Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
Non viola il diritto di difesa la mancata possibilità di visionare le videoriprese effettuate dalla P.G. trascritte su DVD e presenti in atti presso la cancelleria del Giudice dell'impugnazione per mancanza del relativo software presso il predetto Ufficio, qualora dette registrazioni siano mostrate alla difesa attraverso la trasmissione al Tribunale del riesame dei relativi supporti che le contengano, in quanto, in tal caso, il diritto di difesa non coincide con l'esame in cancelleria dei "files" informatici, né vi è obbligo da parte dell'Ufficio giudiziario di disporre di un siffatto "software", né dell'Ufficio del P.M. di assicurarsi di tale disponibilità, considerato che causa della violazione del diritto di difesa è l'omessa completa "discovery" di atti posti a fondamento della ordinanza cautelare - dovendosi garantire l'accesso della difesa alle registrazioni in possesso del pubblico ministero - e che detta violazione presuppone la richiesta di copia della riproduzione alla quale segua l'omessa consegna dei supporti.
Commentario • 1
- 1. Costituisce causa di nullità dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l’accesso…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 luglio 2020
(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Catanzaro accoglieva il riesame proposto da un indagato avverso una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che a sua volta aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui all'art. 110 c.p. e art. 73 T.U. stup.. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Ricorreva in Cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (artt. 268, 293 e 178 c.p.p.) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si osservava a tal proposito come il Tribunale del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2012, n. 41530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41530 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 10/10/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1413
Dott. DI STEFANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 32146/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LI MO N. IL 22/07/1957;
2) SA ON N. IL 11/11/1967;
3) IN AR N. IL 23/01/1955;
avverso l'ordinanza n. 1799/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 21/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore avv. M. Monaco e R. Pannain che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21.6.2012 il Tribunale di Roma - sezione riesame confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale nei confronti - tra gli altri - di DE LI ND, IN LA e SA IO, ai quali era applicata la misura cautelare degli AADD siccome indagati per fatti di corruzione commessi in relazione alle attività di istituto della MOTORIZZAZIONE CIVILE di Roma, essendosi accertata una ramificata serie di rapporti illeciti coinvolgenti alcune autoscuole della capitale e di comuni vicini.
2. Propongono ricorso avverso l'ordinanza, a mezzo del ministero dei difensori, DE LI ND, IN LA e SA IO deducendo con i rispettivi ricorsi la medesima doglianza afferente la omessa possibilità di visionare le videoriprese effettuate dalla p.g. presso le sale della motorizzazione civile - il cui contenuto era a base della misura adottata - trascritte su DVD e pur trasmessi al Tribunale, per indisponibilità da parte della cancelleria del Tribunale di idoneo software che consentisse la lettura dei files video. Rimarcavano i ricorrenti che la circostanza risultava dalla stessa ordinanza impugnata che aveva dato atto della impossibilità della visione anche da parte del Tribunale e per le stesse ragioni. La difesa deduce a fondamento della doglianza - da un lato - l'esistenza di un obbligo in capo al P.M. di verificare la compatibilità del software utilizzato per la riproduzione con quello in dotazione presso gli Uffici giudiziari, equiparando l'impossibilità di visionare i file audiovisivi alla mancata trasmissione ex art. 309 c.p.p., u.c. (così nel ricorso nell'interesse di DE LI); d'altro lato, riconduce la impossibilità di visione dei files video al vizio nel procedimento di acquisizione della prova ex art. 178 c.p.p., lett. c), donde la violazione del diritto della difesa del tutto analogo a quello che ha determinato la decisione costituzionale n. 336 del 2008 e quella delle SSUU n. 20300/2010, AS (così nel ricorso nell'interesse di IN - SA).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, sia sotto il profilo dell'art. 309 c.p.p., u.c., sia sotto quello della violazione ex art. 178 c.p.p., lett. c).
2. La doglianza difensiva - com'è dato leggere nel provvedimento impugnato - è stata proposta sub specie di eccezione di inefficacia della ordinanza cautelare per omessa trasmissione di atti conducenti siccome la difesa non aveva potuto visionare i DVD presso la cancelleria del Tribunale, sfornita di adeguato software. Ad essa ha dato risposta l'ordinanza impugnata osservando che, anche a voler prescindere dal fatto che non era stato precisato da alcuno dei difensori se fosse stata chiesta copia dei supporti in questione, la loro visione non è stata posta a base del provvedimento cautelare in quanto da esso non risulta che il G.I.P. abbia proceduto alla visione diretta dei filmati e, nella specie, risultano estratti da essi i fotogrammi successivamente inseriti nelle informative, potendosi così individuare il singolo esaminatore ed il singolo candidato.
3. Come può constatarsi, la risposta del Tribunale - che ha rigettato per infondatezza la eccezione difensiva - è del tutto congrua, rispetto all'eccezione proposta ex art. 309 c.p.p., u.c., allorquando nega che la visione diretta dei DVD da parte del decidente abbia fondato la ordinanza cautelare. Costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale l'inefficacia della misura per tardiva od omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame si verifica solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che sia tuttavia stato ritenuto dal giudice effettivamente determinante ai fini dell'applicazione della misura (Sez, 3, Sentenza n. 37009 del 07/07/2011 Rv. 251392 Imputato:
Andriola.). Ancora, l'omessa trasmissione al Tribunale di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia della misura cautelare quando tali atti non siano stati considerati nel provvedimento impugnato, oppure siano stati valutati solo in quanto altri atti ad essi facevano riferimento (Sez. 4, Sentenza n. 40044 del 30/03/2005 Rv. 232432 Imputato: Congiusti.). Nella specie, il Tribunale ha dato contezza del fatto che la decisione del giudice si è fondata sulle informative di p.g. nell'ambito delle quali erano stati riportati i fotogrammi estratti dalle videoriprese, e sul punto la difesa ricorrente nulla di valido eccepisce a riguardo, non essendo in alcun modo sufficiente a provare l'assunto, secondo il quale il G.I.P. avrebbe proceduto alla diretta visione dei video, l'espressione stralciata dall'ordinanza e riportata nel ricorso. Pertanto, correttamente il Tribunale ha escluso la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 309 c.p.p., u.c.. In ogni caso, non può evidentemente equipararsi la omessa trasmissione di atti posti a base della decisione alla loro "illeggibilità" informatica dovuta alla mancanza, presso l'Ufficio giudiziario, del relativo idoneo programma di lettura.
4. Diverso è il profilo di doglianza che - pur basato sul medesimo fatto dell'impossibilità tecnica di visionare i DVD presso la cancelleria - deduce la violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p., lett. c) richiamando gli arresti costituzionali e di legittimità.
Il profilo induce una diversa analogia con il caso nel quale i files audio non siano consegnati alla difesa che li abbia tempestivamente richiesti.
4.1. Non v'è dubbio che la prova delle conversazioni o comunicazioni risiede nelle registrazioni e che, come osservato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza del 2008, "l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria", condensate in appunti o in sintesi di esse. Simili conclusioni devono essere tratte con riferimento alle registrazioni di "video-riprese". Anche in tal caso, infatti, può dirsi che la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto, e dalla inevitabile interpretazione soggettiva, che di esse si faccia in atti di p.g., ma dal contenuto stesso delle registrazioni, documentate in supporti magnetici o informatici, a nulla rilevando che la relativa disciplina non si rinvenga nell'art.266 c.p.p., e segg. (v. Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco);
posto che ciò che a tal fine conta non sono le condizioni e i presupposti per la legittima attivazione di mezzi di ricerca della prova, ma la idoneità del mezzo documentale a rappresentare adeguatamente il fatto documentato;
aspetto che contraddistingue indistintamente le intercettazioni sonore e quelle visive, o audio- visive (v. Sez. 5, n. 39930 del 24/06/2009, Richiamo, Rv. 245379) (Sez. 6, Sentenza n. 45880 del 10/10/2011 Rv. 251182 Imputato:
Ceravolo.).
4.2. Purtuttavia, causa della violazione del diritto di difesa è l'omessa completa discovery di atti posti a fondamento della ordinanza cautelare dovendosi garantire l'accesso della difesa alle registrazioni in possesso del pubblico ministero (v. SS.UU. 2008, LASALA).
Nella specie non si versa in tale ipotesi: le registrazioni sono state ostese alla difesa attraverso la trasmissione al Tribunale del riesame dei relativi supporti che le contenevano.
Inoltre, secondo la casistica che ha dato luogo all'autorevolissimo arresto, la dedotta violazione del diritto di difesa presuppone la richiesta di copia della riproduzione di cui si tratta alla quale segua la omessa consegna dei supporti.
Il caso di specie esula da tale scansione procedimentale: non solo il Tribunale già rileva la mancata allegazione di prova da parte della difesa della richiesta dei supporti - rilievo in alcun modo contrastato dagli attuali ricorrenti -, ma è la stessa difesa a dolersi della sola mancata possibilità di visionare i DVD presenti in atti presso la cancelleria del Giudice dell'impugnazione per mancanza di software presso il detto Ufficio.
Pertanto, anche questa dedotta analogia è priva di fondamento, rimanendo nel caso in esame intatta la facoltà difensiva di estrarre copia del supporto informatico al fine di esercitare i diritti difensivi sulla prova e non coincidendo il diritto della difesa di cui si lamenta la violazione con l'esame in cancelleria del files informatici e - d'altro lato - non essendovi obbligo da parte dell'Ufficio giudiziario di disporre di un siffatto software, ne' dell'Ufficio del P.M, di assicurarsi di tale disponibilità.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna alle spese processuali dei ricorrenti ed al pagamento della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2012