Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B 04 3 3 9 / 02 RE PUBB LICA I TALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA DI CAS SAZ IONE Lavoro LA CORT E R.G.n.18723/99 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 20716/99 Cron. 10122 Presidente Mileo Dott. Vincenzo Consigliere Rel.- Rep. Prestipino " Giovanni 11 Ud.: 3.12.2001 Lamorgese Antonio - 11 11 D'ST Giancarlo -$1 Coletti - Gabriella ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso n. 18723/99 proposto da in persona del AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DEL MIRESE, dom.ta in Roma, Via legale rappresentante, elett.te Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'Avv. Guido Romanelli, che unitamente all'Avv. Marina Marinoni la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. -- Ricorrente 4697
contro
PR FA, elett.te dom.to in Roma, Via Otranto n. studio Mario Massano, che 36, presso lo dell'Avv. unitamente all'Avv. Enrico Cornelio lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso. Controricorrente e ricorrente incidentale e
contro
SOCIETA' COOPERATIVA a r.
1. LINEA VERDE. Intimata e sul ricorso n. 20716/99 proposto da PR FA, come sopra elettivamente rappresentato e difeso. Ricorrente incidentale
contro
AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DEL MIRESE, come sopra elettivamente rappresentata e difesa. Controricorrente al ricorso incidentale e
contro
SOCIETA' COOPERATIVA a r.
1. LINEA VERDE. Intimata della sentenza del Tribunale di per 1'annullamento Venezia n. 74 del 27.9.1999 (R.G.n. 184/98); Sentita nella pubblica udienza del 3.12.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Marina Marinoni per l'Azienda Speciale Consorzio del Mirese;
Udito il F.M., nella persona del Dott. Federico 2 Sorrentino, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e secondo del ricorso principale e per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con ricorso del 19 marzo 1997 FA PR conveniva davanti al Pretore del lavoro di Venezia il Consorzio del Mirese e la 5.r.l. Cooperativa Linea Verde ed esponeva: che dal 15 dicembre 1989 al 31 luglio 1993, quando era stato licenziato con un atto di recesso intimatogli verbalmente, aveva prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Consorzio, il quale natura di un'aziendaaveva sempre avuto la municipalizzata nel settore acquedottistico;
che nel corso del rapporto aveva maturato differenze retributive per non essere stato applicato nei suoi confronti il contratto collettivo nazionale di lavoro della Federgasacqua;
- che successivamente al licenziamento, a decorrere dal 1° settembre 1993, era divenuto socio della Cooperativa di lavoro Linea Verde, ma aveva continuato a svolgere la medesima attività a favore del Consorzio, dato che la Cooperativa aveva assunto con l'ente pubblico 3 l'appalto della lettura dei contatori dei singoli utenti (compito che era stato in precedenza da lui Corso il rapporto di lavoro svolto quando era in subordinato); che, per consequenza, attesa l'interposizione nelle prestazioni di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, il rapporto alle dipendenze del Consorzio era proseguito anche nel periodo nel quale egli aveva formalmente acquisito la qualità di socio della Cooperativa Linea Verde;
che in ogni caso egli aveva diritto di percepire, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 1369 del 1960, la retribuzione corrisposta ai dipendenti del Consorzio. cheTutto ciò premesso il ricorrente chiedeva fosse dichiarata la nullità 0 l'inefficacia sia del licenziamento, sia della apposizione del termine aj singoli contratti e che, accertato che il rapporto di lavoro con il Consorzio era proseguito con decorrenza dal 1° settembre 1993, il convenuto fosse condannato a pagargli tutte le differenze retributive, previa applicazione del suddetto contratto collettivo di lavoro. Rimasta contumace la Cooperativa Linea Verde, si costituiva in giudizio l'Azienda speciale Consorzio del 4 Mirese, la quale in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché la sua mancanza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Con sentenza non definitiva del 23 maggio 1998, il Pretore rigettava sia le due eccezioni pregiudiziali dedotte dall'Azienda, sia la domanda con la quale il lavoratore aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento di differenze retributive collegate all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federgasacqua. Questa pronuncia, impugnata con appello principale dall'Azienda speciale Consorzio del Mirese = con appello incidentale dal lavoratore, veniva in parte riformata dal Tribunale di Venezia con sentenza del 27 settembre 1999, con la quale veniva "limitato al periodo anteriore al 1° luglio 1995 il rigetto della domanda di accertamento dell'applicabilità del conl Federgasacqua". Il Tribunale, quanto all'appello principale proposto dall'Azienda, in primo luogo osservava che, essendo stata dedotta in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura privata con azienda municipalizzata, si doveva dichiarare, inuna base al criterio del petitum sostanziale, ia giurisdizione del giudice ordinario;
e, in secondo luogo, rilevava che l'Azienda Consorzio del Mirese era legittimata stare in giudizio, attesa la sua derivazione, a seguito di trasformazione, dall'ormai chesoppresso0 omonimo Consorzio del Mirese 2 dato l'art. 38 del suc statuto espressamente prevedeva il suo subentro nei rapporti di lavoro facenti capo all'ente soppresso. In relazione all'impugnazione lavoratore, poi, il giudiceincidentale del dell'appello affermava che quest'ultimo aveva fatto parziale acquiescenza alla decisione impugnata, nel senso che aveva riconosciuto la non applicabilità del contratto collettivo di lavoro sopra indicato nel periodo precedente al 1° luglio 1995 e che 1'impugnazione era fondata, dovendosi ammettere l'astratta applicabilità del medesimo contratto collettivo per il periodo successivo. Questa sentenza stata impugnata per cassazione dall'Azienda speciale Consorzio del Mirese, che ha dedotto cinque distinti motivi. Ha resistito con controricorso il PR, che ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Azienda speciale Consorzio del Mirese. 6 La società Cooperativa Linea Verde non ha svolto attività difensiva. Poiché da parte della ricorrente principale stata di nuovo prospettata l'eccezione di difetto di giurisdizione giurisdizione del giudice ordinario, tale questione ha determinato l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite della Corte, le quali con sentenza del 20 settembre 2001, riuniti i ricorsi, in parziale accoglimento del quinto motivo del ricorso principale (e, consequenza, dichiarati assorbiti i motivi per terzo e quarto del medesimo ricorso), hanno dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le pretese del PR relative al periodo antecedente il 6 febbraio 1997, mentre hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per le pretese relative al periodo successivo, rimettendo gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. L'Azienda ricorrente ha depositato varie memorie. Motivi della decisione Dopo la decisione emessa dalle Sezioni Unite debbono essere esaminati, oltre al ricorso incidentale, solamente i motivi primo e secondo del ricorso principale, e questi ultimi, essendo connessi, debbono essere congiuntamente trattati. 7 Con tali motivi, che attengono alla pronuncia con la quale il giudice di appello ha asserito che, fondata essendo l'impugnazione per il periodo successivo al 1° luglio 1995, il lavoratore aveva fatto parziale acquiescenza alla decisione impugnata con riferimento datoal periodo precedente alla data sopra indicata che lo stesso aveva riconosciuto la non applicabilità del contratto nazionale collettivo di lavoro della per tale periodo precedenteFedergasacqua la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 1324, 1362 e segg. C.C., 100, 329, 333, 334, 343, 345, 437 c.p.c. oltre ä vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale, nel ritenere che il PR avesse proposto un appello incidentale, non ha considerato che, avendo il lavoratore dichiarato di voler accettare la decisione di primo grado per il periodo precedente al 1° luglio 1995, l'atto, sotto il profilo processuale, altro non era che l'accettazione della sentenza del primo giudice, mentre sotto il profilo sostanziale integrava una rinuncia alla domanda. Senonché aggiunge l'Azienda ricorrente sia all'accettazione che alla rinuncia non poteva essere riconosciuta valenza giuridica, dal momento che le stesse erano state sottoscritte solamente dal 8 procuratore alla lite e non dalla parte personalmente, con la conseguenza che 11 Tribunale avrebbe dovuto tenere ferma la pronuncia del Pretore, il quale aveva giudicato previo esame della documentazione esibita in giudizio, anche perché la rinuncia integrava una domanda nuova in appello, come tale inammissibile. Tutte queste censure sono prive di fondamento. Preliminarmente va rilevato che, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di documenti che non attengano alla nullità della sentenza impugnata o alla ammissibilità del ricorso e del controricorso, con la conseguenza che alla Corte è impedito l'esame dei documenti depositati dall'Azienda ricorrente, non riguardando il loro due ipotesi prese incontenuto alcuna delle considerazione dalla norma sopra indicata. Passando all'esame delle censure dedotte nei due motivi del ricorso, osservato che il Tribunale di Va Venezia in modo, a dir poco, singolare, probabilmente a ciò indotto dalla corrispondente decisione emessa dal primo giudice ha emesso su questo punto della causa una pronuncia sottoposta a condizione sospensiva, avendo affermato che "l'astratta applicabilità del ccnl" era ovviamente "condizionata in concreto dall'accoglimento della pretesa di merito pendente 9 1 0 c e n s u r e d e d o t t e d a l l a r i c o r r e n t e p r i n c i p a l e e c o l l e g a t e a s t a n o q u e s t i r i c h i a m i p e r d i s a t t e n d e r e t u t t e l e B . a u q c a s a g r e d e F o n t r a t t o c a p p l i c a r e a 1 . 0 7 . 1 9 9 5 i d i p e n d e n 0 l t i d a l i . v e v a n a e l i b e r a d 7 3 7 d e l 2 5 g i 7 u g n o e c i s o d i 1 9 9 6 d , a u q c c o n a s m o m e n t o a g l r e c h e C o n s o r z i o a d l d e F i o r c o n t r a t t o o a p p o r t o v a r l e l i d c o l l e t t d e l l a d i v o a r e a t r e i a m a u l t l c s ' t u e l q p p l a i a ' b 1 a c i à t i t a d a d e r e r r o c e d a s r e v e a c i v , 5 9 9 1 o i l g u l i r e p o d o i f o n l a 1 l a o t n e m i r e f i c r i d n u p o i c g l a e o d m i a r s s e m e e n o i s i c e d c e n s u o n p o t e v a e s s e r e r a t a o s t e n u t o c h e , m e n t r e n s a l o n c a v e v a q u e e l a s t ' u t n e d c h e l t i m o i c n o l ' a p p e l l i o s t i t u z i o n e d e l P r e v a t o n e l g i u d i z i o d i s e c o n d o g r a d o c s a m i n a r e g l i a t t i d i c a u s a , e i s u l t a d a l l a m e m o r i a d i r e l a z i o n e a i q u a l i q u e s t a C o r t e h a i l p o t e r e - d o v e r e d i r r r o r e s ё e p r o p r i v e e n u n c i a t i r i d n p r o c e d e n d o , i i n e n s u r e e n g o n o c v , e n e b r O o i c h é c o n p t a l i a n c h e ) ( e n s i d e l l ' a r t . 3 7 8 d e l c o d i c e d i r i t o . s a l l a m e d e s i m a r i c o r r e n t e n e l l a m e m o r i a d e p o s i t a t a a i d o n t o d e l l e ( d i v e r s e ) a r g o m e n t a z i o n i d i f e n s i v e e s p o s t e c a l l a r i c o r r e n t e p r i n c i p a l e , s e n z a c h e s i p o s s a t e n e r e d e n s u r e c d a u d d e t t e i s r a t i m i e s a m i n a r e l e s e d o t t e l d l c u n a d e l l e p a r t i p r o p o s t a i m p u g n a z i o n e , l a C o r t e d e v e a n o n s t a t a a r t i c o l a r e a s p e t t o d e l l a q u e s t i o n e a p d a n c o r a u S q u e s t o r i m o g r a d o " . p , o r t l a r e P n i p o i c h é ai suddetti errores in procedendo, ove si consideri: 1) che, essendo stata la sentenza del Pretore, su questo punto della controversia, impugnata limitatamente alle statuizioni relative al periodo successivo al 1° luglio 1995, evidente che sulla parte non investita dall'agnello incidentale si era formato un giudicato interns;
2) che bene ha fatto, quindi, il Tribunale a parlare di parziale acquiescenza per indicare che la pronuncia, inerente alla applicabilità del suddetto contratto collettivo, per il periodo precedente al 1° luglio 1995, in mancanza di impugnazione, era passata in giudicato;
3) che l'atto di appello, come qualsiasi altro atto processuale, era stato sottoscritto dal procuratore che aveva ricevuto regolare mandato dal quindi, direttamente facevaBoscaro e a costui, riferimento;
4) che errato ė il richiamo fatto dall'Azienda ricorrente agli istituti della rinuncia e della domanda nuova nel giudizio di appello, dato che tali istituti nulla hanno a che fare con la situazione derivata dal giudizio di primo grado. Infine, quanto al denunciato vizio di motivazione, sufficiente osservare, per un verso, che il ritenere applicabili al rapporto di Tribunale, per lavoro "le disposizioni per 10 meno economiche del suddetto accordo collettivo", ha fatto riferimento 11 proprio alla delibera del 25 giugno 1995, indicata nell'atto di appello per contrastare la decisione emessa dal primo giudice e, per altro verso, che una siffatta motivazione non ha formato oggetto di censura da parte della ricorrente principale. Cio posto, passando all'esame del ricorso incidentale, va rilevato che con entrambi i motivi di tale ricorso viene investita la pronuncia con la quale il giudice di appello ha liquidato le spese del giudizio di secondo grado. Ambedue i motivi debbono essere dichiarati assorbiti nella decisione emessa dalle Sezioni Unite, dal momento che la cassazione, ancorché parziale, della pronuncia resa sulla giurisdizione dal Tribunale di fatto venir meno anche la pronuncia Venezia ha accessoria inerente alle spese del giudizio. Di tal dovendo Su dette spese provvedersi in questo che, giudizio di legittimità, delle stesse deve essere disposta, attesa la reciproca soccombenza, l'integrale compensazione fra le parti. E, per la stessa ragione, essendo le parti (costituite) entrambe soccombenti, identica decisione deve essere emanata sia con riferimento alle spese al giudizio di primo grado, sia riguardo a quelle del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
12 La Corte rigetta i motivi primo e secondo del ricorso principale, dichiara assorbito nella pronuncia emessa dalle Sezioni Unite della Corte il ricorso incidentale e compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001 Il Presidente: Vincere tiles Il Consigliere estensore: ا // Leino Dhal IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria ogai.
2.6 MAR 2001 IL CANCELLIERE 13