Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 2
La sottrazione di somme di pertinenza di un'associazione da un libretto di deposito bancario ad opera del suo Presidente che occulti poi gli ammanchi mediante false annotazioni di versamenti per pari importi non integra il reato di truffa, bensì quello di appropriazione indebita, in quanto gli artifici e raggiri sono posti in essere dall'agente dopo l'appropriazione del danaro e al solo fine di mascherarla.
In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante comune della prestazione d'opera è sufficiente l'esistenza di qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia derivato, in capo all'agente, il possesso della cosa e che ne abbia consentito una più facile appropriazione, in virtù della particolare fiducia in lui riposta. (Fattispecie relativa al rapporto tra una associazione non riconosciuta e il suo Presidente il quale, appropriatosi di somme versate su un libretto di deposito bancario al portatore di pertinenza dell'associazione medesima, aveva lamentato con il ricorso per cassazione l'impropria configurazione del rapporto con l'ente rappresentata dal giudice di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2003, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 17/12/2003
1. Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1890
3. Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 022359/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 16 dicembre 2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Catania in data 16 dicembre 2002, confermativa di quella pronunciata dal Tribunale di Ragusa - Sezione di Vittoria il 30 gennaio 2002, CA TO è stato ritenuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 81, 646, 61 n. 11 c.p., per essersi appropriato di somme versate su un libretto di deposito bancario al portatore, di pertinenza dell'associazione "Pro Patria" di Vittoria, della quale era presidente, occultando poi gli ammanchi mediante false annotazioni di versamenti per pari importi e di computo degli interessi: fatti, commessi sino al 12 giugno 1997. L'imputato condannato alla pena condizionalmente sospesa di un mese di reclusione ed Euro 400 di multa ha proposto ricorso contro la decisione, per eccepire:
con i primi due motivi, le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla ritenuta circostanza aggravante, prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., insussistente perché nessun rapporto di prestazione d'opera intercorreva tra l'associazione priva di personalità giuridica e colui che la presiedeva: la carica, infatti, comportava un mero rapporto fiduciario, o "di favore", tra il ricorrente e gli associati;
con il terzo motivo, l'irritualità e la tardività della querela, proposta dal presidente subentrato a CA, in assenza di qualsiasi delibera autorizzativa dell'assemblea e circa otto mesi dopo la scoperta degli indebiti prelievi;
con il quarto motivo, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in ordine agli estremi costitutivi del reato ritenuto, deducendo che l'imputato stesso non era in possesso del denaro di cui si sarebbe appropriato, bensì soltanto, eventualmente, del libretto di deposito e rilevando che anche tale ultimo fattore non era certo, data l'ammessa disponibilità del titolo da parte del cassiere dell'associazione, illegittimamente esaminato come teste. Ha aggiunto che, in luogo dell'ipotizzata fattispecie di cui all'art. 646 c.p., potevano ipotizzarsi altri titoli di reato, quali la truffa, o il furto.
RITENUTO
Deve condividersi, in primo luogo, il giudizio della Corte territoriale in ordine alla procedibilità di ufficio del ritenuto delitto di appropriazione indebita, con la conseguente irrilevanza delle eccezioni di intempestività e di irritualità della proposta querela, che pertanto correttamente non sono state esaminate dal giudice di secondo grado.
La circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., infatti, è concretata da qualsiasi rapporto - anche di mero fatto - da cui sia derivato il possesso della cosa e che ne abbia consentito una più facile appropriazione da parte dell'imputato, in virtù della particolare fiducia in lui riposta (Cass. 23.9.1999, Riv. 214484). Nella specie, il rapporto fiduciario tra gli associati della "Pro Patria" e CA, nominato presidente, ha comportato un preciso incarico di impiego dei fondi associativi, per il funzionamento del sodalizio e per lo svolgimento delle attività di esso. Tale incarico non può qualificarsi di mero favore, avendo base in una causa giuridica specifica (cfr., in tema di società in accomandita semplice, Cass. 24.6.1999, Riv. 214465) ben indicata nel capo di imputazione e sulla quale l'imputato si è ampiamente difeso, a prescindere dall'improprio accenno ad una prestazione di opera. Sono pertanto inaccoglibili i primi tre motivi di ricorso. Il quarto motivo si risolve: per una parte, in censure inammissibili, perché costituenti rilettura delle emergenze processuali, apprezzate dal giudice di appello con motivazioni congrue e logiche, in ordine alla reale disponibilità del libretto di deposito da parte del presidente dell'associazione; per altra parte, in rilievi manifestamente infondati.
Il citato libretto di deposito bancario al portatore, infatti, è rappresentativo delle somme ivi versate, che, previa presentazione dello stesso in banca, potevano (e sono state) riscosse, così che il possesso dell'uno implica altresì il possesso delle altre. Ne consegue che il fatto non è qualificabile come furto. Anche il delitto di truffa è da escludere nella specie, poiché gli artifici e raggiri sono stati posti in essere dall'imputato dopo l'appropriazione del denaro ed al solo fine di mascherarla (cfr. Cass. 29.4,1989, Riv. 181845).
Rimane da aggiungere che l'eccezione sulla dedotta illegittimità dell'esame del cassiere dell'associazione risulta non solo generica, ma altresì non pertinente, perché tale prova non è stata utilizzata nella decisione.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004