Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6459
CASS
Sentenza 9 maggio 2001

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In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria relativi a rapporti di lavoro a tempo parziale, la disposizione dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989), nella parte in cui impone di far riferimento alla contrattazione collettiva per l'individuazione del limite minimo di retribuzione imponibile da assumere come base per il calcolo della contribuzione, deve essere interpretata nel senso che, qualora la contrattazione collettiva di riferimento stabilisca l'importo della retribuzione spettante ai lavoratori in termini di retribuzione oraria, la contribuzione deve essere ragguagliata - per le fattispecie cui non è applicabile l'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 (convertito nella legge n. 341 del 1995) - al suddetto importo retributivo (commisurato all'ora di lavoro) e non alla retribuzione corrispondente all'intera durata dell'orario settimanale.(Nella specie la S.C., nell'affermare il suddetto principio, ha sottolineato la estraneità al "thema decidendum" della questione relativa all'applicabilità alla fattispecie "de qua" della normativa in tema di obbligo di contribuzione nel contratto di lavoro a tempo parziale validamente stipulato, di cui all'art. 5, comma quinto, del D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6459
    Data del deposito : 9 maggio 2001

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