Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/03/2002, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
R.G.N: 8981/00 0373 4 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA 25/10/01 Ud. 8782 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Romano PANZARANI Primo Presidente f.f. Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Raffaele CORONA Presidente di sezione Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Consigliere SABATINI Dott. Francesco Consigliere GANNANTONIO Dott. Ettore Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. US MARZIALE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: Concessionario pubblici servizi/ Rapporti con gli utenti/ SENTENZA Controversie/Giurisdizione sul ricorso proposto da: AZIENDA CONSORZIALE DEI TRASPORTI DI PARMA, in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 180, presso l'avv. Mario Sanino che, unitamente all'avv. Renzo Rossolini, la rappresenta e difende in virtù di procura a US AR 1 567 margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EF EL, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Paolo Tosti n. 19, presso l'avv. Mario Volpe, unitamente all'avv. Domenico Liveri del Foro di Parma, in virtù di procura a margine del controricorso;
controricorrente- avverso la sentenza del Giudice di pace di Parma n. 139/00 del 18 febbraio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 1991 dal Relatore Cons. US AR;
Uditi, per le parti, gli avvocati Biasotti e Volpe con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione della causa alla sezione semplice competente per l'esame degli altri motivi. Ritenuto in fatto che, con atto notificato il 10 giugno 1998, il signor EF AN conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di US AR Parma, l'Azienda Consorziale dei Trasporti di quella città, alla quale era stata affidata la gestione del servizio della sosta a pagamento nelle aree pubbliche destinate a parcheggio, esponendo: che la convenuta, con raccomandata del 30 aprile 1998, gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 35.100 (di cui L. 24.000 a titolo di penale per tariffa evasa, ai sensi dell'art. 1382 c.c., e L. 11.100 per spese amministrative e postali) per aver usufruito con l'autovettura di sua proprietà, il precedente 18 marzo, di un'area di sosta a pagamento nel centro storico di Parma senza versare il canone prescritto, avvertendolo che in caso di mancato pagamento sarebbe stata avviata la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo prevista dall'art. 69, d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43; che tale richiesta era illegittima sia perché il corrispettivo dovuto per la sosta del veicolo era stato regolarmente pagato e sia perché nell'offerta al pubblico non erano stati precisati i presupposti di applicazione della penale;
che, in ogni caso, le spese postali sostenute per l'invio della raccomandata non potevano essere a lui addebitate;
che la procedura di riscossione coattiva contemplata dal US AR 3 citato art. 69 non era nella specie applicabile. che, sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva che fosse accertata l'inesistenza del credito fatto valere nei suoi confronti, anche a titolo di penale;
che la domanda era accolta dal giudice adito con pronuncia equitativa;
che l'Azienda chiede la cassazione di tale sentenza con cinque motivi di ricorso, illustrati con memoria;
che l'intimato resiste. Considerato in diritto che con il primo motivo di ricorso, l'Azienda consortile censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anziché in quella del giudice ordinario, posto: che essa ricorrente rivestiva la qualità di concessionaria di un pubblico servizio;
che, ai sensi dell'art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni ° di servizi sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando abbiano ad oggetto questioni pecuniarie 0 US AR F patrimoniali;
che la domanda proposta dal AN, contestando l'applicabilità della penale, si estendeva all'accertamento della legittimità della convenzione riguardante la regolamentazione del servizio di parcheggio;
che il citato art. 5, legge 1034/71 (applicabile nella specie ratione temporis, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 5, c.p.c.), nel devolvere al giudice amministrativo i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione "di beni o di servizi pubblici", fa espressamente salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi™ e, quindi, non solo il prezzo convenuto per la concessione contratto, ma ogni altro "compenso" che il concessionario possa pretendere in relazione al servizio espletato;
che nel caso di specie la controversia, contrariamente a quel che assume la ricorrente, non implica alcuna verifica della legittimità del rapporto di concessione e dell'azione autoritativa della P.A., essendo circoscritta ai diritti e agli obblighi derivanti dalla fruizione del servizio offerto dalla società concessionaria, ai quali l'Amministrazione concedente rimane del tutto estranea, US AR 5 r trattandosi di rapporti il cui fondamento immediato non costituito dal provvedimento di concessione, ma dal successivo atto negoziale stipulato dal concessionario e dall'utente del servizio;
che deve essere quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 23 aprile 1999, n. 253; 25 maggio 1999, n. 292; 11 giugno 2001, n. 7861; 23 luglio 2001, n. 10013); che il primo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto;
che, per ciò che riguarda gli altri motivi, gli atti vanno rimessi al Primo Presidente perché possa provvedere all'assegnazione della causa ad una sezione semplice ai sensi dell'art. 142, d.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
per ciò che concerne gli altri motivi, rimette gli atti al Primo Presidente perché possa provvedere all'assegnazione della causa ad una sezione semplice. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2001. Presidente Romano Pauzeram CANCELLIERE C VA GI кин Depositata in Canceller US AR ogal, ( 1.4 MAR. 2002 IL CANCELLERE VA AT еки