Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Integra il delitto di violenza privata il lancio sulla sede stradale di sassi di notevoli dimensioni, perché costringe gli automobilisti in transito a brusche frenate o a sterzate improvvise.
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- 1. Lancia una bottiglia dal cavalcavia: è violenza privata o tentato omicidio? (Cass. Pen. n. 1710/2024)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Lanciare oggetti dal cavalcavia è quantomeno tentato omicidio (Cass. 1710/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2025
Costituisce tentativo di omicidio il lancio di un oggetto dall'alto di un cavalcavia sulla sottostante sede autostradale: seppure non diretta a colpire singoli autoveicoli, la condotta è idonea a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi diretta la volontà dell'agente. Corte di Cassaizone sez. I penale, ud. 26 settembre 2024 (dep. 14 gennaio 2025), n. 1710 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello Sezioni Minorenni di Bari, in riforma di quella emessa, in data 3 giugno 2021 dal Tribunale per i minorenni della stessa città, ha dichiarato M.F. responsabile del tentato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2010, n. 20749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20749 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 882
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 43494/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.A., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 334/2008 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI, del 08/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A.A., minore degli anni diciotto al momento della consumazione del reato, è stato condannato in entrambi i gradi di merito con il rito abbreviato alla pena ritenuta di giustizia - sentenze emesse dal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Napoli il 27 ottobre 2008 e dalla Corte di Appello di Napoli il giorno 8 ottobre 2009 - per il delitto di violenza privata tentata per avere lanciato numerosi sassi sull'asse viario (OMISSIS), atti diretti a costringere i conducenti di autoveicoli a modificare la loro andatura e/o percorso al fine di evitare conseguenze ulteriori.
Con il ricorso per Cassazione A.A. ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione essendo nei fatti ravvisabile il reato di cui all'art. 674 c.p. e non art. 610 c.p., nonché la erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da A.A. non sono fondati.
Nei fatti è ravvisabile il tentativo di violenza privata, così come sostenuto dai giudici del merito, e non quello di getto pericoloso di cose, perché, come è già stato posto in evidenza, le notevoli dimensioni dei sassi lanciati sulla sede stradale dimostravano che intento dei giovani lanciatori non era soltanto quello di recare molestia alle persone in transito, ma quello di provocare brusche frenate o sterzate improvvise degli automobilisti. Del resto la Suprema Corte ha più volte stabilito che qualora un automobilista sia costretto a rallentare, a fermarsi o a frenare bruscamente dalle manovre spericolate di altro automobilista sia ravvisabile il delitto di cui all'art. 610 c.p.; le stesse costrizioni degli automobilisti intende provocare il lancio di pesanti massi sulla sede stradale.
Manifestamente infondato e di merito appare il secondo motivo di impugnazione.
Qualora il ricorrente abbia voluto fare riferimento al mancato riconoscimento di tali attenuanti, il motivo è manifestamente infondato perché le generiche sono state riconosciute dal Giudice di primo grado.
Se, invece, il ricorrente ha inteso riferirsi alla estensione delle stesse il motivo è di merito perché incide sulla valutazione compiuta in proposito dal Giudice di secondo grado.
Questi, infatti, ha ritenuto il fatto molto grave ed ha ritenuto di ridurre la pena per effetto delle attenuanti generiche di tre mesi di reclusione;
la motivazione che sorregge siffatta valutazione appare del tutto ragionevole e non censurabile, quindi, in sede di legittimità.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato. Trattandosi di minore degli anni diciotto i dati relativi all'imputato debbono essere oscurati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone l'oscuramento dei fatti relativi all'imputato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010