Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPORO0002 3 /02. LA COR E SUPREMADY CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 7384/99 Consigliere Cron.•Wet Dott. Fernando LUPI Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.16/10/01 Rel. Consigliere 1 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S E NTENZ A sul ricorso proposto da: MO GI, RI CE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PICCIOTTO 3899 :UMBERTO LUIGI, FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 80/99 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 18/02/99 R.G.N. 946/97; ... ..... udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 26-28 giugno 1997 il Pretore di Alessandria rigettava le domande proposte, con ricorsi depositati 1'11 luglio 1996, da GI MO e TT LL, intese ad ottenere la corresponsione dell'indennità di mobilità ex art.7 legge 23 luglio 1991 n. 223 per trentasei mesi, anziché per ventiquattro mesi, a seguito di compimento del cinquantesimo anno di età in corso di godimento della prestazione. Avverso tale decisione proponevano appello i soccombenti, ma il gravame veniva rigettato dall'adito Tribunale di Alessandria con sentenza del 18 febbraio 1999. Osservava il Giudice d'appello che la formula usata dal legislatore "diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni", evidenziava la necessità che il compimento di una data età sussistesse al momento della erogazione della provvidenza. Tale interpretazione, inoltre, appariva conforme alla ratio della legge ed alle esigenze organizzative della struttura statale. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono l'MI e la LL con un unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico mezzo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.7 della legge23 luglio 1991 n.223 nonché dell'art. 12 della disposizioni sulla legge in generale, in quanto "il corretto utilizzo dei canoni di interpretazione" nonché le finalità della legge avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad accogliere la tesi sostenuta in sede di appello. In particolare, osservano i ricorrenti che l'art.7, comma 1, della legge richiamata, concede al lavoratore, forzosamente estromesso dal posto di lavoro per unica 1 scelta dell'impresa al fine di permetterne il risanamento, una indennità che sollevi il lavoratore stesso dal disagio provocato da tale estromissione e ne consenta un possibile reinserimento nel mercato del lavoro. Proprio in vista di tale prospettiva di ripresa, la erogazione della indennità è stata modulata in ragione della difficoltà che il lavoratore può incontrare in tale sforzo di reinserimento in relazione alla propria età più o meno avanzata, sì che viene concesso agli infraquarantenni un periodo limitato di dodici mesi, elevati a ventiquattro per i quarantenni, a trentasei mesi per coloro che hanno superato il cinquantesimo anno di vita. Il rispetto di tale ratio imporrebbe, quindi ad avviso dei ricorrenti-, una interpretazione della norma nel senso di concedere rilevanza alla maturazione del requisito di età durante la fruizione del periodo di mobilità precedentemente assegnato. Pertanto, sia l'MO che la LL, quarantanovenni all'epoca nella quale erano stati posti in mobilità, poiché si trovavano nel godimento della indennità propria del periodo che la norma prevede per i lavoratori di detta età, e poiché avevano raggiunto il cinquantesimo anno di età nel corso della fruizione del beneficio di legge, avrebbero diritto a beneficiare del periodo di trentasei mesi. Il motivo non può essere condiviso. Testualmente, il comma 1 dell'art. 7 discussione, così recita: "I lavoratori collocati in mobilità ... hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni ...”. Nessuno dubita e la sentenza impugnata lo afferma espressamente- che la normativa introdotta con la legge n. 223/91 ha funzione di sostegno dei lavoratori che, a seguito di diverse vicende, vengono a trovarsi privi di occupazione e, dunque, senza retribuzione;
così come non si dubita che, proprio per facilitare il 2 reinserimento degli stessi nel mondo del lavoro, il legislatore abbia inteso istituire una provvidenza economica, collegata per la misura all'integrazione salariale, i cui parametri per l'ammissione sono molteplici e si trovano in diverse norme contenute nel testo: l'art.4 indica le condizioni di collocazione in mobilità, l'art. 16 c.1 i requisiti, legati alla precedente attività, necessari per ottenere il riconoscimento, infine l'art.7 individua la misura dell'indennità, collegandone la durata ad un parametro di età. Orbene, tale complesso normativo, che delinea la finalità della legge, non urta con il chiaro dato letterale dell'art.7 cit., secondo cui il compimento di una data età deve sussistere al momento della erogazione della provvidenza, stante il verbo utilizzato nella forma del passato prossimo. Correttamente, pertanto, il Tribunale, ponendo in diretto collegamento il passato prossimo "hanno compiuto" con il presente "hanno diritto", ne ha tratto la conseguenza che il prolungamento del limite massimo di legge opera dopo il raggiungimento dell'età di riferimento alla data di collocazione in mobilità. Trattasi di un ampliamento del beneficio operante ex lege sulla base del dato obiettivo costituito dall'avvenuto raggiungimento di una determinata età; né si rinviene nel testo normativo ragione di sorta per affermare che l'elevazione possa aver luogo a data successiva se i requisiti non sussistevano a quella di conseguimento del diritto alla prestazione. Invero come questa Corte ha già avuto modo di precisare-, la concessione o l'ampliamento di un beneficio in funzione di requisiti personali suscettibili di evoluzione nel tempo deve ragionevolmente essere ancorata ad una data certa, quale è appunto quella della collocazione in mobilità conseguente ad un atto del datore di lavoro adottato in esito ad una ben determinata scansione procedimentale e temporale, e non può essere differito ad un momento successivo, attribuendo alla inequivoca espressione "hanno compiuto", il significato 3 ambivalente "hanno compiuto o compiano in costanza di erogazione del beneficio", con la sostituzione di una norma diversa, sol perché ritenuta più equa rispetto a quella che regola in modo chiaro e completo la fattispecie (cfr. Cass.5 gennaio 2001 n.82). D'altra parte, l'elevazione del periodo di godimento del beneficio rappresenta una deroga alla regola generale in ordine alla durata dello stesso, insuscettibile di applicazione fuori dei casi esplicitamente previsti, secondo il principio dettato dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Né appare rilevante in senso opposto all'accolta tesi, l'osservazione dei ricorrenti in ordine alle conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, il quale può trovarsi a fruire del beneficio in maggiore o minore misura anche per effetto di un solo giorno di distacco tra il collocamento in mobilità ed il compimento dell'età anagrafica. Tali conseguenze, infatti, verrebbero a sussistere anche nel caso di operatività dell'elevazione riferita al maturare dell'età anagrafica in costanza del beneficio poiché il superamento del discrimine potrebbe verificarsi ugualmente l'ultimo giorno di fruizione del beneficio o il giorno successivo e le conseguenze favorevoli o sfavorevoli dipenderebbero ugualmente da una differenza di età scarsamente significativa. Il ricorso va, pertanto, rigettato. I D Nulla perle , A spese di questo giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. S O 0 S L 1 A L . T O , T
P.Q.M.
B R A 3 I S A 3 ' D E 5 L P La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. S A L . T I E S N N D O G I 3 P Roma, 16 ottobre 2001. S O 7 M N - A I E 8 D - S A 3 1 I I 8 Consigliere est. D Il Presidente 1 , A 5 belfly E O T 2 N ! E I S G E E R O