Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9305 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OPO 0 11 930 5 ZON LA CORTE PR S AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 4248/99 Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere Cron. 21389 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere- Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere - Ud. 09/04/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LD TO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, dall'avvocatorappresentato e difeso CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA S M MEDIATRICE 1, presso lo studio 2001 dell'avvocato BUCCI FEDERICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
1688 -1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 162/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 23/03/98 R.G.N. 3537/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Trani il signor VI UL, già dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato e collocato a riposo il 28 dicembre 1990, a seguito di domanda di prepensionamento, lamentando che gli era stata corrisposta l'indennità di buonuscita con calcolo elaborato in base all'ultimo stipendio ricevuto, con il solo primo incremento previsto dal contratto collettivo del 1990, e non anche con gli aumenti successivi previsti a scaglioni, e, quindi, senza considerare l'aumento di servizio fino a sette anni di cui all'art. 4 del medesimo contratto, chiedeva che la predetta indennità fosse riliquidata in base al calcolo dell'intero aumento di stipendio e che l'PA (l'ente di previdenza dei ferrovieri) fosse condannata al pagamento delle risultanti differenze economiche. La s.p.a. Ferrovie dello Stato, subentrata all'PA in forza della legge n. 537 del 1993, opponeva l'infondatezza della domanda, che il Pretore adito rigettava. Il soccombente interponeva gravame, cui resisteva l'ente convenuto. Il Tribunale di Trani rigettava l'appello, osservando che la contrattazione collettiva non si pone in contrasto con la legge n. 141 del 1990 e che pertanto correttamente è stata calcolata l'indennità di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio effettivamente erogato al momento del collocamento a riposo e non su quello successivamente maturabile fino all'ultimo scaglione contrattuale. Avverso questa sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura, cui resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni. Motivi della decisione Con i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e sesto, si denunciano distintamente: 3 la violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ. (in relazione al criterio della valutazione complessiva delle clausole) nella interpretazione dell'art. 96, punto 3, del contratto collettivo del 1990 dei ferrovieri;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio letterale) nella interpretazione dell'art. 96, punto 4, del citato contratto;
la violazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio logico) nell'interpretazione della medesima clausola;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio storico sistematico), nonché insufficienza della motivazione nella interpretazione del medesimo art. 96; la violazione dell'art. 1366 cod. civ. (in relazione al criterio della buona fede) nella interpretazione dell'art. 96, punto 4; la violazione degli artt. 1363 e 1367 cod. civ. (in relazione ai criteri letterale, - logico e sistematico), nella interpretazione del complesso normativo costituito dagli artt. 38 n. 5 e 96 n. 4 del contratto collettivo. Con il settimo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge n. 829 del 1973, nonché dell'art. 12 delle preleggi, si assume che l'espressione "ultimo stipendio", di cui al citato art. 14, debba essere interpretata, in presenza di aumenti stipendiali a scaglioni, come ultimo stipendio risultante, dopo la cessazione del rapporto, dal calcolo del complesso degli importi di detti aumenti, e non come ultimo stipendio individuato al momento di detta cessazione. Si precisa al riguardo che, d'altra parte, anche il T.U. n. 1092 del 1973, all'art. 40, utilizza l'espressione "ultimo stipendio" con riferimento alla pensione e si è affermata ripetutamente la computabilità di tutti gli aumenti scaglionati. I primi sei motivi che possono congiuntamente esaminarsi, stante la loro connessione derivante dalla comune destinazione alla denuncia di vizi logico - giuridici nel procedimento ermeneutico delle clausole contrattuali rilevanti – non sono fondati. - Sulla questione che essi propongono la Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata, la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. E' invero appena il caso di rilevare al riguardo che il trattamento pensionistico ha per sua natura carattere continuativo, mentre l'indennità di buonuscita matura una volta per tutte al momento della cessazione del rapporto e la relativa obbligazione dell'ente datore di lavoro si esaurisce con il pagamento immediato in una sola soluzione, sicché è evidentemente non correlabile l'entità della prestazione all'evento 5 AR. futuro, costituito dalle maggiorazioni stipendiali soltanto previste dal contratto collettivo, non ancora verificatosi. Per quanto concerne, poi, il settimo motivo, si rileva che la Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363, ha enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'affermazione di infondatezza dei primi sette motivi di ricorso e che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; Id., 18 aprile 2000, n. 5042; Id., 23 giugno 2000, n. 8558), il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, atteso il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta 6 osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente, stante la sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre ai relativi onorari, liquidati, in considerazione anche dell'assenza del difensore della controricorrente in sede di discussione, in complessive lire 1.300.000. (unmilionetrecentomila).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in lire 62000 oltre a lire 1.300.000 (unmilionetrecentomila) per onorari. Così deciso in Roma il 9 aprile 2001 IL PRESIDENTE Vincenzo Trezza IL CONSIGLIERE - ESTENSORE brumin. Paraquam I D IL CANCELLIERE , 3 3 O Depositato in Cancelleria A 5 S L 0 S L 1 oggi, 79 LUG. 2001 . A O . 1 T B 1 T I R 3 D A 7 IL CANCELLIERE - 2 6 - 3 4 1 1 I A E E O G T O R T T G N T E S E I I S L R G E I E D A R C 7