Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2003, n. 10275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10275 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN1 0 2 75 / 03 ME D OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 23419/01 Consigliere Cron. 22905 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Ud. 27/02/03 Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CI PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 29246/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/09/00 R.G.N. 56579/95; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1261 udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Natale -1- CAPITANIO;
udito il P.M Generale Dott il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore . Giovanni D'ANGELO che ha concluso per ricorso. -2- AR PP
contro
Ministero dell'Interno SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20 ottobre 1993 PP AR conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma il Ministero dell'Interno perché venisse riconosciuto il suo diritto all'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, essendo inabile al lavoro in misura superiore ai due terzi, con conseguente condanna del Ministero convenuto al pagamento del relativo beneficio a decorrere dalla domanda, ossia a decorrere dal 18 ottobre 1991. Disposta consulenza tecnica, il Pretore adito con sentenza del 14 / 21 ottobre 1994 in conformità al parere espresso dal c.t.u. rigettava la domanda. Con sentenza in data 29 ottobre 1999 il Tribunale di Roma, disposta nuova consulenza tecnica, rigettava l'appello del AR osservando che sulla base del parere espresso dal c.t.u. nominato in appello, che aveva valutato le riscontrate patologie con metodo scalare nella complessiva misura percentuale del 68,50%, arrotondata al 68 %, andava confermato il rigetto della domanda proposta dal AR. Quest'ultimo ricorre per cassazione con unico articolato motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso PP AR, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, della tabella valutativa di cui al D.M. 25 luglio 1980 n. 382, dell'art. 9 D.LGS. 23 novembre 1988 n. 509 e della tabella valutativa di cui al d. m. 5 febbraio 1992, nonché motivazione omessa insufficiente e contraddittoria, si duole che il Tribunale abbia condiviso, in ordine al mancato riconoscimento del diritto, il parere del c.t.u. affermando che lo stesso aveva tenuto presenti le censure del consulente di parte appellante già formulate nel giudizio di primo grado, cosa non rispondente a verità per il fatto che la consulenza di parte era 1 stata depositata in appello contro gli accertamenti diagnostici e strumentali intervenuti dopo la pronuncia del Pretore. II Tribunale, pertanto, aggiunge il ricorrente, avrebbe dovuto motivare sulle censure mosse dal consulente di parte o sul mancato accoglimento del rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, Il proposto ricorso è infondato. La doglianza circa l'erronea affermazione del Tribunale si concretizza in un vizio di motivazione che non cade, ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., su punti decisivi della controversia, in quanto il ricorrente non ha dedotto che con tale erronea affermazione sia mancata una indispensabile critica a osservazioni del consulente di parte che, se tenute presenti, avrebbero potuto determinare una diversa definizione della controversia. La doglianza, perciò, oltre ad essere inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. per evidente sua genericità, manca della necessaria decisività richiesta dall'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per la denunziabilità in sede di legittimità del vizio di motivazione. ( v. Cass.24 giugno 1993 n. 7000 ; Cass. 2 febbraio 1996 n. 914: Cass.26 novembre 1997 n. 11853; ecc. ). Infine il rifiuto del giudice del gravame di disporre una nuova consulenza tecnica dopo averne disposta una prima, ritenuta condivisibile, non è sindacabile in sede di legittimità, costituendo una facoltà meramente discrezionale del giudice di merito derivante dagli ampi poteri di valutazione delle prove e di suo libero convincimento attribuitigli dall'art. 116 c.p.c.. (v. Cass.20 giugno 1994 n.5925; Cass. 10 ottobre 1997 n. 9842 ; ecc.). II proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi costituito il Ministere intimato.
P.Q.M.
2 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Natale CigitaMotok Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria joggi, 2.7GIU, 2003 E R IL CANCELLIERE P W 3 IL Presidente она дегро Ман IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533