Sentenza 11 novembre 2016
Massime • 1
Sussiste il delitto di truffa quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulatori. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte di merito aveva configurato come appropriazione indebita la condotta dell'avvocato che, dopo avere acquisito la somma pagata dalla controparte in esecuzione di una pronuncia del giudice civile, aveva omesso di consegnare il denaro alla sua assistita).
Commentari • 4
- 1. Truffa: può concorrere con il reato di abusivismo finanziario?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …
Leggi di più… - 2. Truffa: se gli artifizi sono posti in essere dopo la sottrazione sussiste l'appropriazione indebita.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 marzo 2022
Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato ex art. 646 c.p. quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo la sottrazione del bene a soli fini dissimulatori. Cassazione penale sez. II, 27/01/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 02/03/2022), n.7521 Fatto 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/2/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore …
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La legge che disciplina l'ordinamento della professione forense espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, "se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato". Integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2016, n. 51060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51060 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 06 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da PIERCAMILLO DAVIGO Presidente - Sent. n.2958 sez. GIOVANNA VERGA P.U. 11/11/2016- ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- R.G. n.50462/2015 LUCIA AIELLI GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ° IT IT n. a Trani il 27.8.1943 avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 8 Maggio 2015 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 11/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso dlú RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Brescia con sentenza in data 8.5.2015 confermava integralmente la decisione resa in data 14.1.2015 dal Tribunale di Bergamo che dichiarava IT IT colpevole del delitto di appropriazione indebita pluriaggravata per avere, nella veste di difensore di fiducia di NN LU, incassato la somma di euro 221.127,56, versata in data 14.1.2008 dalla RL PE Corporate, omettendo di consegnarla alla beneficiaria, e lo condannava alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro settecento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il IT, a mezzo del difensore, lamentando:
2.1. la violazione dell'art. 606 co 1 lett. b) c.p.p. con riguardo all'errata applicazione degli artt. 640 e 646 c.p. in quanto il documentato incasso da parte del ricorrente della somma in contestazione avveniva sine titulo, non contenendo il mandato conferito dalla LU menzione di simile facoltà, sicchè nella specie si sarebbe dovuta ravvisare la fattispecie di truffa in luogo di quella contestata e ritenuta;
2.2. la nullità del processo ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per omessa citazione della persona offesa del reato che, per effetto della riqualificazione sollecitata dal ricorrente, doveva essere individuata nella PE Corporate e non già nella LU e nella sua erede;
2.3. la manifesta illogicità della motivazione laddove l'impugnata sentenza sostiene che il ricorrente aveva ricevuto il danaro sulla base di un rapporto di fiducia con la propria assistita mentre il pagamento della somma in contestazione da parte della societa PE era avvenuto all'infuori del rapporto defensionale, sulla base del falso presupposto che il IT fosse autorizzato ad incassare somme nell'interesse della cliente LU. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
3.1 Quanto al primo motivo la Corte territoriale ha disatteso la doglianza difensiva, escludendo la ravvisabilità di artifizi e raggiri nella fase acquisitiva della somma in contestazione in linea con la pronunzia di primo grado secondo cui, nella specie, l'inganno non precede la consegna del denaro ma è adoperato successivamente allo scopo di dissimulare la conversione fattane in proprio profitto dal ricorrente, circostanza che consente di sussumere il fatto nel paradigma legale dell'appropriazione indebita. La sentenza impugnata, al pari del ricorrente, seppur da prospettiva antitetica, evoca la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di discrimine tra le ipotesi di truffa ed appropriazione indebita, incentrata sulla scansione Illi temporale della condotta artificiosa sicchè ove la stessa risulti strumentale all'appropriazione si verte nella prima ipotesi mentre quando sia tesa all'esclusivo fine di mascherare la già avvenuta appropriazione risulta configurabile la seconda. In quest'ottica si è affermato che sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340) mentre ricorre l'appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri sono posti in essere dall'agente dopo l'appropriazione del denaro a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 3924 del 17/12/2003, Castelli, Rv. 227504). L'elemento differenziale tra i due reati riposa, quindi, su un accertamento di fatto che attrae la condotta nell'ambito dell'art. 640 c.p. quando la consegna della cosa è stata ottenuta mediante l'inganno mentre se il possesso della cosa da parte dell' agente è frutto di una volontà non viziata della p.o. si verte nell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p. Nella specie, la tesi difensiva di un'erronea applicazione della legge penale è destituita di fondamento, vertendosi in ipotesi di rapporto negoziale trilatero, che deve essere opportunamente segmentato.
3.2 Nell'ottobre 2006 il Tribunale di Bergamo aveva condannato la PE Corporate RL al pagamento in favore di LU NN della somma di euro 221.127,56, oltre interessi e rivalutazione. Su sollecitazione dell'Avv. IT -che assisteva la LU- la somma veniva versata in data 14.1.2008 sul conto corrente del'imputato il quale, tuttavia, ometteva di conferirla alla sua assistita. A seguito dell'integrale riforma in appello della decisione di primo grado, la società intimava precetto a AD IO, erede della LU, nelle more deceduta, per il pagamento della somma versata, oltre oneri accessori, e in quella circostanza la parte civile appurava l'avvenuto versamento al legale dell'importo chiesto in retrocessione e mai conferito alla genitrice. Il fatto, come ricostruito dalle sentenze di merito sulla scorta del compendio documentale e dichiarativo acquisito, copre un arco temporale di oltre un triennio e consta di una prima fase, conclusasi con l'accredito sul conto corrente dell'imputato, nel gennaio 2008, dell'importo riconosciuto con la sentenza del Tribunale di Bergamo in favore della LU;
la seconda fase vedeva l'imputato, in possesso della somma per tal via pervenutagli, non adempiere all'obbligo di trasferimento alla beneficiaria, che restava ignara del pagamento eseguito in suo favore fino all'azione esecutiva intrapresa dalla PE RL. Orbene, non v'ha dubbio che l'incolpazione- elevata a seguito di denunzia- querela della AD- fotografi il secondo segmento fattuale sopra enucleato, che ha piena autonomia rispetto alla fase antecedente e che correttamente l'impugnata sentenza ha inquadrato nella fattispecie appropriativa. I rilievi difensivi attengono al rapporto intercorso tra la PE e il IL IT, che resta fuori dal focus del processo, sicchè nella specie piuttosto che porsi un problema di qualificazione giuridica del fatto, si è in presenza dell'astratta ravvisabilità di due distinte azioni criminose (truffa ed appropriazione indebita), potenzialmente concorrenti, attesa l'autonomia delle condotte e la diversità delle pp.oo.
4. Quanto al secondo e al terzo motivo, con i quali il ricorrente eccepisce la nullità del processo per omessa citazione della PE RL in veste di p.o. e la manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice d'appello valorizzato il rapporto fiduciario intercorrente tra il IT e la LU, sebbene siffatto profilo fosse estraneo alla società che aveva pagato a non domino la consistente somma in incolpazione, osserva la Corte che le doglianze sono frutto dell'erronea prospettiva del ricorrente che accentra ed esaurisce il disvalore del fatto nel negozio solutorio tra la società soccombente e il IT, il quale, nondimeno, riceveva la somma non per sé ma in nome e per conto della LU, con un preciso vincolo di destinazione rimasto a lungo inottemperato e sottaciuto, circostanza che si vorrebbe priva di rilevanza penalistica e che, invece, alla stregua delle considerazioni che precedono, integra la condotta a giudizio, correttamente ritenuta dall'impugnata sentenza.
5. Alla palese infondatezza del gravame consegue la pronunzia di inammissibilità e, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende Così deciso il 11/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Anna Maria De Santis Allen DIA 30 NOW 20.0 Claudia F 4