Sentenza 12 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di reati connessi alle imposte di fabbricazione, la confisca dei prodotti esenti ovvero ammessi ad aliquote agevolate in caso di loro destinazione ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta (nella specie, gasolio agricolo destinato illegalmente ad autotrazione) deve obbligatoriamente essere disposta anche se non è pronunciata condanna, versandosi in una delle ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo cod. pen., in quanto si tratta di "res" il cui uso costituisce il reato previsto dall'art. 40, comma primo, lett. c) del citato decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2007, n. 40532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40532 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00953
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 022657/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SC LL, N. IL 29/06/1961;
avverso ORDINANZA del 28/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di MATERA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 15/1/2007, personale della Guardia di Finanza di Ferrandina, a seguito di controllo eseguito sul trattore stradale Scania CV 480 tg. CZ695VL, di proprietà del Centro Leasing S.p.A, ma concesso in locazione finanziaria alla ditta CA LA, esercente l'attività di "trasporto merci su strada", riscontrava un'anomala colorazione verde del carburante, tipica del gasolio agricolo e diversa da quella del gasolio fiscalmente destinato alla autotrazione.
Al fine di accertare la provenienza del prodotto rinvenuto nel serbatoio del trattore, i militari accedevano allora al piazzale adibito a parcheggio e deposito della ditta individuale CA LA, sita nel comune di Tursi. Qui i militari rinvenivano un impianto di erogazione di carburanti costituito da due serbatoi contenenti gasolio agricolo agevolato. L'indagata, presente alle operazioni, dichiarava spontaneamente di aver riempito per errore i serbatoi dell'autocarro della sua ditta con il gasolio agricolo di proprietà di suo marito, titolare di un'azienda agricola, gasolio che ella deteneva presso la sua impresa di trasporti per evitare il ripetersi di furti già subiti in passato. I militari, ritenendo sussistente l'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art 40, lett. c) procedevano al sequestro ex art. 354 c.p.p. dei quantitativi di gasolio agricolo agevolato contenuti nei serbatoi e nelle cisterne dei mezzi della ditta CA, di quello contenuto nell'impianto di erogazione dei carburanti nonché dell'impianto di erogazione stesso. Detto sequestro veniva convalidato dal Pubblico Ministero. Con provvedimento in data 28/3/2007 il Tribunale di Matera, a seguito dell'istanza di riesame del sequestro proposta nell'interesse dell'indagata, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata esplicitazione delle esigenze probatorie legittimanti il provvedimento ablatorio, annullava il decreto di convalida del sequestro relativamente ai serbatoi ed alle altre attrezzature costituenti l'impianto di erogazione di carburanti rinvenuto sul piazzale della ditta di trasporti, trattandosi di beni assoggettabili alla sola confisca facoltativa. Per contro, respingeva l'istanza di dissequestro con riferimento ai quantitativi di gasolio agricolo agevolato rinvenuti nei serbatoi e nelle cisterne degli automezzi in dotazione alla ditta di trasporto dell'indagata e nell'impianto di erogazione del carburante ad essi asservito, versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 240 c.p., comma 2, quale "cosa il cui uso costituisce reato" e, dunque, trattandosi di beni comunque soggetti a confisca obbligatoria.
Avverso la decisione del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione la CA LA a mezzo del suo difensore, deducendo la violazione dell'art. 253 c.p.p., comma 1 e art. 324 c.p.p., comma 7.. Il decreto di convalida difettava dei due elementi qualificati come condizioni di legittimità del decreto emesso dal Pubblico Ministero: l'enunciazione del fatto-reato e le esigenze probatorie poste a base del provvedimento coercitivo, motivo - quest'ultimo - parzialmente accolto in sede di riesame. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto annullare il decreto, sia pure non disponendo la restituzione dei beni assoggettabili a confisca obbligatoria.
Si chiedeva, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondate le doglianze che lo sorreggono.
Invero, quanto alla enunciazione del fatto-reato, ha rilevato il Tribunale in sede di riesame che, pur indicando il decreto di convalida del sequestro la sola enunciazione della norma di legge che si assumeva violata, tuttavia il medesimo decreto faceva espressa menzione, quale "parte integrale e sostanziale" del proprio corpo motivazionale e contenutistico, dei verbali di sequestro redatti dalla polizia giudiziaria in data 15/1/2007, specificamente allegati al decreto ed, unitamente ad esso, notificati alle persone alle quali le cose erano state sequestrate nonché ai loro difensori. I suddetti verbali, nel descrivere tutte le operazioni e gli accertamenti effettuati dai militari della Guardia di Finanza, contenevano, oltre alla espressa violazione della norma violata, anche la specificazione della condotta illecita integrante la previsione normativa richiamata.
Deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui deve ritenersi legittimo il decreto di convalida del P.M. motivato anche solo per relationem al contenuto del verbale di sequestro, allorché quest'ultimo contenga tutti gli elementi idonei ad identificare l'ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le ragioni della sottoposizione al vincolo, e allorché il decreto di convalida rinvii con chiarezza all'atto della polizia giudiziaria e non lasci dubbi circa l'adesione alle scelte compiute dai verbalizzanti (cfr. Cass. Sez. 5^, 26/1/2006 - 28/2/2006 n. 7278).
Manifestamente infondata è anche la seconda censura. Del tutto correttamente, i Giudici del riesame hanno differenziato i beni non soggetti a confisca obbligatoria e che andavano, conseguentemente, restituiti in presenza di carenza di motivazione del provvedimento impugnato in punto di finalità probatorie del sequestro, dai beni concretamente destinati all'uso integrante l'ipotesi di reato contestata e, dunque, soggetti a confisca obbligatoria. Infatti, le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, poiché l'art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma 7 che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 c.p., comma 2, e la disposizione di cui all'art. 324 c.p.p. è espressamente richiamata dall'art. 355 c.p.p., comma 3, in materia di sequestro probatorio (cfr. Cass. Sez. 4^, 18/1/2007 n. 6383, Barbareschi;
Sez. 2^, 1/12/2004 n. 494, Schipani). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2007