Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
È illegittima la reiezione di istanza di misura alternativa alla detenzione (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale) fondata sul carattere ostativo del delitto in relazione alla cui condanna la misura stessa sia stata chiesta, allorché la contestazione formale dell'imputazione sia riferita genericamente al reato di cui all'art. 416 cod. pen., senza alcun richiamo ai commi primo e terzo indicati nell'art. 4-bis, comma primo-ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), al quale non può sopperire la generica menzione del ruolo di organizzatore e partecipe dell'associazione per delinquere, contenuta in sentenza con riferimento al condannato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 17738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17738 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - N. 1228
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 45354/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE AS N. IL 10/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 2958/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 10/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarata inammissibilità ed inammissibilità del ricorso nel resto. La Corte:
OSSERVA
visto il ricorso proposto da TE SS avverso l'ordinanza con la quale, in data 10.11.2009, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato la sua richiesta di affidamento in prova e dichiarato inammissibile, nel contempo, la sua istanza volta alla riabilitazione rispetto a precedenti condanne;
considerato, quanto al rigetto, che la doglianza avverso il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale appare fondata su argomenti eminentemente di merito improponibili in questa sede in costanza di adeguata motivazione, nello specifico fondata nella mancata prospettazione di una attività lavorativa con i conseguenti pericoli di comportamenti recidivanti e nella gravità delle condotte giudicate, implicanti il sicuro inserimento del detenuto in ambienti criminali;
rilevato che, a sostegno invece della impugnata inammissibilità, il tribunale ha posto la ostatività dei reati ascrittigli, tra cui quello di cui all'art. 416 c.p.;
osservato che, in contrario, la difesa istante ha dedotto che la opposta ostatività è prevista dalla legge (art. 4 bis O.P.) esclusivamente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 della norma incriminatrice richiamata nello specifico non ricorrenti;
ritenuto fondato il rilievo difensivo, giacché l'art. 47-ter comma 1-bis O.P. preclude la concessione della misura della detenzione domiciliare, richiamando l'art.
4-bis precedente, soltanto nella ipotesi, per quanto di interesse nel presente giudizio, di cui al l'art. 416, commi 1 e 3 "realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p.";
rilevato, altresì, che nel caso di specie, il reato associativo contestato al detenuto non era chiaramente rubricato con riferimento al citato art. 416 c.p., commi 1 e 3 e che, come opportunamente osservato dal P.G. in sede, non può a ciò sopperire la generica menzione del ruolo di "organizzatori e partecipi" riferita, nella motivazione della sentenza resa dal GIP di Milano il 16.9.2008, al ricorrente unitamente ad una serie di persone;
ritenuto che
la doglianza, come posto in evidenza dal P.G. in sede nella sua motivata requisitoria scritta, merita, nei limiti anzidetti, ampio consenso e che l'ordinanza impugnata deve essere cassata nei limiti innanzi precisati, con rinvio al tribunale per nuovo esame alla luce del principio di diritto innanzi affermato.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare del condannato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010