Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria relativi a rapporti di lavoro a tempo parziale, la disposizione dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989), nella parte in cui impone di far riferimento alla contrattazione collettiva per l'individuazione del limite minimo di retribuzione imponibile da assumere come base per il calcolo della contribuzione, deve essere interpretata nel senso che, qualora la contrattazione collettiva di riferimento stabilisca l'importo della retribuzione spettante ai lavoratori in termini di retribuzione oraria, la contribuzione deve essere ragguagliata - per le fattispecie cui non è applicabile l'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 (convertito nella legge n. 341 del 1995) - al suddetto importo retributivo (commisurato all'ora di lavoro) e non alla retribuzione corrispondente all'intera durata dell'orario settimanale.(Nella specie la S.C., nell'affermare il suddetto principio, ha sottolineato la estraneità al "thema decidendum" della questione relativa all'applicabilità alla fattispecie "de qua" della normativa in tema di obbligo di contribuzione nel contratto di lavoro a tempo parziale validamente stipulato, di cui all'art. 5, comma quinto, del D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6459 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato BAZZANI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PULIATTI ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3132/97 del Tribunale di CATANIA, depositata il 27/10/97 R.G.N. 1069/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SARTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 aprile 1993 il sig. AR GA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Pretore di Catania su ricorso dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il pagamento della somma di Lire 6.146.615 a titolo di contributi omessi, nel periodo dal 1^ luglio al 31 dicembre 1991, riguardanti un lavoratore dipendente che aveva espletato attività lavorativa soltanto per alcune giornate nell'ambito della settimana, in relazione alle quali giornate era stata versata la contribuzione, mentre l'Istituto chiedeva il versamento contributivo ragguagliato ad una retribuzione corrispondente alla intera durata dell'orario settimanale di quaranta ore, quale previsto dal contratto collettivo applicabile. Il Pretore accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo;
ed il Tribunale di Catania, con sentenza del 27 ottobre 1997, ha rigettato l'appello dell'Istituto confermando la decisione pretorile. Il Trib. ritiene non invocabile nella specie la norma richiamata invece dall'IN, e cioè l'art. 1 del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 concernente la retribuzione imponibile ai fini contributivi, e, rilevato che nella specie il contratto collettivo stabiliva una retribuzione oraria (e non già mensile o settimanale, complessivamente determinata), afferma che, alla stregua della suddetta norma, l'obbligo contributivo del datore di lavoro era quello di versare all'IN la contribuzione corrispondente alla paga oraria stabilita appunto in sede collettiva - come avvenuto nella specie - e non già di versare i contributi per la retribuzione di quaranta ore settimanali.
Il Tribunale esclude inoltre la applicabilità nella specie, riguardando la controversia periodi del 1991, di normativa entrata in vigore successivamente a tale data (e cioè quella del D.L. n. 244 del 1995 convertito nella legge n. 341/1995 riguardante il settore edilizio - che stabiliva per i datori di lavoro esercenti attività edile di versare una contribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro stabilito dai contratti nazionali -), trattandosi di legge non avente efficacia retroattiva. Ritiene altresì non rilevante ai fini di causa la circostanza, dedotta dall'I.N.P.S., dell'avvenuto versamento degli assegni familiari per l'intero periodo lavorativo, stante il dettato normativo (dell'art. 59 del DPR n. 797 del 1955) secondo cui gli assegni base familiari spettano per intero entro ciascun periodo di pagamento, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora vi sia continuità del rapporto di lavoro e vi sia stato un numero minimo di ore lavorative espletate, condizioni queste sussistenti nel caso in esame.
L'IN chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il ricorrente IN, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989 nonché vizio di motivazione (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che, poiché il contratto collettivo prevedeva un orario normale di quaranta ore settimanali, l'obbligo di versare la contribuzione sul minimo retributivo imponibile comportava che la contribuzione venisse effettuata sulla retribuzione di quaranta ore settimanali. Osserva pure che l'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 341, nel prevedere l'obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all'orario contrattuale, si inquadra nei principi generali sanciti dall'art. 1 della legge n. 389 del 1989. Il motivo non è fondato, e va quindi disatteso.
La legge 7 dicembre 1989 n. 389 (di conversione del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338) stabilisce nell'art. 1, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile, che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora - e derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Considerato che nel caso di specie è accertato in punto di fatto, così come risulta dalla sentenza impugnata, che la contrattazione collettiva, alla quale far riferimento per la determinazione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, stabiliva l'importo della retribuzione spettante al lavoratore in termini di retribuzione "oraria", deve ritenersi che tale importo retributivo, commisurato dunque all'ora di lavoro, costituiva il "minimo di retribuzione imponibile" che la citata norma di legge impone sia assunto come base per il calcolo della contribuzione.
Ciò stante, poiché è del pari incontroverso in punto di fatto, per quanto parimenti si evince dalla decisione del Tribunale, che la retribuzione oraria in concreto corrisposta al dipendente era conforme e non inferiore alla retribuzione oraria stabilita in sede collettiva, la decisione del giudice di merito è da ritenere corretta nell'escludere nel caso in esame la denunziata violazione dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989. Il che va ritenuto anche sotto il profilo che tale norma di legge attiene, nell'individuare il "limite minimo di retribuzione imponibile", alla regolamentazione di natura retributiva del rapporto - alla quale regolamentazione, impone appunto di far riferimento per calcolare l'importo dei contributi sociali -, mentre la disciplina della durata dell'orario di lavoro è da ricondurre alle disposizioni di natura normativa poste dalla contrattazione collettiva.
Del pari corretta è la decisione impugnata là dove ha escluso che la presente fattispecie, riguardante periodi dell'anno 1991, fosse disciplinata da leggi entrate in vigore successivamente a tali periodi: ed in particolare nella parte in cui ha escluso la applicabilità al caso in esame del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 341 (che, con riferimento al settore dell'edilizia, nell'art. 29 ha previsto che la contribuzione previdenziale sia commisurata al numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative).
Non è, poi, oggetto di discussione e di controversia nel presente giudizio la questione della riferibilità, o no, del disposto del citato art. 1 della legge n. 389/1989 a voci della retribuzione eccedenti ed ulteriori rispetto ai minimi retributivi (cui pure si riferisce copiosa e non uniforme giurisprudenza: cfr., ad es. Cass. n. 5547/1993, n. 1898/1997, n. 8620/1999; ed altresì Cass. n.
12122/1999, n. 1767/2000, n. 3343/2000, n. 7951/2000). Ed è parimenti estranea all'oggetto della causa, siccome non trattata nemmeno nelle precedenti fasi dalle parti ne' esaminata dai giudici del merito e non dedotta in questa sede di legittimità, la questione, implicante anche accertamenti di fatto, della applicabilità alla fattispecie della normativa di legge in tema di obbligo di contribuzione nel contratto di lavoro a tempo parziale validamente stipulato (cfr. art. 5, comma quinto, D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito nella legge n. 863 del 19 dicembre 1984; ed altresì Cass. 2 dicembre 1999 n. 13445 e 29 dicembre 1999 n. 14692). 2. - Con il secondo motivo di ricorso l'IN, denunziando vizio di motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui, riferendosi all'avvenuta corresponsione degli assegni familiari da parte del datore di lavoro per l'intero periodo in questione, ha ritenuto tale corresponsione giustificata dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 797 del 1955, nel contempo affermando contraddittoriamente - ad avviso del ricorrente - che tali condizioni si erano verificate nel corso del dedotto rapporto di lavoro, ma al di fuori dei mesi di inizio e di fine del lavoro stesso.
Anche questo motivo è privo di fondamento, non ravvisandosi alcuna carenza o illogicità nella motivazione della sentenza del Tribunale riguardante tale punto.
Giacché il giudice d'appello ha correttamente argomentato, per dar ragione del fatto che il versamento degli assegni familiari venne effettuato per l'intero periodo indipendentemente dal ridotto nume r o dei giorni lavorativi nell'arco della settimana, che tale modalità di versamento era prevista del preciso dettato normativo di cui al citato art. 59 e quindi attuata in osservanza di questa norma di legge.
I rilievi svolti nel motivo in esame appaiono dunque pure non conferenti rispetto alla motivazione adottata dal Tribunale, quale concisamente riportata nella parte narrativa della presente sentenza, e devono essere disattesi.
3. - In conclusione, il ricorso va rigettato e l'Istituto soccombente condannato al rimborso delle spese in favore della controparte costituita, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, e con distrazione a favore degli avvocati istanti ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'IN a rimborsare al resistente GA le spese del presente giudizio liquidate in L. 22.000=, oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorario d'avvocato, da distrarsi a favore degli avv.ti Alessandro Bazzani e Antonio Puliatti.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2001