Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
In caso di appello proposto a nome di una società di capitali, deve essere rilevata anche d'ufficio l'inammissibilità del gravame per difetto di idonea procura alle liti, nel caso in cui questa, stesa a margine o in calce all'atto d'appello, sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica ma la menzionata procura notarile non sia stata allegata, ne' comunque ne sia stato specificato il contenuto, con la conseguente impossibilità di verificare la natura del potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso l'UFFICIO CENTRALE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE INVALIDI E FAMIGLIE DEL CADUTI F.S., rappresentato e difeso dagli avvocati DI BERARDINO EDOARDO, PAPADIA FRANCESCO V., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI SERVIZI E TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA SESTO RUFO 23, rappresentate e difese dall'avvocato CORBO NICOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1905/97 del Tribunale di BARI, depositata il 27/06/97, R.G.N. 622/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/00 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o rigetto del primo motivo e degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.2.1991 CH ER conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Bari l'Ente FF.SS. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e, premesso di essere affetto da grave tecnopatia derivante da malattia professionale (con effetti permanenti sulla propria capacita lavorativa) e di aver sperimentato il prescritto iter amministrativo, senza esito favorevole, chiedeva, previa declaratoria del proprio diritto in dipendenza della denunciata tecnopatia, la condanna del convenuto Ente F.F. S.S. alla costituzione in proprio favore della relativa rendita, nella misura da accertarsi in corso di causa, con interessi legali dalla data della domanda amministrativa, e vittoria di spese.
Si costituiva l'Ente F.F. S.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., riportandosi a quanto emerso nel procedimento amministrativo, e chiedendo il rigetto della domanda. Istruita la causa a mezzo C.T.U., il Pretore adito, con sentenza del 20.11.1995, accoglieva la domanda e condannava il resistente alla costituzione in favore del ricorrente, di una rendita pari all'11% con decorrenza dal 24.11.1989.
Avverso detta sentenza proponeva appello la s.p.a. F.F. S.S. dolendosi dell'avvenuto accoglimento della domanda a causa della mancata dimostrazione, da parte dell'appellato, della sussistenza del nesso eziologico tra malattia denunciata ed attività svolta;
in subordine evidenziava che il Pretore non aveva tenuto conto delle deduzioni mosse avverso la C.T.U.: chiedeva quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda.
L'appellato resisteva al gravame, di cui chiedeva la reiezione. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 22.4-27.6.1997, ritenuto fondato il gravame, lo accoglieva, e in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell'appellato introdotta con ricorso del 6.2.1991. Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso il ER sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. FF.SS..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge (artt. 75, 420, e 182 c.p.c.) in relazione all'art. 360 punto 3 del codice di procedura civile;
difetto di legittimazione processuale;
nullità dell'atto di appello;
mancato deposito della procura notarile.
Con gli altri quattro motivi si lamentano rispettivamente:
violazione e falsa applicazione di legge (art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c.); violazione e falsa applicazione di legge (art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c.);
violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c.p. in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;
insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia, nella ponderazione, negativa, della pur riconosciuta connessione eziologica tra la malattia e il servizio, in violazione delle norme di cui alla circolare F.S. n.^ 3 del 1979, in relazione all'art. 360 punto 5 c.p.c.. Nella prima censura si rileva che la società FF.-SS. aveva interposto appello, a margine del quale era riportata la "formula" del mandato ad litem, rilasciato all'avvocato Enrico del Curatolo (difensore della società in appello) da tale dott. Raffaele Ruggiero Rubino, che non risulta essere il legale rappresentante della società. Poiché tale procura non era, ne' è agli atti, in quanto mai depositata, il Tribunale anche d'ufficio avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'atto di appello.
La censura è fondata.
Il Rubino, infatti, agiva in forza di una non meglio specificata procura notarile (per notar dr. Angelo Falcone) i cui contenuti erano ignoti in quanto la stessa non è in atti per non essere mai stata depositata. La mancanza della data di conferimento del mandato, l'incertezza assoluta circa i poteri del mandatario e il mancato deposito della procura (di cui si fa menzione nella "formula" del mandata ad litem) sono tutti elementi che inducono questa Corte a dichiarare inammissibile il ricorso in appello. Non può infatti ritenersi idonea una procura ad litem (e deva quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso), qualora essa sia stata rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lavoro, n. 3484/99; id. n. 3463/97). Nè vale obiettare che nel corso del secondo grado di giudizio non era stata sollevata eccezione alcuna al riguardo, atteso che il giudice di appello, stante la situazione di fatto sopra descritta, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancata produzione dell'atto abilitante il Rubino al rilascio della procura ad litem, e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Pertanto può affermarsi il seguente principio: in presenza di un atto di appello, recante a margine gli estremi di una non meglio specificata procura notarile, i cui contenuti erano ignoti alle parti non risultando la stessa acquisita agli atti, il giudice di appello deve rilevare ex officio l'inammissibilità del gravame. Va pertanto dichiarata, in coerenza con i principi testè affermati, l'inammissibilità del ricorso in appello e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Gli altri motivi di censura restano evidentemente assorbiti.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare per intero compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e quello di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso in appello. Dichiara altresì interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e di quello di secondo grado. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2001