Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2001, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I Z 6 A A 8 I 5 9 R 1 R T / S N 4 A I / T 6 G 2 E B U . R B . R I L . L P A R . UBBLICA ITALIANA A D D T . CORTE SU0 4057/0 1 B L E INNOM E A T D T A N I I 1 E S R 3 S N 1 E E E S . T Pggetto I N A A SANZIONI M SEZIONE TRIBUTARIA VALUTARIE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9565/96 Dott. Alfio FINOCCHIARO Re. Consigliere 11800/96 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron.8542 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE SA, elettivamente domiciliato in ROMARime an VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato DE MAJO ANTONIO, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 11800/96 proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2000 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 2051 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale · nonchè
contro
PE SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato DE MAJO ANTONIO, che lo difende, giusta procura in calce;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3506/96 del Pretore di ROMA, depositata il 28/05/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE MAJO, che ha hay chiesto la cessazione del contendere;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per cessazione del contendere per morte del ricorrente. § 1. Svolgimento del processso Con ricorso depositato 1'8 marzo 1995 SS PE proponeva opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti- del decreto del dirigente generale del Ministero del Tesoro, col quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di lire 885.251.226, in quanto ritenuto responsabile dell'illecita costituzione di disponibilità all'estero di pari somma, in violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 159/76. Esponeva di essere stato condannato dal tribunale di Rona per 2 illecita costituzione di capitali all'estero, sulla base di un appunto trovato nell'agendina di certo Torti, cittadino elvetico impiegato presso la banca del Gottardo di Lugano, nella quale, accanto alla dicitura arteria (ontestazione di un conto presso detta banca), erano segnati i numeri telefonici della sua abitazione e del suo negozio, ripetuti in altra parte dell'agendina. La sentenza era stata da lui appellata e la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato non doversi più procedere, a seguito della depenalizzazione degli illeciti valutari. Aveva successivamente appreso che il conto arteria apparteneva ad un cittadino argentino, il quale gli aveva fatto pervenire una dichiarazione autenticata dal consolato سمها d'Italia in Argentina. La Corte di Cassazione aveva annulla la sentenza, ma il giudice di rinvio aveva confermato la declaratoria di non doversi procedere per abolitio criminis, senza entrare nel merito. Su tali basi l'Ufficio italiano dei cambi aveva elevato a suo carico processo verbale di accertamento. Con sentenza 2 aprile - 28 maggio 1996 il pretore di Roma rigettava l'opposizione, osservando che le annotazioni rinvenute nell'agenda del cittadino svizzero, unitamente alla documentazione bancaria relativa al conto arteria costituivano sicure prove dell'esistenza di illecita 3 . disponibilità valutaria all'estero, e che la lettera del argentino costituiva un'inut: le tentativo per cittadino sostenere la posizione difensiva, come aveva già ritenuto la Corte d'appello di Roma nel giudizio penale di rinvio, pur non derivando dalla stessa efficacia di giudicato nel giudizio civile. Anche l'entità della sanzione era da ritenersi corretta, potendo essere applicata fino alla misura di un quintuplo della disponibilità accertata. Quanto all'osservanza dei termini del procedimento d'irrogazione della sanzione, il termine prescrizionale, decorrente dalla cessazione dell'illecito (di carattere prova della cessazione. "I wan permanente) non era decorso, né l'opponente aveva fornito la Infine, il termine di 180 giorni previsto dall'art. 32 del D. P. R. n. 148/88 si riferiva alla sola emissione del provvedimento, e non alla sua notificazione;
inoltre, la validità del provvedimento stesso non era inficiata dall'illeggibilità della sottoscrizione del titolare dell'organo emittente. Avverso tale sentenza il PE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque mezzi d'annullamento e di memoria. Il Ministero del Tesoro resiste con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale, al quale il PE 4 . ha, a sua volta, resistinto con controricorso e con una seconda memoria la difesa del ricorrente principale chiede che, essendo quest'ultimo deceduto il 3 aprile 1999, stante l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. § 2. Motivi della decisione Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi, proposti nei confronti della stessa sentenza. La richiesta formulata dalla difesa del ricorrente con la seconda memoria merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte (si vedano, oltre a quella richiamata dalla difesa del how ricorrente, anche le sentenze 1174/97, 2763/98 e 2501/20009, l'art. 7 delladella legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioniprevede amministrative, deve ritenersi applicabile anche all'obbligazione pecuniaria per violazione valutaria. resa esplicita Tale regola è stata confermata e all'art. 23 dei d.P.R. n. 454/87 e 148/88. In definitiva, l'estinzione dell'obbligazione determina cessazione della materia del contendere e, per conseguenza, inammissibilità del ricorso per venir meno dell'interesse a ricorrere. L'inammissibilità del ricorso principale rende inammissibile anche quello incidentale condizionato. 5 Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Alfio Finocchiaro Enrico Altieri wen E N O CANCELLIERE AL CA A B S A DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.1 MAR. 2001 Oggi. CANCELLIERE C1 AR SA E 6 N 8 5 9 O I 1 . / Z N A 4 I A / - 6 R R B 2 T A . . S I L R T . L G P U . E A D B . R I B L R E A A D A T T D I I 1 S R E 3 N 1 E T E S T . N I E N A S A E M 6