Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 8802
CASS
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa

    La Corte territoriale ha motivato adeguatamente. Sono emersi sei episodi di frequentazione con pregiudicati. Anche se la data della contestazione è unica (06.04.2021), il capo di imputazione fa riferimento a diversi incontri con pregiudicati. La giurisprudenza consolidata afferma che non si configura un'immutazione del fatto se gli elementi essenziali rimangono identici e cambiano solo dettagli. L'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi. La notifica del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione nel gennaio 2021 conferma la validità delle contestazioni successive al novembre 2019.

  • Rigettato
    Prescrizione delle condotte anteriori al novembre 2019

    Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiede un'abitualità o serialità di comportamenti. Il momento della consumazione coincide con l'ultimo atto antigiuridico. L'ultimo episodio contestato risale al 06.04.2021, data da cui decorre la prescrizione. Le condotte successive al 20 novembre 2019 sono sufficienti a integrare il giudizio di abitualità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 8802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8802
    Data del deposito : 6 marzo 2026

    Testo completo