Sentenza 14 maggio 2013
Massime • 1
Il giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare può legittimamente revocare la propria precedente dichiarazione di incompetenza territoriale, rendendo in tal modo non più necessaria l'emissione di nuova ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2013, n. 22414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22414 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 14/05/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1130
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 49020/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NN N. IL 10/08/1982;
avverso l'ordinanza n. 1686/2012 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 22/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
sentite le conclusioni del PG.
Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo JANNELLI;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Mario Fraticelli, per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1- IR IO, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del gip di Milano in data 6.9.2012 per i delitti di tentata estorsione aggravata in concorso e di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, con contestuale disposizione ex art. 27 c.p.p., di trasmissione degli atti al giudice ritenuto territorialmente competente, il gip presso il tribunale di Monza, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del gip sempre del tribunale di Milano, datata 22.10.2012, che rigettava l'istanza di scarcerazione del prevenuto motivata dal non essere stato ripetuto, nel termine di venti giorni prescritto dalla stessa disposizione sopra richiamata, il provvedimento restrittivo da parte del giudice allora competente, anche se era sopravvenuto alla declaratoria di incompetenza un provvedimento, notificato tra gli altri al difensore del IR, di revoca della predetta declaratoria di incompetenza ad iniziativa del gip che aveva emesso la misura cautelare, erroneamente e contestualmente dichiaratosi incompetente. Ad avviso del ricorrente al primo provvedimento restrittivo e contestualmente dichiarativo di incompetenza avrebbe dovuto far seguito la trasmissione degli atti, ad opera degli Uffici del P.M., al gip di Monza posto a fronte di una secca alternativa: ritenersi competente e ripetere il provvedimento restrittivo ovvero,lui, sollevare conflitto di competenza.
Il ricorso non è fondato.
Invero è legittimo il provvedimento con il quale il giudice revochi una propria precedente declaratoria di incompetenza per territorio (così prevenendo l'insorgere di un conflitto), con la conseguenza che - nella fattispecie, relativa a declaratoria di incompetenza del giudice che aveva emesso la misura cautelare - la successiva revoca di tale dichiarazione rende non necessaria l'emissione di una nuova ordinanza entro il termine perentorio di cui all'art. 27 c.p.p., (in termini, Sez. 4^, 18.11.2003/13.3.2004, P.M. in proc. Gjinaj, Rv. 227905). Invero il precedente come riportato nell'ordinanza impugnata, non è come pur sostiene la difesa del ricorrente, inappropriato, sol perché, nella fattispecie richiamata, il gip aveva disposto il giudizio immediato per poi subito dopo, revocare la pregressa ordinanza di incompetenza e procedere oltre. Invero anche se nel caso di specie non è certo intervenuto alcun atto che ha segnato, prima della declaratoria di incompetenza, la trasmigrazione del procedimento in processo, deve ritenersi in assoluto condivisibile la possibilità del giudice, che abbia declinato la propria competenza, di rivedere tale convincimento, al fine di evitare l'insorgere di un conflitto di competenza. Per la verità se è previsto l'insorgenza e l'obbligata soluzione del conflitto tra due giudici che affermano o negano la propria competenza in relazione ad un procedimento comunque incardinato presso il loro Ufficio, ubbidisce ad esigenze di economia processuale il provvedimento funzionale ad evitare l'insorgenza di un conflitto, attraverso la pronta revoca dell'ordinanza di incompetenza da parte del giudice che si avvede della illegittimità del proprio pregresso provvedimento. E la fondatezza dell'argomento logico rinviene un riscontro positivo nella previsione normativa - l'art. 29 c.p.p., - alla cui stregua i conflitti già insorti "...cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara,anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza". A fortiori il giudice può e deve evitare la potenzialità del sorgere di un conflitto con un provvedimento che ribadisca la propria competenza prima che il procedimento venga incardinato presso il giudice erroneamente ritenuto competente in forza di una prima, poi subito revocata, determinazione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013