Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2003, n. 3924
CASS
Sentenza 17 dicembre 2003

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La sottrazione di somme di pertinenza di un'associazione da un libretto di deposito bancario ad opera del suo Presidente che occulti poi gli ammanchi mediante false annotazioni di versamenti per pari importi non integra il reato di truffa, bensì quello di appropriazione indebita, in quanto gli artifici e raggiri sono posti in essere dall'agente dopo l'appropriazione del danaro e al solo fine di mascherarla.

In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante comune della prestazione d'opera è sufficiente l'esistenza di qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia derivato, in capo all'agente, il possesso della cosa e che ne abbia consentito una più facile appropriazione, in virtù della particolare fiducia in lui riposta. (Fattispecie relativa al rapporto tra una associazione non riconosciuta e il suo Presidente il quale, appropriatosi di somme versate su un libretto di deposito bancario al portatore di pertinenza dell'associazione medesima, aveva lamentato con il ricorso per cassazione l'impropria configurazione del rapporto con l'ente rappresentata dal giudice di merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2003, n. 3924
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3924
    Data del deposito : 17 dicembre 2003

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