Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
Rientrano nella nozione di rifiuti prodotti da impresa i prodotti derivanti dall'attività sportiva del tiro al piattello da parte di associazione di tiro a volo con conseguente integrazione del reato di cui all'art.51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006. (Nella specie l'attività in questione aveva determinato l'immissione di residui di piattelli di carta e plastica nelle acque di un fiume).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2007, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
4733 /08
RE PUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del 19/12/07
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
N. 3132 Dott. Aldo Grassi Presidente
1. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE 2. Dott. Claudia Squassoni Consigliere N. 7670/07
3. Dott Mario Gentile Consigliere 4. Dott Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
FA AN, nata 1'01/12/60
Avverso la Sentenza
Tribunale S. Maria C.V., emessa il 29/11/06
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo
che ha concluso per Annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione
Udito il difensore Avv. //
Svolgimento del processo
Il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza emessa il 29/11/06, dichiarava FA
AN colpevole del reato di cui all'art. 51, 2° comma, D.L.vo 22/97 e la condannava alla pena di € 4.000,00 di ammenda.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606,
lett. b) ed e) cpp.
In particolare la ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all'art. 51, 2° comma, D.L.vo
22/97; sia perchè l'associazione sportiva "Tiro a volo FA" (di cui la FA era rappresentante legale) non era un soggetto giuridico che esercitava attività di impresa;
sia perchè l'immissione dei rifiuti nel fiume Volturno era fatto accidentale e non diretta conseguenza dell'attività di tiro a piattello svolta nell'area in questione.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
II P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/12/07, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
2 Il Tribunale di S. Maria C.V., mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
Il giudice del merito, invero, ha accertato che FA AN, quale rappresentante legale
1dell'associazione sportiva denominata "Tiro a volo FA" nelle condizioni di
tempo e di luogo, come individuate in atti w aveva determinato l'immissione nel w
w fiume Volturno (il cui corso defluiva lungo il margine esterno dell'area destinata all'attività di tiro a piattello) dei rifiuti speciali non pericolosi tipici della citata attività, costituiti da residui di piattelli di carta e di plastica;
il tutto in violazione dei divieti di cui all'art. 14, 2° comma D.L.vo 22/97 [ora art. 192, 2° comma, D.L. vo
152/06]. of Ricorrono, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo,
del reato di cui agli artt. 14, 2° comma, 51, 2° comma, D.L.vo 22/97 [ora artt. 192, 2°
comma, 256, 2° comma, D.L.vo 152/06].
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono palesemente infondate - perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito - ed errate in diritto.
In particolare diversamente da quanto argomentato dalla difesa della ricorrente - va affermato che l'associazione sportiva "Tiro a volo FA" a prescindere della sua 1
individuazione, sotto il profilo civilistico, come persona giuridica /oppure come ente di fatto privo di autonoma personalità giuridica svolgeva, sotto il profilo della normativa relativa alla gestione dei rifiuti, attività di impresa avente ad oggetto l'esercizio del tiro a piattello. Consegue che i rifiuti prodotti dall'attività di tiro a piattello sono da considerarsi non come rifiuti prodotti ex art. 255 D.L.vo 152/06,
3 bensì come rifiuti prodotti da impresa, ai sensi dell'art. 256, 2° comma, D.L.vo
152/06.
La manifesta infondatezza del ricorso non consente l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione per cui è preclusa, in sede di legittimità, la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità ex art. 129, 1° comma, cpp;
nella specie la prescrizione maturata in epoca successiva (ossia il 15/03/07) alla decisione impugnata (emessa il 29/11/06).
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da FA AN con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00.
Così deciso in Roma il 19/12/07
Il Presidente
Steds ( dott. A. Grassi)
L'Estensore
( dott. M. Gentile )
Mario Gentill
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