Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, va disposta la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi utilizzati per commettere il reato previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, atteso che l'art. 44 del citato d.lgs prevede che tali beni sono soggetti a confisca secondo le norme vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del quale la confisca va sempre ordinata, anche in assenza di una pronuncia di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2013, n. 16785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16785 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
16 7 85 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.530 Composta da CC 28/02/2013 -- Presidente - Alfredo Teresi R.G.N. 28487/2012 Aldo Fiale Luca Ramacci Chiara Graziosi - Relatore - Gastone Andreazza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO IU, n. a Roma il 24/05/1967; avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 15/03/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Spinaci, che ha concluso per il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. TO IU ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 17/02/2012 emesso dal Gip dello stesso Tribunale relativamente all'impianto di prodotti petroliferi della "FrateLL TO Srl" e degli automezzi utilizzati nell'attività di vendita e consegna di gasolio agricolo per il reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 504 del 1995 in relazione alla effettuazione di reiterate cessioni a diversi soggetti di ingenti quantità di prodotti petroliferi ammessi ad aliquota inferiore ma con destinazione ad usi industriali sottoposti ad imposta superiore, così evadendo, per più anni di imposta, le accise relative.
2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 321 c.p.p. per assoluta carenza delle esigenze cautelari e del nesso di pertinenza tra res sequestrata e reato configurato. Lamenta non essersi considerato che la società rappresentata dall'indagato aveva cessato l'attività commerciale con rinuncia alle relative licenze con conseguente insussistenza di ogni ipotesi di periculum. Con un secondo ed un terzo motivo, di violazione degli artt. 40 e 44 d. Igs. cit., nonché dell'art. 125 c.p.p., con riferimento alla confisca obbligatoria richiamata dai giudici, contesta, deducendo anche travisamento dei fatti, che le cose in sequestro, e, segnatamente, gli automezzi della TO, l'impianto, i serbatoi e le pompe in sequestro, siano stati utilizzati per la raffinazione, lo stoccaggio e cambio di destinazione del prodotto, giacché dall'attività d'indagine sarebbe emersa unicamente l'utilizzazione di un mezzo pesante con targa AA784YW di proprietà di altra società, mentre, presso il deposito dell'indagato non è mai stato rinvenuto alcun prodotto adulterato. Inoltre i soggetti destinatari dei prodotti erano sempre tutti muniti delle licenze rilasciate dall'agenzia delle dogane e di eventuali illecite condotte commesse da questi il ricorrente non dovrebbe rispondere. Né alcun mezzo della F.LL TO è mai stato fermato con carburante diretto verso depositi o clienti diversi rispetto a queLL indicati. Con un quarto motivo, infine, lamenta la violazione dell'art. 324, commi 3 e 7, c.p.p. per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di supporti leggibili e masterizzabili contenenti le videoriprese e gli esiti della radiolocalizzazione sateLLtare disposta con Gps sul mezzo targato DN613GM con conseguente inefficacia del provvedimento impugnato sostanzialmente basatosi, una volta esclusi tali elementi, sulle sole annotazioni di p.g. non suffragate da elementi di riscontro e meramente assertive. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso deve essere rigettato. In ordine logico, vanno anzitutto ritenute inammissibili tutte le considerazioni, segnatamente contenute nel secondo e terzo motivo di ricorso, circa i rapporti tra l'indagato e i terzi acquirenti e circa le pretese lacune di indagine in ordine all'individuazione di condotte illecite direttamente riferibili all'indagato stesso giacché volte, nella sostanza, a pretendere una rivisitazione dei fatti;
ciò, tanto 2 più essendo il provvedimento di specie, afferente a misura cautelare reale, ricorribile solo per violazione di legge. Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o 1 probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi . comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nella specie, pur attraverso l'invocazione del vizio di violazione di legge, si viene, invece, a censurare appunto, né più né meno, la logicità e completezza di un percorso motivazionale al contrario contraddistinto da coerenza ed esaustività ed esente da illogicità alcuna, di talché non potrebbe in nessun caso versarsi in ipotesi di motivazione apparente;
il Tribunale ha spiegato come dalle emergenze investigative sia risultato in particolare che : a) la "F.LL TO S.r.l" avrebbe apparentemente venduto grossissime quantità di prodotti petroliferi per uso agricolo a soggetti tuttavia privi delle risorse economiche e strumentali indispensabili per far fronte ad acquisti così ingenti, quali le ditte FE AR AN e SS GI (prive in particolare di autobotti e mezzi di trasporto per procedere alla commercializzazione del prodotto apparentemente acquistato e totalmente inadempienti quanto al versamento dell'Iva); b) nessun accesso presso la ditta SS da parte dell'autobotte targata AA784YW, pur utilizzata, stando alla documentazione fiscale, per il trasporto di gasolio agricolo dall'impianto dell'indagata al deposito degli apparenti acquirenti, sarebbe in realtà mai avvenuto, come evidenziato dalla attività di monitoraggio espletata in forza di telecamera posizionata all'esterno di detto deposito e di radiolocalizzazione sateLLtare installata sull'autobotte stessa;
c) detta autobotte sarebbe stata, invece, condotta, per almeno ventidue volte, presso una cava ed un deposito appartenenti alla "Mazzei Salvatore Spa", quale ditta avente ad oggetto, in campo industriale, l'estrazione di materiale inerte e la lavorazione di calcestruzzi;
d) la "F.LL TO S.r.l." avrebbe incassato in otto mesi, tra il 2009 ed il 2010, ben tredici assegni per un importo complessivo di euro 78.800.000 pur in assenza di giustificazione economica e giuridica. Ne consegue come tanto basti per ritenere legittimamente individuata, nel provvedimento impugnato, la sussistenza del fumus del reato. 3 4. Il quarto motivo è anch'esso inammissibile;
dalla integrale lettura dello stesso, infatti, e a dispetto della iniziale affermazione secondo cui gli atti relativi ai monitoraggi e alle videoriprese non sarebbero stati trasmessi al Tribunale, pare comprendersi, in realtà, come la censura attenga al fatto che tali supporti non fossero visionabili, in quanto trasmessi, i relativi quattro hard disk, "in plico chiuso e sigillato"; non è chiaro, tuttavia, restando, sul punto, il ricorso generico, perché ciò abbia impedito la visione dei medesimi;
in ogni caso deve essere ricordato che, in un caso sostanzialmente analogo, si è già affermato, da parte di questa Corte, che non viola il diritto di difesa la mancata possibilità di visionare le videoriprese effettuate dalla P.G. trascritte su DVD e presenti in atti presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione per mancanza del relativo software presso il predetto Ufficio, qualora dette registrazioni siano mostrate alla difesa attraverso la trasmissione al Tribunale del riesame dei relativi supporti che le contengano, in quanto, in tal caso, il diritto di difesa non coincide con l'esame in cancelleria del "files" informatici, né vi è obbligo da parte dell'Ufficio giudiziario di disporre di un siffatto "software" e da parte dell'Ufficio del P.M. di assicurarsi di tale disponibilità, considerato che causa della violazione del diritto di difesa è l'omessa completa "discovery" di atti posti a fondamento della ordinanza cautelare dovendosi garantire l'accesso della difesa alle registrazioni in possesso del pubblico ministero e che detta violazione presuppone la richiesta - di copia della riproduzione alla quale segua l'omessa consegna dei supporti (Sez. 6, n. 41530 del 10/10/2012, De Paolis e altri, Rv.253741). Va aggiunto, infine, che il provvedimento impugnato si è fondato sulle legittimamente valorizzabili annotazioni di p.g. con allegati (verbali di perquisizione, fatture emesse in favore delle ditte FE e OS con relativi documenti di trasporto, assegni emessi dalla Mazzei nei confronti della F.LL TO ed esiti, annotati, delle attività di monitoraggio), sicché il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché, a fronte di tale compendio probatorio complessivo, l'impossibilità di visualizzare i supporti in oggetto si sia rivelata, nella specie, decisiva, tanto più venendo menzionata, in ricorso, la radiolocalizzazione di un automezzo, targato DN613GM, in realtà diverso da quello, targato AA784YW, la cui utilizzazione è stata valorizzata nella motivazione del provvedimento impugnato.
5. Venendosi infine al primo motivo di ricorso, in realtà esaminabile come ultimo secondo la necessaria sequenza logica, lo stesso è infondato. Il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto ininfluente, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, la dedotta cessazione dell'attività della società indagata ponendo in rilievo che il sequestro è stato operato, ex art. 321, comma 2, c.p.p., 4relevyelorcelwerd172ce ! anche con riferimento alla previsione di obbligatoria confiscabilità; in effetti, secondo l'art. 44 del d. lgs. n. 504 del 1995, "i prodotti, le materie prime ed i " mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale" tale disposizione è stata del resto costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, per il tramite del richiamo implicito della norma all'art.301 del d. P.R. n. 43 del 1973, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della I. n. 413 del 1991, come introduttiva di una ipotesi di confisca obbligatoria operante addirittura anche in assenza di pronuncia di condanna (cfr. Sez. 3, n. 25887 del 26/05/2010, Petrol Service Srl, Rv. 248057; Sez. 3, n. 17977 del 04/05/2001, P.M. in proc. Cacciatore, Rv. 219691; vedi Sez. 3, n. 40532 del 12/10/2007, Scarparo, Rv. 237996).
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013 Il Consigliere est. Il Presidente Gastone Andreazza Alfredo Teresi DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 12 APR 2013 DIC IL CANCELLIERE Luana ARni เ ก5