Sentenza 9 luglio 2020
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale.
Commentario • 1
- 1. Elezione di domicilio e processo in assenza: la Suprema Corte segue le indicazioni delle Sezioni uniteFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2020, n. 23364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23364 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2020 |
Testo completo
23364-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Ord. N. 682 CC 9 luglio 2020 - Reg. Gen. N. 4217/2020 Composta da: Dott. Mirella Cervadoro · Presidente - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Giuseppe Coscioni - Consigliere - Consigliere Dott. Fabio Di Pisa - Consigliere Dott. Antonio Saraco ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OU SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 07/11/2019 dalla Corte di Appello di Torino letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale dott.ssa Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 07/11/2019 la Corte di Appello di Torino rigettava la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di AC SE, in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 28/09/2017, divenuta definitiva in data 20/07/2018. A fronte delle doglianze dell'istante incentrate sulla mancata conoscenza del procedimento la corte territoriale rilevava la regolare elezione di domicilio - presso il difensore di fiducia, effettuata durante le indagini e valida per le successive fasi procedimentali in mancanza di modifica o revoca, nell'irrilevanza altresì della successiva rinuncia al mandato del difensore nominato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AC EF, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non avendo la corte torinese considerato il carattere relativo della presunzione, suscettibile di prova contraria, consistita, nel caso di specie, dalla mancata conoscenza della lingua italiana all'epoca della dichiarazione domiciliare e dall'omessa informazione circa la rinuncia al mandato da parte del difensore;
inoltre, non era stato comunicato alcun provvedimento formale di vocatio in ius contenente l'editto accusatorio.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione, relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, è stata presentata nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. Già nel vigore dell'art. 625 - ter cod. proc. pen. la Cassazione ha precisato che la norma è di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito (Cass. Sez. 5, sent. n. 14058 del 16/02/2016 - dep. 07/04/2016 - Rv. 266552). L'attuale formulazione dell'art. 629 bis ribadisce che la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. Quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della corte di appello, l'art. 629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019 dep. 02/05/2019 Rv. 276080, in - motivazione la Corte ha precisato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato).
4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 2020 2 b Il Consigliere estensore Dott. Luigi Agostinacchio лушами Il PresidentePresidente Dott. Mirela Cervadoro red DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG. 2020 IL DICASSA LGANCELLERE Claudia LL T O N 3