Sentenza 3 maggio 2013
Massime • 1
Va riconosciuto l'interesse a proporre riesame avverso il decreto di convalida del sequestro a chi, indipendentemente dall'essere titolare del bene, può conseguire un risultato giuridicamente favorevole. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente l'interesse a chiedere il riesame del socio al 50% della società titolare del bene sequestrato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2013, n. 29094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29094 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 03/05/2013
Dott. CO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1158
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 3709/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO CO N. IL 05/08/1951;
avverso l'ordinanza n. 180/2018 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 04/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Montagna Alfredo, rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di RO NC avverso il decreto del 21 novembre 2012 con il quale la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale aveva convalidato il sequestro dell'autocarro Iveco intestato alla società R & R. Srl di Treviolo.
Il sequestro risulta operato per violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 in quanto nell'ambito di un controllo presso la sede dell'impresa ICM S.r.l. esercente attività di commercio di metalli al momento del sequestro, si era accertato che l'autocarro era carico di rame sguainato ed, inoltre, che la società R & R aveva l'autorizzazione per riceverlo e lavorarlo ma non anche per trasformarlo in non rifiuto ed, infine, che mancava il formulario di identificazione dei rifiuti prescritto nel caso di specie avendo la società una mera autorizzazione semplificata ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 216. 2. RO NC aveva chiesto dinanzi al tribunale l'annullamento dell'impugnata decreto di convalida e la restituzione del suddetto veicolo alla società titolare.
3. Il tribunale, dopo aver premesso che l'autocarro apparteneva pacificamente alla società R & R. Srl di Treviolo e che il RO era invece la persona alla quale l'autocarro era stato sequestrato e nei cui confronti erano svolte le indagini, pur riconoscendo che quest'ultimo era portatore di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame in quanto detentore del bene al momento del sequestro e soggetto personalmente pregiudicato dal titolo ablativo per essere socio al 50% della società proprietaria del veicolo, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato il decreto di convalida del sequestro non nel proprio interesse ma in quello della società R & R della quale era socio al 50%, ma non rappresentante legale. E ciò avendo chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato "con conseguente restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto R & R s.r.l.".
4. Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge osservando che l'art. 355 c.p.p., comma 3 indica quali soggetti legittimati ad interporre l'istanza di riesame la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione. Fa inoltre rilevare che la richiesta di annullamento del provvedimento di convalida era del tutto autonoma rispetto a quella di restituzione e che l'interesse ad impugnare dell'indagato sul punto prescinde del tutto dall'interesse alla restituzione della cosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza del riesame non può essere, infatti, condivisa. Nella specie non si pone per la persona sottoposta ad indagine un problema di legittimazione al ricorso.
L'art. 355 c.p.p., comma 3 indica, infatti, espressamente i soggetti legittimati all'impugnazione del decreto di convalida del sequestro e tra questi ultimi espressamente ricomprende la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
Il tribunale solleva come detto in precedenza il problema dell'interesse al ricorso sostenendo che solo il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo avrebbe potuto richiedere la restituzione dell'autocarro in favore di quest'ultima. Il ragionamento non può essere condiviso.
Va anzitutto rilevato che il tema dell'interesse a ricorrere è stato affrontato dalla Corte nell'ambito di giudizi che hanno specificamente riguardato l'ambito applicativo dell'art. 257 (concernente il riesame del decreto di sequestro probatorio), e dell'art. 322 (avente per oggetto il riesame del decreto di sequestro preventivo), disposizioni queste ultime che ricalcano la formulazione dell'art. 355 c.p.p., comma 3 ancorché facciano espresso riferimento all'imputato e non alla persona sottoposta ad indagini. Sul punto si registrano tuttavia diversi orientamenti interpretativi. Secondo alcune decisioni sussiste comunque l'interesse dell'indagato alla impugnazione del decreto di sequestro in quanto quest'ultimo può essere contestato ogni qual volta venga in discussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto o comunque sia configurabile un'influenza sul procedimento penale (ex multis Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005 Rv. 231374).
In altre occasioni si è ritenuta necessaria invece la dimostrazione di un interesse concreto e reale alla restituzione che va misurato sulla possibilità del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni (così Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011 Rv. 251091) o sulla esistenza di una lesione nella sua sfera giuridica e che l'eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l'effetto di render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (così, ad esempio, Sez. 6, Ordinanza n. 41682 del 30/10/2008 Rv. 241921). Vi è tuttavia un dato comune agli orientamenti citati e che vale, ovviamente, anche nel caso di convalida del sequestro, cioè, che non può comunque essere ritenuto inammissibile la richiesta di riesame del sequestro se vi è un interesse alla pronuncia e che l'interesse è sempre ravvisabile per il solo fatto che l'istante consegua un risultato giuridicamente favorevole.
Il risultato giuridicamente favorevole può anche prescindere tuttavia dalla diretta restituzione del bene, come dimostra il caso di specie.
Lo stesso tribunale riconosce, infatti, che l'istante è titolare al 50% della società proprietaria del veicolo in sequestro e, pertanto, è innegabile che la restituzione del veicolo costituisca per quest'ultimo risultato giuridicamente favorevole in quanto a beneficiare di essa è la società di cui è socio al 50% cui è indubbiamente di pregiudizio per l'attività da svolgere il mancato utilizzo del veicolo.
Va conclusivamente disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con conseguente rinvio al tribunale di Brescia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013