Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2016, n. 17679
CASS
Sentenza 31 marzo 2016

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Integrano il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, di cui all'art. 574 bis cod. pen., le condotte di "abductio" o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, cui consegue l'impedimento dell'esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato, atteso che detto reato si connota, rispetto al delitto di sottrazione di persone incapaci, dall'elemento specializzante del trasferimento o trattenimento all'estero.

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  • 1Art. 574 - Sottrazione di persone incapaci
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Per integrare la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 574 è necessario che, per effetto della sottrazione, l'esercizio della potestà genitoriale venga reso – temporaneamente o definitivamente – impossibile, ovvero talmente difficoltoso, da risultare praticamente tale. Occorre cioè che l'agente, con la propria condotta, interrompa il rapporto che deve intercorrere tra minore e genitore – rapporto che è condizione indispensabile affinché egli possa esercitare la sua potestà nei confronti di quello – e che il minore venga allontanato dalla sfera di accessibilità del genitore, in modo che risulti frapposto un impedimento all'efficace esercizio della sua …

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  • 2Art. 574-bis - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (1)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. 3. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la …

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  • 3Stato di necessità e sottrazione del minore
    Team Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 22 gennaio 2025

    Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 2025, sentenza n. 2694 LA MASSIMA “Considerato che, per principio generale, lo stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che lo invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa, la mancanza di obiettivi riscontri della condotta maltrattante dell'ex compagno della madre e l'irrilevanza di mere difficoltà lavorative e abitative non giustificano il trasferimento all'estero del minore, contro la volontà dell'altro …

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …

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  • 5Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2016, n. 17679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17679
Data del deposito : 31 marzo 2016

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