Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2000, n. 12411
CASS
Sentenza 20 dicembre 2000

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Nel procedimento di sorveglianza la comparizione del condannato all'udienza del tribunale non costituisce condizione di ammissibilità della richiesta di misura alternativa alla detenzione e la sua irreperibilità al momento della decisione in tanto può essere considerata ostativa all'accoglimento dell'istanza, in quanto sia sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di concessione di un beneficio penitenziario sul presupposto che il condannato, dopo la sospensione dell'esecuzione, si era reso irreperibile, rilevando che egli aveva comunque preso contatto con i servizi sociali consentendo l'acquisizione di elementi di giudizio poi riferiti con la relazione spedita al Tribunale medesimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2000, n. 12411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12411
    Data del deposito : 20 dicembre 2000

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