Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2000, n. 3265
CASS
Sentenza 1 giugno 2000

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Il procuratore della repubblica il quale intenda presentare appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso un'ordinanza in materia di misure cautelari, e non intenda avvalersi della possibilità - offerta a tutte le parti dall'art. 583 - di spedire l'atto a mezzo telegramma o raccomandata, deve - a pena di inammissibilità del gravame - presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Solo le parti private ed i loro difensori hanno infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., la possibilità di presentare l'impugnazione anche nel luogo in cui essi si trovano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2000, n. 3265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3265
    Data del deposito : 1 giugno 2000

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