Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2005, n. 10099
CASS
Sentenza 8 febbraio 2005

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L'istanza di ricusazione proposta nei confronti del giudice che ha rigettato la richiesta di patteggiamento deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il rigetto della richiesta non comporta incompatibilità per il giudice che l'abbia pronunciato nel caso in cui con tale provvedimento non sia espressa alcuna valutazione nel merito della notitia criminis ma venga interpretata ed applicata una norma processuale. (Nella specie il rigetto era venuto dopo che il tribunale aveva concesso la sospensione obbligatoria del dibattimento disposta ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 12 giugno 2003 n. 134, indipendentemente da una valutazione della ammissibilità del patteggiamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2005, n. 10099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10099
    Data del deposito : 8 febbraio 2005

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