Sentenza 20 dicembre 2000
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza la comparizione del condannato all'udienza del tribunale non costituisce condizione di ammissibilità della richiesta di misura alternativa alla detenzione e la sua irreperibilità al momento della decisione in tanto può essere considerata ostativa all'accoglimento dell'istanza, in quanto sia sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di concessione di un beneficio penitenziario sul presupposto che il condannato, dopo la sospensione dell'esecuzione, si era reso irreperibile, rilevando che egli aveva comunque preso contatto con i servizi sociali consentendo l'acquisizione di elementi di giudizio poi riferiti con la relazione spedita al Tribunale medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2000, n. 12411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12411 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 20/12/2000
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 7470
3. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 14481/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sow Alì, n. 6/12/1953
Avverso l'ordinanza emessa il 4/11/1999 dal Tribunale di sorveglianza di Genova Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Osserva
Con ordinanza in data 4/11/1999, la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi dell'art. 666 comma 7^ C.P.P., il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ovvero di applicazione della detenzione domiciliare o di ammissione alla semilibertà, presentata in stato di libertà dal cittadino senegalese Sow in relazione a un'espianda pena detentiva di 2 mesi e 10 giorni inflittagli con sentenza 26/9/1997 del Pretore di Albenga. Il Tribunale ha ritenuto di non potere effettuare la prognosi favorevole richiesta per gli invocati benefici perché il Sow, dopo avere ottenuto dal P.M. la sospensione dell'esecuzione, si era reso irreperibile.
Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce violazione di legge per non avere il Tribunale di sorveglianza nemmeno preso in considerazione la relazione, che si assume favorevole, redatta il 16/6/1999 dal Servizio sociale con il quale il suo assistito (che, malgrado la dichiarazione di irreperibilità dovuta alla sopravvenuta inagibilità dello stabile ove aveva domicilio, si era presentato alla prima udienza di trattazione in data 21/7/1999, rimando assente per motivi famigliari solo a quella successiva dopo rinvio determinato dall'estensione della udienza del difensore) aveva spontaneamente preso contatto.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
La comparizione del condannato all'udienza non è condizione di ammissibilità della richiesta dei benefici invocati dal Sow e la irreperibilità dello stesso al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza può essere considerata per sè ostativa alla loro concessione (che è cosa diversa dalla concreta eseguibilità) solo ove sia sintomatica di dinsinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica dei relativi pressuposti, il che nel caso di specie non può dirsi avendo il Servizio sociale potuto acquisire anche direttamente dall'interessato, che ha fornito un altro indirizzo elementi di giudizio, riferiti con la menzionata relazione, che andavano esaminati dal Tribunale.
Si impone per tanto l'annullamento con rinvio con l'ordinanza impugnata affinché a tale valutazione si faccia luogo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001