Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2006, n. 20189
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Sentenza 21 marzo 2006

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In materia edilizia la natura precaria di un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rilascio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, né dal dato che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo, ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione materiale dell'opera stessa ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con la conseguente e sollecita eliminazione del manufatto alla cessazione dell'uso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2006, n. 20189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20189
    Data del deposito : 21 marzo 2006

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