Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4554
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Sentenza 28 marzo 2002

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In relazione alle misure urgenti in materia di previdenza, sanità e pubblico impiego assunte con D.L. 384 del 1992, conv. in legge n. 438 del 1992, l'art. 7, comma quinto, del suddetto decreto (che prevede che tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o di indennità di contingenza, o comunque rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita, sono corrisposti nell'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992) è applicabile non solo ai dipendenti degli enti pubblici in senso stretto, ma altresì ai dipendenti di enti, aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità (nella specie, Ferrovie dello Stato); tale disposizione va interpretata nel senso che devono essere corrisposti per l'anno 1993 tutti gli emolumenti sopra citati nella misura prevista per l'anno precedente e non soltanto le parti dei suddetti emolumenti che siano riferibili ad indennità integrativa speciale o di contingenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4554
    Data del deposito : 28 marzo 2002

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