Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
In materia di caccia, la confisca delle armi e dei relativi mezzi prevista dall'art. 28, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") non può essere disposta nel caso di sentenza assolutoria ma unicamente in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate. (In motivazione la Corte, enunciando il predetto principio, ha ulteriormente affermato che l'unica ipotesi di confisca obbligatoria, operante anche in caso di assoluzione, è prevista dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 per l'importazione e la detenzione senza la prescritta certificazione di esemplari di specie protette).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35637 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 06/07/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 827
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 031819/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ES CA, N. IL 13/03/1956;
avverso SENTENZA del 14/12/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G., annullarsi la sentenza limitatamente alla pronuncia sulla confisca, senza rinvio e disponendosi la restituzione agli eventi diritto;
in subordine annullarsi sul punto "de quo" con rinvio. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 14/12/2005 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Trento mandava assolto ES AR con la formula "perché il fatto non è previsto come reato" dalle seguenti imputazioni: L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. b), per aver detenuto senza l'idonea documentazione attestante la lecita provenienza i seguenti esemplari di volatili impagliati: n. 1 Sparviere, n. 1 Astore, n. 1 CO Pellegrino e n. 1 Picchio verde;
L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. g), per aver detenuto i seguenti esemplari impagliati appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina di cui è vietato l'abbattimento: n. 1 Gallo cedrone, n. 2 Faine, n. 4 Scoiattoli;
L. n. 150 del 1992, art. 1, lett. f) per aver detenuto in assenza della prescritta documentazione i seguenti volatili impagliati: n. 1 Sparviere, n. 1 Astore, n. 1 CO Pellegrino e n. 1 Picchio Verde. Il G.U.P. disponeva la confisca dei reperti in sequestro.
Osservava il Giudicante nella pronuncia assolutoria che le norme precettive contenute nella L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. b) e g), assimilano alle ipotesi di abbattimento e di cattura quella della detenzione della fauna selvatica di cui sia vietato l'abbattimento (lett. g) ovvero rientranti nelle popolazioni viventi stabilmente o temporalmente in stato naturale di libertà (lett. b)). In ogni caso, però, si tratta di detenzione (equivalente ad abbattimento o cattura) di animali vivi.
Stessa considerazione assolutoria si imponeva per il reato L. n. 150 del 1992, ex art. 1 che prevede la tutela di alcune specie in sede di importazione dall'estero, mentre - nella specie - gli uccelli impagliati rinvenuti erano tutti prodotto di campagne di caccia remote, realizzate dall'imputato o da persone a lui collegate. I reperti, tuttavia, ad avviso del G.U.P., andavano confiscati, in quanto si realizzava una protrazione dell'illecito consistito nel loro illecito abbattimento.
Avverso il provvedimento di confisca ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del ES, deducendo che la L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, prevede che "In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati". Pertanto, l'applicazione della misura della confisca doveva ritenersi subordinata alla pronuncia di condanna per le ipotesi contravvenzionali richiamate. Neppure poteva applicarsi la confisca in relazione alla L. n. 150 del 1992, art. 1, lett. f) non solo perché anche in relazione a tale ipotesi il ES era stato assolto, ma perché gli animali detenuti non provenivano certamente dall'estero.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La L. n. 157 del 1992, art. 30, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state, tuttavia, utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dalla stessa L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui all'art. 240 cpv. c.p. e L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando si tratti di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna (cfr. Cass. Sez. 3^, 28/1/2003 n. 15166, Filippone, rv. 224709). La confisca non poteva neppure essere disposta in relazione alla fattispecie di cui alla L. n. 150 del 1992, art. 1 risultando dalla stessa sentenza del G.U.P. di Trento che gli uccelli impagliati rinvenuti erano tutti prodotto di campagne di caccia remote nel tempo, realizzate dal prevenuto o da soggetti a lui collegati, non già frutto di importazione illegittima. Invero, la confisca è prevista come obbligatoria (e, dunque, a prescindere dalla condanna del responsabile), in esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora selvatiche, detta CITES, nel caso di importazione e detenzione senza la prescritta certificazione di esemplari di specie protette, laddove - nel caso specifico - tale presupposto è stato ritenuto insussistente dal Giudice di merito.
La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che va eliminata, con restituzione dei beni all'avente diritto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca, statuizione che elimina, disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2007