Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
L'istanza di ricusazione proposta nei confronti del giudice che ha rigettato la richiesta di patteggiamento deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il rigetto della richiesta non comporta incompatibilità per il giudice che l'abbia pronunciato nel caso in cui con tale provvedimento non sia espressa alcuna valutazione nel merito della notitia criminis ma venga interpretata ed applicata una norma processuale. (Nella specie il rigetto era venuto dopo che il tribunale aveva concesso la sospensione obbligatoria del dibattimento disposta ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 12 giugno 2003 n. 134, indipendentemente da una valutazione della ammissibilità del patteggiamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2005, n. 10099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10099 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/02/2005
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 221
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 12757/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE RO, nel procedimento nei confronti del medesimo;
avverso l'ordinanza del 7 novembre 2003 del Tribunale di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da RO ED nel procedimento penale a suo carico, nei confronti dei Giudici della quinta sezione del Tribunale di Napoli, dott. Giovanni Fragola Rasuano, Dr. Maria Adele Scaramella e Dr. Giuseppe Sassone, in quanto avevano rigettato la sua istanza di patteggiamento in data 17 marzo 2003, dovendosi escludere che con tale provvedimento il Tribunale avesse espresso una valutazione sul merito, essendosi solamente limitato alla interpretazione di una norma processuale. Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione il ED, il quale sostiene la nullità dell'ordinanza in quanto la stessa implicava una vera e propria decisione sul merito. Il provvedimento di reiezione della richiesta di patteggiamento era stato adottato dopo che era stata disposta la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della l. 12 giugno 2003, n. 134. La concessione del termine presupponeva la possibilità
di richiedere il patteggiamento, laddove il comma 1 bis dell'art. 444 c.p.p., introdotto con l'art. 1, comma primo, della citata legge esclude dal patteggiamento i delitti previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, qualora la pena superi i due anni. Nonostante fosse stata contestata, nel caso, l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convenite in l. 12 luglio 1991, n. 203,
circostanza ben nota al Tribunale, quest'ultimo aveva ugualmente concesso la sospensione del procedimento e poi aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata, avanzata alla udienza del 27 ottobre 2003, con il consenso del P.M.. Di fronte alla impossibilità di ottenere il patteggiamento, il Tribunale non avrebbe dovuto concedere la sospensione. Per questo, il provvedimento di rigetto non poteva ritenersi come una "mera interpretazione della norma processuale ma come giudizio di incongruità della pena richiesta", a causa delle presenza di detta aggravante. Il ricorso è inammissibile perché la sospensione doveva essere obbligatoriamente concessa, e con il rigetto della richiesta di patteggiamento non si era espressa alcuna valutazione nel merito della notitia criminis ma si era interpretata una norma processuale. La rilevanza della sentenza della Corte costituzionale 22 aprile 1992, n. 186 e dell'ordinanza della stessa Corte del 1 luglio 1992, n. 313 deve ritenersi esclusa, non solo per questa ultima considerazione, ma anche perché la Corte costituzionale ha precisato che non può sussistere alcuna incompatibilità del giudice in relazione a provvedimenti emessi nella stessa fase del giudizio (Corte cost. ord.
7-20 aprile 2004, n. 123). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005