Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 - che sanziona le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito in vista dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - è integrato non già da qualsivoglia infedele attestazione ma dalle dichiarazioni con cui l'istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia; di conseguenza la norma di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è speciale rispetto a quella di cui all'art. 483 cod. pen., con la conseguenza che i due reati non sono in rapporto di concorso formale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto integrati gli estremi del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 - per false dichiarazioni dell'imputato circa il proprio reddito, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ancorché avesse accertato che le somme percepite dall'imputato a titolo di compenso per lavoro intramurario fossero largamente al di sotto della soglia oltre la quale non è prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2007, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
44 67 / 0 8 addi 29 GEN. 2008 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE C1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Carmela Lanzuise QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/12/2007
SENTENZA
N.3076
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COLONNESE ANDREA PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. FERRUA GIULIANA CONSIGLIERE 11 N. 021631/2006 2.Dott.OLDI PAOLO
3. Dott. FUMO MAURIZIO "
4.Dott. DUBOLINO PIETRO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA JEDINIAZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 15/10/1973 1) AB SALVATORE
avverso SENTENZA del 02/03/2006
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FUMO MAURIZIO
BR AL fu condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del reato ex art. 95DPR 115/02 per aver reso falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il reddito suo e della famiglia, con l'aggravante consistita nell'aver ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio innanzi alla AG.
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 2.3.2006, ha confermato la pronunzia di primo grado.
Ricorre il difensore dell'imputato e deduce violazione di legge, atteso che la non rispondenza al vero della dichiarazione deriva dal fatto che l'imputato aveva guadagnato a titolo di mercede quale "scopino" per il tempo in cui era stato ristretto in carcere, una somma nettamente inferiore a quella al di sopra della quale non è consentita la ammissione al gratuito patrocinio. L'imputato era comunque in condizione di fruire del predetto beneficio e dunque la falsità per altro generata da un equivoco è assolutamente inefficace. La norma di cui sopra rappresenta norma speciale rispetto a quella ex art. 483 cp, in quanto punisce non ogni falsità, ma solo quelle che siano rilevanti al fine di una indebita ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. Oltretutto, per il presente processo, l'BR avrebbe comunque diritto al beneficio appena indicato, giungendosi così a una conclusione che difficilmente sarebbe immaginabile come più paradossale.
Il ricorso è fondato.
E' stato già affermato da questa sezione (ASN 200616338-RV 234124, conf.
200715139-RV 236143, diff. 200713828-RV 236532) che il reato di cui all'art. 95
DPR 115 del 2002, che punisce le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito in vista dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è integrato non già da qualsivoglia infedele attestazione ma dalle dichiarazioni con cui l'istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia. Ciò in quanto lanorma di cui all'art. 95 DPR 115 del 2002 è speciale rispetto alla norma di cui all'art. 483 cp, sicché i due reati non sono in rapporto di concorso formale.
Orbene è la stessa Corte partenopea che rileva in sentenza come le somme percepite dall'imputato a titolo di compenso per lavoro intramurario siano rimaste largamente al di sotto della soglia, oltre la quale non è prevista ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
PQM
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, in data 20.XII.2007.-
Il presidente-Andrea Colonnese L'estensore-Maurizio Fumo вивал Сви ну еви