Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11261 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 099E770 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Locatione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Risoluto e per instemfimiento SEZIONE TERZA CIVILE R. G. N. 16102/991 2 6 1/02 Ill.miComposta dagli Ill.mi Si ri Magistati: esidente FIDUCCIADott. Gaetano Consigliere Dott. Francesco SABATINI 28868 Consiglier Cro Dott. Michele VARRONE 2925 Consigliere Rep. Dott. Giovanni B. PETTI FINOCCHIARO Cons. Rel. Ud. 29/04/02 Dott. Mario ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AR RA, elettivamente domiciliato in Roma, via Cipriano Facchinetti n. 72/5, presso l'avv. Ferdinando Amodio, difeso dall'avv. Vito Tassone, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE NZ LI, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 Calderini n. 68, presso l'avv. Giuseppe Vona, difeso il 3.1 LUG. 2002 dall'avvocato Angelo Polacco, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - controricorrente avversO la sentenza del tribunale di Vibo Valentia n.1/99 dell'11 novembre 1998 15 gennaio 1999 (R.G. 1013 292/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 12 marzo 1993 AR RA Con atto diffidava NZ LI a lasciare libero il locale a questo concesSO in locazione in Serra San Bruno, via Gramsci n. 6, non avendo il conduttore provveduto а corrispondere i canoni relativi ai mesi di novembre 1992 e gennaio 1993 e citava 10 stesso innanzi al pretore di Vibo Valentia per la convalida dello sfratto per morosità, la condanna al pagamento dei canoni scaduti nonché per la pronunzia della risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento del conduttore. Nel corso dell'udienza del 2 aprile 1993 l'attrice confermava la persistenza della morosità, mentre il NZ si opponeva alla convalida di sfratto: il giudice adito, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. disponeva il rilascio dell'immobile e rinviava a altra udienza per 2 ... Now l'esame delle eccezioni proposte dal locataria e il prosieguo della causa. Costituitosi in giudizio il NZ negava termine perl'esistenza della mora debendi e chiedeva il pagamento dei canoni scaduti e non pagati per mancata cooperazione della parte creditrice. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito pretore dichiarava con sentenza la definitività del provvedimento che aveva disposto il rilascio dell'immobile e l'inammissibilità della domanda del NZ, in opposizione alla convalida di sfratto. Gravata tale pronunzia dal soccombente NZ il tribunale di Vibo Valentia, nel contraddittorio della AR con decisione 11 novembre 1998 15 gennaio 1999 accoglieva l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del primo giudice, ordinava che il NZ fosse reintegrato nell'immobile oggetto del rapporto di locazione. Osservavano quei giudici che l'ordinanza del 17 aprile 1993 con la quale era stato ordinato al NZ di rilasciare 1'immobile oggetto di locazione, con fissazione di una successiva udienza per l'esame delle eccezioni proposte dal locatario era stata emessa dal primo giudice ai sensi dell'art. 665 c.p.c. atteso che il conduttore era comparso all'udienza assistito da un 3 difensore e che, per l'effetto, le dichiarazioni (di opposizione alla convalida di sfratto per morosità) rese da quest'ultimo dovevano ritenersi riferite al NZ che, quindi, non poteva ritenersi inerte, a fronte della contestata morosità, per cui il provvedimento stesso doveva qualificarsi come ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni dell'intimato. Deriva da quanto precede, hanno ancora Osservato stataquei giudici, che la successiva istruttoria compiuta a norma dell'art. 667 c.p.c. e non dell'art. 668 c.p.c., come affermato dal pretore che, di conseguenza, erroneamente ha dichiarato inammissibile l'opposizione del NZ, per carenza dei presupposti di cui al ricordato art. 668. L'opposizione, ha concluso il tribunale non solo era ammissibile, ma anche fondata nel merito, atteso che dalla documentazione prodotta lettere raccomandate, vaglia postali, verbali di offerta reale come anche dalle deposizioni raccolte emergeva l'inesistenza di un grave inadempimento del conduttore. Per la cassazione di tale pronunzia notificata il 4 maggio 1991 e date successive, con atto notificato il 29 giugno 1999 ha proposto ricorso AR RA, affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resiste, con controricorso, NZ LI. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito non hanno convalidato lo sfratto per morosità intimato dalla AR al NZ atteso che questo ultimo non poteva ritenersi gravemente inadempiente al contratto inter partes alla luce della documentazione prodotta e delle deposizione testimoniali assunte in primo grado.
2. Con il primo motivo la ricorrente censura nella parte de qua la pronunzia gravata denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 55 della 1. n. 392 del 1978, in riferimento all'art. 360, tr comma 1, n. 3 c.p.c.>> si osserva, infatti, che il mancato pagamento del canone di locazione decorsi 20 giorni dalla prevista scadenza, costituisce ai sensi dell'art. 5, legge n. 392 del 1978, motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.C., senza che il giudice possa compiere al riguardo alcuna dell'inadempimento, che è indagine sulla importanza operata ex lege. Con il secondo motivo, intimamente connesSO al precedente e da esaminare congiuntamente a questo, la ricorrente denunzia, ancora, «omessa, о quanto meno insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè sull'esistenza 5 del motivo di risoluzione del contratto de quo prospettato dall'odierna ricorrente con violazione della legge di cui al precedente motivo e dell'art. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 10 comma, nn. 3 e 5 c.p.c.».
3. I riferiti motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Giusta quanto assolutamente pacifico, in dottrina come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice [da cui prescinde totalmente dopo l'entrata in vigorela pronunzia gravata], dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978 per il quale il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di essi superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 C.C. la valutazione dell'importanza ° gravità dell'inadempimento, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa, ai fini della risoluzione del all'apprezzamento contratto, giudice, ma è predeterminata discrezionale del legalmente mediante previsione di un parametro 6 oggettivo (Cass. 19 novembre 1994, n. 9805. Sempre nello stesso senso, tra le tantissime, Cass. 25 maggio 1998, n. 5191; nonché C. cost. 28 dicembre 1998,' n. 448). Sempre al riguardo, contemporaneamente, ove si ritenga che, in realtà, i giudici del merito hanno valutato la gravità del contestato inadempimento dopo aveva, ai sensi avere accertato che il conduttore dell'art. 55, legge n. 392 del 1978, provveduto а sanare la morosità nel termine perentorio assegnatogli dal giudice, sul rilievo che il pagamento in corso di causa dei canoni di locazione scaduti, non esclude la valutazione da parte del giudice del merito della gravità dell'inadempimento del conduttore dedotto con l'intimazione di sfratto (cfr., ad esempio, Cass. 10 agosto 1999, n. 8550), non può non evidenziarsi la assoluta carenza di motivazione della sentenza gravata. Questa, infatti, ha negato la sussistenza di una rilevante al fine di pronunziare la morosità, per inadempimento del contratto inter risoluzione partes con una motivazione apparente e, pertanto, assolutamente inesistente. A prescindere dal considerare che non vi alcun in sentenza, circa l'avvenuta accertamento specifico, concessione di un termine di grazia al conduttore per 7 la sanatoria della morosità e circa il suo puntuale rispetto da parte del NZ, non può non evidenziarsi la violazione, da parte dei giudici del merito 132 c.p.c. dell'obbligo di motivazione di cui all'art. (e, prima ancora, all'art. 111 Cost.). Le affermazioni, infatti, che dall'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio si evince chiaramente come il comportamento del .. NZ, sia precedente che successivo alla citazione in giudizio non possa essere qualificato come gravamente inadempiente» e che «sia la documenta prodotta (lettere raccomandate, vaglia postali, verbali di offerta reale) sia le deposizioni assunte in primo grado danno contezza del fatto che il mancato pagamento alla scadenza dei canoni relatrivi ai mesi di novembre 1992 e gennaio 1993 non può essere sussunto nella categoria di grave inadempimento, di tal ché va respinta la domanda di risoluzione del contratto ... >> costituiscono espressioni di stile, sostanzialmente valide per qualsiasi pronunzia, prive di qualsiasi riferimento concreto alle risultanze di causa, che non permettono, in alcun modo, di verificare quali siano le circostanze, di fatto, tenute presenti dal giudice 2 quo a fondamento della conclusione raggiunta e considerate rilevanti, al fine del decidere. 8 4. In accoglimento del ricorso proposto ricorso, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo esame, alla Corte di appello di Catanzaro che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizi odi legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 29 aprile 2002. il Consigliere relatore ed estensore fue Sма 10ST 129, 11 Gałam Fiducia il Presidente 450T 30,99 TOT. 160,10 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi,30.07.02 IL CANCELLIERE C Dott a Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 MAG. 2003 4. 2012 140.10 ان 710 ..) CENTO (euro p. (Dott.ssa 40 Cudiziari Il Responsabile Con (Dr. M. RACCHINI)