Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il reato di truffa aggravata previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e non quello di cui all'art. 316 ter, la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di versare nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 640, comma secondo, n. 1, e 483 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2009, n. 24817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24817 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 25/02/2009
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 880
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 32908/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO AB, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza 14.12.2007 della Corte d'Appello di Messina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ugo De Crescienzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Giovanni D'Angelo il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con sentenza 12.1.2006, il giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - sezione di Milazzo, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. ed applicata la continuazione, condannava MO BE alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 200,00 di multa, siccome responsabile dei delitti di cui all'art. 483 c.p. e art. 640 cpv. c.p., per avere dichiarato, contro il vero, di essere in possesso dei requisiti reddituali per godere dell'esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie, così procurandosi l'ingiusto profitto di ottenere gratuitamente una prestazione unitaria. La difesa proponeva appello sostenendo che l'imputata avrebbe dovuto essere assolta per mancanza dell'elemento psicologico del reato, non sapendo che, al momento della sottoscrizione della dichiarazione, la situazione economica della propria famiglia era mutata;
in subordine l'appellante chiedeva la riduzione della pena perché eccessiva. La Corte d'appello di Messina con sentenza 14.12.2007 respingendo il gravame, confermava la sentenza di primo grado.
Ricorre per Cassazione l'imputata per il tramite del proprio difensore deducendo tre motivi di gravame: 1) inosservanza ed erronea l'applicazione di legge penale e di norme giuridiche materie, non essendo stata riconosciuta la applicabilità della fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.; 2) inosservanza ed erronea applicazione di legge penale per insussistenza dell'elemento soggettivo e mancato riconoscimento di errore scusabile;
3) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche in materia;
4) prescrizione del reato di cui all'art. 316 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame la parte ricorrente denuncia il vizio di violazione della legge penale perché il fatto contestato sarebbe ascrivibile nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., in luogo di quella contestata, richiamando a tal proposito la decisione Cass. S.U. 17.4.2007 n. 16568. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Come già affermato (v. Cass. sez. 2, 26.6.2007 n. 32849) il concetto di "contributo, finanziamento o mutuo agevolato", richiamato sia dall'art. 316 ter c.p. che dall'art. 640 bis c.p. non è assimilabile a quello di esenzione da un pagamento, ma va ricompreso nella generica accezione di "sovvenzione", ossia di aiuto economico concesso sotto forma di elargizione o prestito agevolato, concretizzandosi in un'attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico e si identifica esclusivamente con il danno emergente sorto al momento della elargizione in denaro da parte dello stesso.
Pertanto si deve escludere la riconducibilità della fattispecie concreta in esame (esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie) alla ipotesi delittuosa prevista dall'art. 316 ter c.p., atteso che, nel caso di specie, si versa, per come correttamente ritenute dalla impugnata sentenza, in materia di truffa in danno di ente pubblico commesso attraverso la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di versare nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Con il secondo motivo di gravame la difesa lamenta che la Corte d'Appello non ha riconosciuto nel caso di specie l'ipotesi del c.d. "errore scusabile".
Il motivo deve essere respinto siccome manifestamente infondato vertendo su questioni di fatto già esaminate e valutate dalla Corte territoriale, non suscettibile di riesame non essendo evidenziato sul punto alcuno specifico vizio della motivazione della impugnata sentenza.
Con il terzo motivo la difesa lamenta che non "risulta il contenuto della dichiarazione stampigliata sottoscritta dalla stessa (ndr. imputata) relativa specificamente alla autocertiflcazione delle condizioni reddituali utili per usufruire del beneficio". Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto deduce mere questioni di fatto senza indicare, in merito, vizi della motivazione del provvedimento impugnato.
Il quarto motivo deve pure essere respinto quale effetto derivante dal mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. (di cui al primo motivo di gravame).
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009