Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5313
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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In tema di contratti, le domande giudiziali di annullamento e di risoluzione possono essere proposte in via alternativa perché, sebbene entrambe aventi ad oggetto lo scioglimento di un vincolo giuridico, sono affidate ad azioni distinte e basate su presupposti diversi, tuttavia non possono essere considerate tra loro incompatibili in base al principio logico di non contraddizione. Ne consegue che la scelta tra l'azione di annullamento e quella di risoluzione di un contratto o anche del loro esercizio alternativo nel processo rientra nel potere discrezionale della parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5313
    Data del deposito : 4 aprile 2003

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