Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 2
In tema di sfratto intimato al conduttore da uno dei comproprietari dell'immobile locato, il consenso dell'altro comproprietario all'intimazione deve presumersi in mancanza di prova contraria.
Il pagamento in corso di causa dei canoni di locazione scaduti, non esclude la valutazione da parte del giudice del merito della gravità dell'inadempimento del conduttore dedotto con l'intimazione di sfratto, specie quando l'inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati, reiterati e ravvicinati ritardi nel pagamento del canone medesimo.
Commentario • 1
- 1. Locazione commerciale: inadempimento e conseguenze per l’affittuarioRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 settembre 2023
Tribunale Roma Sezione 6 Civile Sentenza 27 aprile 2023 n. 6770 Data udienza 27 aprile 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g. 2338 dell'anno 2022 e vertente TRA (…), parte elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell'Avv. CH.CR., unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. El.Ma., che la rappresentano e difendono come da procura in atti ATTORE E (…), parte elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell'Avv. RO.LO., che la rappresenta e difende come da procura in atti CONVENUTO OGGETTO: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/1999, n. 8550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8550 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EI IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MAGGIORE 110, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE MORBILLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE HERNANDEZ, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANFRANCO BONGIOANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 976/97 del Tribunale di TORINO, emessa il 12/02/97 e depositata il 07/03/97 (R.G.5958/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giampiero DINACCI (per delega Avv. S. HERNANDEZ);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura privata in data 22.1.1979 CL NI e CL ED cedettero un loro immobile in locazione a EI CI ad uso di autorimessa pubblica. Con atto del 3.11.1995 CL NI, figlio ed erede di CL NI, intimò al EI sfratto per morosità e lo convenne dinanzi al PR di Torino per la convalida. Il conduttore si oppose e, pur negando la propria morosità, chiese ed ottenne un termine per sanarla.
Decorso il termine, il locatore dichiarò che la morosità era stata sanata, ma chiese pronunziarsi ugualmente la risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore. Con ordinanza del 28.3.1996 il PR dichiarò estinto il procedimento. Ha appellato il CL NI. Il EI ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione dell'appellante, deducendo che il mandato ad agire, conferito al CL NI dal comproprietario CL ED, riguardava un precedente giudizio e non risultava autenticato. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame. Con sentenza del 12.2.1997 il Tribunale, in riforma della decisione del PR, ha dichiarato risolto il contratto di locazione, osservando: 1) che il CL NI era legittimato ad agire, dovendo presumersi il consenso all'esercizio dell'azione da parte del comproprietario CL ED;
2) che il PR non avrebbe potuto concedere al conduttore il termine per sanare la morosità, perché non ricorrevano i presupposti di fatto cui la legge condiziona l'attribuzione di tale beneficio, ne' avrebbe potuto dichiarare estinto il procedimento;
3) che il conduttore si era reso gravemente inadempiente. Ricorre il EI con tre motivi. Resiste il CL NI con controricorso e con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1711 e 1722 cod.civ., lamentando che il Tribunale, con motivazione contraddittoria e comunque insufficiente, abbia ritenuto che il CL NI fosse legittimato ad introdurre il procedimento di sfratto, quantunque il mandato ad agire conferitogli dal comproprietario CL ED riguardasse un precedente giudizio e fosse, inoltre, privo di autenticazione. La doglianza non ha fondamento, perché il Tribunale -senza incorrere nella denunziata violazione di legge, ne' in vizi motivazionali ed anzi in conformità di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 28.10.1993 n. 10732; Cass. 19.4.1991 n. 4261)- ha ritenuto che, vertendosi in tema di sfratto intimato al conduttore da uno dei due proprietari dell'immobile, il consenso dell'altro proprietario alla intimazione dovesse presumersi in mancanza di prova contraria. Col secondo e col terzo motivo, che, in quanto connessi vanno congiuntamente esaminati, il EI denunzia violazione degli artt. 5 e 55 della legge 27.7.1978, n. 392 e 1455 cod.civ. nonché contraddittorietà della motivazione. Deduce di aver sanato la morosità dedotta in contestazione e sostiene di non essere, di conseguenza, incorso in inadempimento, ma soltanto in un ritardo nel pagamento del canone giustificato da condizioni di grave difficoltà economica. Lamenta, quindi, che il Tribunale abbia ritenuto ricorrente il grave inadempimento del conduttore: 1) utilizzando erroneamente il principio di c.d. "predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento", contenuto nell'art. 5 della legge n. 392 (a tenor del quale anche il mancato pagamento di una sola mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione della locazione), che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. S.U. 28.12.1990 n. 12210; Cass. 20.1.1993 n. 659) considera applicabile soltanto alle locazioni abitative e non anche a quelle non abitative, come appunto quella di specie;
2) traendo, inoltre, indebito argomento da altre tre precedenti morosità del conduttore, che avevano originato altrettanti giudizi e che -ad avviso del ricorrente- avrebbero, invece, dovuto considerarsi irrilevanti, perché tutte parimenti sanate. La doglianza non ha fondamento. Il Tribunale ha considerato l'applicabilità dell'art. 5 cit. solo in via ipotetica, ma, in alternativa e sotto diverso profilo, premesso l'esatto rilievo che, a termini dell'art. 55 ult. comma della legge n. 392, il conduttore non avrebbe potuto accedere alla sanatoria perché si era reso moroso per più di due mensilità del canone e per altre tre precedenti volte nel corso di un quadriennio, ha correttamente osservato che, per questa ragione e indipendentemente dal fatto oggettivo del pagamento in corso di causa dei canoni scaduti, la gravità dell'inadempimento dedotto con la intimazione di sfratto doveva, comunque, assoggettarsi a valutazione ai fini della domanda di risoluzione e da questa ineccepibile premessa giuridica ha desunto, come conseguenza e con apprezzamento di fatto irreprensibile in sede di legittimità perché adeguatamente motivato, che l'inadempimento del conduttore non poteva, ai sensi dell'art.1455 cod.civ., considerarsi di scarsa importanza, perché, già di per sè consistente, era stato per di più preceduto da altri "prolungati, reiterati e ravvicinati" ritardi nel pagamento del canone, "a fronte dei quali il conduttore aveva soltanto invocato, ma non dimostrato la impossibilità di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni". La decisione impugnata non merita, pertanto, censura. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 10.2.1999.