Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8224 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
4 O 7 L 3 L . O N ) B , E E 1 C 9 7 A 1 P - 1 I I 1 T - D A 1 R E 2 T S C I I L G D 9 E 3 U R I E A G LA COR SUP EM DI SSAZION8 224 20 1 REPUBBLICA ITALIANA 6 D 4 E E . T N T N . T IN NOME DEL POPOLO TALIAN T E R S S E A I ( SZONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 16533/98 Presidente dott. Roberto PREDEN Consigliere dott. Giuliano LUCENTINI Rep. Cron. 18 351 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 20.3.2001 dott. Ennio MALZONE dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto cu da SO IO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini n.15, presso lo studio dell'avv. Stefano Barattelli, difeso dall'avv. Piermichele De Matteis, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, in persona del- l'amministratore delegato Francesco Torri, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carlo Felice n. 103, presso lo studio dell'avv. Gian- carlo Berchicci, giusta delega in atti. controricorrente nonché contro 549/2001 Oggetto: Risarcimento danni RE NI. intimata avverso la sentenza n. 75/98 del Giudice di pace di L'Aquila, emessa il 24 giugno 1998 e depositata il 1° luglio 1998 (R.G. 760/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il signor SO IO ha convenuto davanti al Giudice di pace di L'Aquila, la signora RE NI e la Toro Assicurazioni S.p.A. delle quali ha chiesto la condanna al risarcimento per i danni riportati dalla propria autovettura a seguito di incidente stradale. I convenuti non hanno contestato la responsabilità ma hanno dedotto che il SO non aveva fornito alcuna prova in ordine alla entità del danno subito. Il Giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda liqui- dando i danni in lire un milione. Il Giudice di pace ha osservato: - che l'attore non aveva posto il proprio veicolo a disposizione del perito dell'assicuratore; - che il preventivo di spesa dallo stesso esibito mancava di analiticità: - che l'attore non si era presentato per rispondere all'interroga- torio formale deferitogli dal convenuto. 2 Da tali elementi il Giudice di pace ha tratto il convincimento che il danno, in mancanza di prova, alla quale non poteva supplirsi con la consulenza tecnica richiesta dall'attore, non poteva essere li- quidato nella misura da questi indicata (lire 2.000.000); pertanto, con valutazione equitativa, e considerando la diversa mole dei due vei- coli coinvolti nel sinistro e la ridotta velocità dei mezzi dovuta al traffico cittadino, ha ritenuto che il danno potesse essere liquidato nella misura di lire un milione. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso SO IO. LA S.p.A. Toro Assicurazioni ha resistito con controricorso;
RE NI non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con unico motivo si censura la sentenza impugnata con rife- rimento alla entità della liquidazione del danno e si lamenta la man- cata ammissione della consulenza tecnica. Il Collegio osserva come sia sufficiente il richiamo all'inse- gnamento delle sezioni unite (Cass., sez. un., 15.10.1999, n. 716) ed alla successiva conforme giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, per rilevare la infondatezza del ricorso, il quale nella sua articolazione non denuncia violazione della Costituzione o di norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, né violazio- ne di norme processuali;
né la sentenza impugnata appare affetta dai vizi di apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, atteso che come risulta da quanto accennato 3 nella parte espositiva - il giudice di pace ha dato adeguato conto non solo del perché abbia ritenuto che l'attore non aveva assolto l'onere su di lui incombente di fornire la prova dell'esatto ammontare del danno subito, ma anche delle ragioni per le quali non poteva essere disposta la consulenza tecnica. Del resto occorre ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valu- tativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova - nella spe- cie ritenuta dal giudice di merito non fornita - dei fatti dedotti e della quale è onerata. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese pro- cessuali in favore della resistente Compagnia di assicurazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna il ricorrente a rifondere alla resistente Toro Assicurazioni S.p.A. le spese del giudizio di Cassazione che liquida un lire 245.000 # , oltre a lire 900.000 (novecentomila) per onorario. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 20 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Julopou IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Giovanni Giambattista 1861U. 2001 oggi, li A M E IL CANCELLIERE C R P U Giovanni Giambattista S T R O C