Sentenza 6 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2002, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
7 IRPEF-ILOR 27T 1995- ORIGINALE 049 3 5 /0 2 Oggetto: oe 6 8 2 9 1 . G di 1 / 5 2 0 E a 4 e . 1 . 0 / R.G. I . 4 n z 6 U N S R 2 - T . A B R I . A REPUBBLICA ITALIANA . P R . D L D L A A L E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E . T U D B B A N I S T E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N R A S 1 E I T 3 E S R 1 ! E SEZIONE TRIBUTARIA A T Crom 125hСом N A composta dai sigg.ri Magistrati: V Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Salvatore Di Palma ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CC UI, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 45,presso lo studio dell'avv. Stefano Fiorentini, che lo rappresenta e difende giusta procura a 2 margine del ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 19, n. 123/19.1999, del 28.9/10.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.1.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Uditoper il contribuente l'avv. Fiorentini;
1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso e l'assorbimento del 1° motivo. Svolgimento del processo UI CC proponeva appello avverso la sentenza n. 88 dell'11.2.1999 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo che aveva accolto solo parzialmente due ricorsi del contribuente avverso gli avvisi di accertamento con cui venivano rettificati i redditi dichiarati ai fini IRPEF e ILOR per gli anni 1989-1990 da lire 13.881.000 a lire 60.181.000 (anno 1989) e da lire 23.564.000 a lire 67.353.000 (anno 1990). Le rettifiche erano state operate dall'Ufficio con accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, 4° comma, d.p.r. 600/1973 e dei dd.mm. 10.9.1992 e 19.11.1992 sulla base del possesso di due autovetture e dell'abitazione principale. La Commissione provinciale, ritenuto che il contribuente aveva sufficientemente provato che le autovetture venivano utilizzate per l'attività d'impresa nella misura del 50%, in parziale accoglimento dei ricorsi determinava con accertamento sintetico il reddito per l'anno 1989 in lire 40.908.000 e per l'anno 1990 in lire 44.396.000; rigettava nel resto il ricorso. Con l'atto di appello il contribuente ribadiva le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado circa l'illegittimità dell'accertamento sintetico ex art. 38, 4° comma, .d.p.r. 600/1973, dovendo invece trovare applicazione per i redditi d'impresa il successivo art. 39; deduceva inoltre che vi era la presunzione assoluta di strumentalità per le autovetture degli agenti di commercio in base all'art. 67 decimo comma del T.U.I.R., sosteneva infine che, non tenendo conto dell'autovettura. l'accertamento sintetico era inammissibile in quanto il reddito accertabile per l'anno 1990 non si discostava per almeno un quarto da quello dichiarato e per il 1989 non risultava non congruo per almeno due periodi d'imposta. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello del contribuente 2 Ricorre per cassazione il contribuente enunciando due articolati motivi. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.p.r. 600/1973; l'omesso esame delle argomentazioni del ricorrente;
l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce il contribuente che, quale agente di assicurazione, il sua reddito andava determinato sulla base delle scritture contabili ed era soggetto ad accertamento ai sensi dell'art. 39 del DPR n 600/1973. Egli aveva eccepito l'inapplicabilità, nei suoi confronti, del metodo sintetico, ma i giudici di merito, sia in primo sia in secondo grado, avevano inspiegabilmente omesso di prendere minimamente in considerazione le sue osservazioni. In particolare, il ricorrente contesta l'applicazione retroattiva nei suoi confronti del quarto comma dell'art. 38. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, 10° comma, T.U.I.R. e dell'art. 38 d.p.r. 600/1973; il travisamento delle argomentazioni del ricorrente;
l'illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce il CC che in base all'art. 67, decimo comma del T.U.I.R. sussiste una presunzione di integrale strumentalità delle autovetture utilizzate dagli agenti o rappresentanti di commercio;
e che i beni strumentali sono esclusi dalla determinazione sintetica del reddito.
2. Il ricorso é fondato. Il giudice di appello, ritenuta infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 38 comma 4° del d.p.r., 600/1973, si limita ad affermare che la sentenza di primo grado é pienamente condivisibile laddove ritiene legittimo il ricorso dell'Ufficio all'accertamento sintetico operato in base ad elementi e circostanze di fatto certi, come prescritto dall'art. 38 4° comma menzionato;
e che é altresì 3 condivisibile il convincimento del giudice di primo grado circa l'utilizzazione al 50% dell'autovettura di proprietà del contribuente per l'attività dell'impresa. La motivazione della sentenza é meramente apparente, e cioé intrinsecamente inidonea a fare percepire le ragioni che stanno a base della decisione. Essa, invero, si limita in sostanza ad affermare apoditticamente che la pronunzia di 1° grado é meritevole di conferma, trascurando di esaminare le argomentazioni specifiche ed articolate esposte dal CC nell'atto di appello circa le ragioni per cui sarebbe illegittimo il ricorso al metodo sintetico di accertamento e sussisterebbe una presunzione di integrale strumentalità dell'autovettura. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza di appello, assorbito ogni altro motivo, per omesso esame e omessa motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dal contribuente;
consegue il rinvio dinanzi ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Roma, 14.1.2002 Il Consigliere est. Il Presidente пило исчис IL CANCELLIERE C DEPO TATJIN CA Osvaldo Ascanic | Oggi 6 APR. 2002 IL CANCELLIERE Osvaldo CA PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Roma, lì IL CANCELLIERE C1 Osvaldo CAAPPOSTO PER ERRORE 4