Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
E N ZIO 6/4/1986 A ISTR 2 . EG 2 N .R. R .P A D LL. E D EL R E A A D T S. IN SI ESEN IN NOME DEL0 06 32/02 L TA SEN IP 131 I C A IA IS . D R N E T A REPUBBLICA IZ M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Disciplinap SEZIONE TERZA CIVILE Motorc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 9994/01 Consigliere Cron. 1644 Dott. Roberto PREDEN Dott. Donato CALABRESE -ConsigliereMew Rep. Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere - Ud. 15/11/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GI TUNESI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CONSIGLIO NOTARILE MILANO, PROCURATORE PRESSO IL TRIBUNALE MILANO;
intimati avverso la sentenza n. 1/01 del Tribunale di MILANO, emessa 1'08/03/01 e depositata il 09/03/01 (R.G.2001 Notai 111/00); 1955 -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO', confermate in Camera di Consiglio, ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Tribunale di Milano, con sentenza notificata il Il 13.3.2001, ha rigettato il ricorso proposto dal notaio IO LI, avversO la delibera del consiglio notarile di Milano del 28.11.2000, con la quale era stata inflitta a detto notaio la sanzione disciplinare della censura per aver compromesso la sua reputazione unitamente al decorso ed al prestigio della classe notarile per aver abdicato ai doveri inerenti alle funzioni delegando parti delle sue attribuzioni a terzi (dr.i Marin e VI), in violazione della 1. n. 89/1913 e r.dl. 1666/1937 e delle norme deontologiche. Verso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione il LI. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi del ricorso 1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile. è stata notificata al Infatti la sentenza impugnata ricorrente il 13.3.2001 ed il ricorso per Cassazione, notificato il 4.4.2001, è stato depositato il 23.4.2001, oltre il termine di legge di giorni 30 dalla notifica del provvedimento impugnato. Infatti, in base al disposto dell'art. 155 1. n. 89/1913, l'impugnazione deve ritenersi tempestivamente proposta, anche nel caso di ricorso per cassazione contro la 3 sentenza pronunciata dal tribunale sull'appello avverso il provvedimento del Consiglio notarile di applicazione delle sanzioni dell'avvertimento ○ della censura nei confronti di notaio sottoposto a procedimento disciplinare (Cass. n. n. 11343 del 1992; Cass. n. 6860 del 1993), solo se l'impugnante provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, non solo a notificare il ricorso alle controparti, ma anche a depositare il ricorso stesso presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 10589/1993; Cass. n. 12503/1995).
2. Non può essere condiviso il rilievo mosso dal ricorrente con la memoria, secondo cui nella fattispecie, poiché il ricorso è stato proposto a norma dell'art. 111 Cost., non essendo impugnabile per la 1. not. N. 89/1913 la sentenza tribunale, avverso la decisione del consiglio emessa dal dell'ordine, i termini per il ricorso e per il deposito dello stesso sarebbero quelli previsti dal Codice di rito e non quelli previsti dalla 1. not. suddetta. ilInfatti l'art. 111 Cost. si limita ad introdurre principio che sono impugnabili in ogni caso con ricorso per cassazione per violazione di legge tutte le sentenze, ma non indica i modi ed i termini di dette impugnazioni, che sono quelli propri del tipo di procedimento in cui la sentenza è stata emessa. Nel procedimento disciplinare nei confronti nei confronti dei notai, la norma speciale (art. 155) per l'impugnazione per cassazione prevede che il ricorso debba essere proposto e depositato entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, 111 Cost. non ha modificato dettoe l'art. termine, ma si è limitato a rendere ricorribile per violazione di legge la sentenza del Tribunale, che nor. altrimenti impugnabile con i rimedi ordinari (v. Cass. n. 2889-69 e per un caso analogo anche SS.UU. n. 293-58). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, lì 15 novembre 2001. Il cons. est. Il Presidente ДайсаJa n Fiducian Aukent Sejuke IL CANCELLIERE 01 Depositata in Conceitaric Cine Casoli 21.11.02 IL CANCELLIERE C1 Gina AS 105