Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo di un immobile la cui edificazione è stata consentita con illegittima autorizzazione edilizia integrante il reato di abuso di ufficio, ancorché l'opera si presenti già ultimata, in quanto sia nel caso in cui la costruzione sia avvenuta in assenza di titolo sia nel caso in cui il titolo si presenti viziato a causa della collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale, l'esistenza di una costruzione non conforme alla legge o agli strumenti urbanistici è suscettibile di produrre anche nel futuro un danno ambientale e, pertanto, è idonea a protrarre le conseguenze del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2003, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 10/12/2003
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1994
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 24878/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL OV avverso ordinanza del Tribunale di Salerno in data 26.5.2003;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza;
OSSERVA
Ricorre OL OV avverso ordinanza del Tribunale di Salerno in data 26.5.2003, che ha disposto il sequestro preventivo di porzione di immobile di sua proprietà, in accoglimento di appello del p.m. avverso ordinanza del g.i.p. di Sala Consilina in data 22.4.2003, reiettiva della richiesta di applicazione della misura. Secondo il Tribunale, esisteva senz'altro il richiesto fumus del reato di cui all'art. 323 c.p., posto a fondamento della richiesta;
appariva di tutta evidenza il rapporto di pertinenzialità diretto ed immediato intercorrente tra il reato perpetrato e il bene costituente oggetto della richiesta di sequestro;
non rilevava che il reato fosse ormai perfezionato, trattandosi di prevenirne le conseguenze. Deduce il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 323 c.p. e 321 c.p.p. Non esisterebbe il richiesto vincolo di pertinenzialità, astrattamente concepibile soltanto in relazione a violazione di norme urbanistiche, peraltro nella specie non contestata, ma non in relazione all'abuso d'ufficio; e le conseguenze dannose prese in considerazione dall'ordinanza sarebbero ipotizzabili con riferimento esclusivo a reati urbanistici. Con atto successivo, indirizzato al Tribunale di Salerno, il OL ha chiesto la revoca dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro, sostenendo l'applicabilità del terzo comma dell'art. 310 c.p.p.; e il Tribunale ha trasmesso a questa Corte gli atti relativi, per unione a quelli relativi al ricorso.
I rilievi del ricorrente debbono ritenersi infondati. Va osservato innanzi tutto che essi consistono esclusivamente nella denuncia di inosservanza od erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., dal momento che il tema della pretesa violazione dell'art. 323 c.p. è soltanto introdotto nell'intitolazione del ricorso, senza essere poi sviluppato in alcun modo. Resta pertanto al di fuori della materia del contendere la questione del fumus, e cioè della astratta configurabilità del reato di abuso d'ufficio, ritenuta dall'ordinanza impugnata, sulla quale si deve ritenere formato ormai il giudicato interno.
È poi corretta ed insuscettibile di censura l'applicazione dell'art. 321 c.p.p. fatta dal Tribunale. Hanno invero ritenuto, in una recente sentenza (29.1.2003, c. c. n. 2, p.m. c. Innocenti), le Sezioni Unite di questa Corte, in aderenza del resto all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità sino al momento prevalente, che il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche cose pertinenti ad un reato ormai consumato;
e questo principio costituisce corretta applicazione del dettato normativo, che prende in considerazione tra l'altro l'esigenza di evitare la protrazione delle conseguenze del reato e non già della condotta delittuosa soltanto. Si trattava, nella fattispecie, di un immobile costruito abusivamente, la cui edificazione era ormai ultimata. Ora, non si vede ragione per limitare, così come vorrebbe il ricorrente, l'applicazione di questo principio alle sole violazioni di norme in materia urbanistica, escludendone altre ipotesi di reato quale quella contestata con l'ordinanza. Sia nel caso in cui la costruzione sia avvenuta in assenza di titolo, sia nel caso in cui il titolo si assuma viziato dalla collusione tra privato e pubblico ufficiale e perciò rilasciato in violazione di norme di legge o di regolamento, le conseguenze sono infatti identiche, consistendo nell'esistenza di una costruzione non conforme alla legge o agli strumenti urbanistici, in quanto tale suscettibile di produrre anche nel futuro un danno ambientale, in termine di aggravamento dei carichi urbanistici, e perciò idonea a protrarre le conseguenze del reato. Non avrebbe senso, inoltre, una volta riconosciuta (così come il ricorrente stesso riconosce) la legittimità del sequestro di una costruzione eseguita senza titolo, ancorché ormai ultimata, negare la stessa legittimità allorché la costruzione sia stata assentita in forza di un atto illegittimo che abbia procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale al privato, trattandosi indiscutibilmente di ipotesi più grave e di assai maggiore allarme sociale. Il ricorrente non indica d'altronde alcun argomento apprezzabile in favore della propria tesi, che vuole esclusa la possibilità del sequestro perché non gli sono stati contestati, insieme col concorso in abuso d'ufficio, reati in materia urbanistica, limitandosi ad allegare apoditticamente la pretesa necessità di tale presupposto. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il rigetto del ricorso rende ultroneo l'esame delle successive deduzioni relative all'immediata esecutività dell'ordinanza del Tribunale, ormai definitiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004