Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
Il procuratore della repubblica il quale intenda presentare appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso un'ordinanza in materia di misure cautelari, e non intenda avvalersi della possibilità - offerta a tutte le parti dall'art. 583 - di spedire l'atto a mezzo telegramma o raccomandata, deve - a pena di inammissibilità del gravame - presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Solo le parti private ed i loro difensori hanno infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., la possibilità di presentare l'impugnazione anche nel luogo in cui essi si trovano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2000, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 01/06/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere est. SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO " N. 3265
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 13453/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. LIBERTÀ di ANCONAnei confronti di:
SA ND N. IL 07.03.1964
TABONI RITA N. IL 13.05.1958
avverso ordinanza del 06.03.2000 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Ciani che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Ancona, in data 6 marzo 2000, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dallo stesso contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ad DR RO e a IT ON, indagati per reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/1990, e messa dal g.i.p. presso il tribunale di Macerata l'8 febbraio 2000.
2 - Il tribunale distrettuale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per essere stata presentata l'impugnazione nella cancelleria del g.i.p. presso il tribunale di Macerata e non nella "cancelleria del tribunale del luogo in cui ha sede la corte di appello".
3 - Il ricorrente denuncia "violazione ed erronea, applicazione degli artt. 309, comma 4, 582 e 591 c.p.p.", deducendo quanto segue:
a - Le ss.uu. della corte di cassazione, con sentenza del 18 giugno 1991, D'Alfonso, hanno affermato che "il richiamo alle forme previste dall'art. 582 è formulato dall'art. 309, comma 4, nella sua globalità e senza limitazioni, che il legislatore, ove avesse inteso porne, avrebbe formulato esplicitamente", sicché "l'apparente contrasto tra l'esplicita indicazione della cancelleria del tribunale, di cui al comma 7 dell'art. 309, e il successivo generico richiamo alle forme dell'art. 582 può essere spiegato nel senso che il legislatore abbia voluto indicare l'organo definitiva destinatario dell'istanza e non quello al quale necessariamente questa deve essere in un primo momento presentata".
b - Ove, peraltro, si volesse ritenere che la norma dell'art. 309, commi 4 e 7, c.p.p. prevede la cancelleria del tribunale del riesame quale esclusivo ufficio dove presentare l'impugnazione, si dovrebbe, comunque, affermare che l'inosservanza della norma e, quindi, la presentazione dell'appello nella cancelleria del giudice a quo - non dà luogo ad inammissibilità del gravame, non essendo l'inammissibilità espressamente prevista e non potendosi applicare il disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. "proprio perché la disciplina contenuta nell'art. 582, per quanto riguarda il luogo di presentazione dell'impugnazione - cancelleria del giudice a quo - è derogata da quella dettata dal citato art. 309, comma 4".
4 - IT ON ha presentato una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è infondato.
a - Le ss.uu. sono intervenute, con la sentenza citata dal ricorrente, per sanare il contrasto che si era creato nella giurisprudenza di questa suprema corte in ordine alla interpretazione della norma dell'art. 309, comma 4, c.p.p.. I - Alcune pronunce - Cass., 9 maggio 1990, Galasso;
11 ottobre 1990, Putrino - avevano, infatti, affermato che "l'art. 309, comma 4 - e l'art. 324, comma 2, in tema di misure cautelari reali - richiama l'art. 582 nella sua interezza e ciò sta a significare che il legislatore ha voluto estendere alla richiesta di riesame, espressamente qualificata come impugnazione, tutte le disposizioni concernenti la presentazione, fatta eccezione solo per quella riguardante il luogo normale di presentazione, in modo da agevolare il concreto esercizio del diritto".
Altre pronunce - Cass., 5 novembre 1990, Mignani;
12 febbraio 1991, Moressa - avevano, invece, affermato che "il rinvio effettuato dall'art. 309, comma 4, c.p.p. alle forme previste dall'art. 582 stesso codice non comprende anche il comma 2 di tale ultimo articolo, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano e ciò per la prevalenza della norma specifica, di cui alla prima parte del comma 4 dell'art. 309, secondo la quale la richiesta è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7 e per la ratio di detta norma specifica di assicurare la celerità della procedura".
II - Come può agevolmente notarsi, le ss.uu. hanno risolto il problema se le parti private e i difensori potessero avvalersi anche della possibilità di presentazione della impugnazione prevista dal comma 2 dell'art. 582 c.p.p., problema, dunque, la cui soluzione non toccava affatto il comma 1 dello stesso articolo e la diversa disposizione, rispetto a questo comma 1, dettata dall'art. 309, commi 4 e 7 c.p.p.. In altri termini, le parti private e i difensori avrebbero potuto proporre impugnazione - e, quindi, la richiesta di riesame o l'appello avverso provvedimenti in tema di misure cautelari - o nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale hai sede la corte di appello ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 309 c.p.p. o, in applicazione dell'art. 582, comma 2 c.p.p., "nella cancelleria del luogo in cui si trovano. se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato, ovvero davanti a un agente consolare".
III - Può aggiungersi che l'art. 16 della L. 8 agosto 1995, n. 332, ha sostituito, tra gli altri, anche il comma 4 dell'art. 309 c.p.p., disponendo che "si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583", consentendo, cioè, alle parti - anche alla parte pubblica - e ai difensori di spedire l'atto di impugnazione con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata ed è innegabile che questa estensione finisca per costituire il migliore avallo della interpretazione offerta dalla citata sentenza delle ss.uu.. IV - Consegue da tutto ciò che è assolutamente certo che i problemi sulla interpretazione dell'art. 309, comma 4, nella parte in cui rinviava all'art. 582 c.p.p. - e, pertanto, i problemi sulla applicabilità del comma 2 di questa norma - non riguardassero e non riguardino affatto il procuratore della Repubblica, il quale, volendo presentare - come ha fatto nel caso in esame - appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso un'ordinanza in materia di misure cautelari, ove non intenda avvalersi della possibilità - offerta a tutte le parti dall'art. 583 di spedire l'atto, altro non può fare che presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello, come esige l'art. 309, comma 4, c.p.p., il quale, così disponendo, ha introdotto quella norma specifica, rispetto alla regola generale dell'art. 582, comma 1, di cui hanno parlato, come si è visto, le sentenze contrarie alla applicabilità, in tema di misure cautelari, della disposizione dell'art. 582, comma 2.
b - Quanto, poi, alla sanzione della inammissibilità - che, secondo il ricorrente, non sarebbe prevista per l'inosservanza della disposizione dell'art. 309, commi 4 e 7, c.p.p. - è sufficiente osservare che l'art. 591, comma 1, lett. c), stabilisce che l'impugnazione è inammissibile "quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586", il che vuol dire che non v'è alcun dubbio che le parti private e i difensori, qualora si avvalgano, in materia di misure cautelari, della possibilità di presentare l'impugnazione prevista dall'art. 582 senza attenersi alle disposizioni di questa norma, incorrano nella sanzione della inammissibilità della impugnazione, così come non v'è alcun dubbio che incorrano nella stessa sanzione le parti - e, dunque, anche il procuratore della Repubblica qualora presentino l'impugnazione ai sensi dell'art. 583 senza rispettare le forme ivi previste. Ma, se la sanzione della inammissibilità colpisce in tutti i casi in cui, in materia di misure cautelari, il procuratore della Repubblica si giovi, senza attenervisi scrupolosamente, della possibilità di presentare l'impugnazione regolata dall'art. 583 c.p.p. e le parti si giovino, anch'esse senza il dovuto scrupolo, delle possibilità di presentare l'impugnazione previste dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., non può esservi ugualmente dubbio che quella sanzione colpisca anche quando non venga rispettato - dal procuratore della Repubblica o dalle parti - il disposto dell'art. 309, commi 4 e 7, c.p.p. e ciò per la decisiva ragione che queste ultime norme si limitano a sostituire il comma 1 dell'art. 582 c.p.p., sostituzione, peraltro, prevista dall'incipit di questa stessa norma, la quale inizia dicendo, appunto, che "salvo che la legge disponga altrimenti" l'atto di impugnazione è presentata personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Se così non fosse - ma, la interpretazione delle norme non può assolutamente essere diversa sistema sarebbe - e non v'è alcun bisogno di dimostrarlo - di sicura e ingiustificabile illogicità.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000