Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
La trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 cod.civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, ne' possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, terzo comma, cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 14748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14748 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO UA, RA IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 78, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ANAGNI, difesi dagli avvocati AN UGO, VOLPE IO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE RI AN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato MELE CATERINA, che lo difende unitamente agli avvocati BATÀ ALFONSO, DE RI AN CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2065/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa il 1^ Ottobre 1998, depositata il 09/10/98; rg. 2529/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 9.4.92 i coniugi SA QU e HI IO, deducendo che De GR AT RE con scrittura privata del 10.5.1971 aveva loro promesso di vendere due piccole unità immobiliari, composte ciascuna di un vano in Napoli, via Cristallini n. 104, per il prezzo di L. 2.000.000, di cui L.
1.000.000 versato a titolo di caparra confermativa all'atto della stipula della promessa di vendita, dietro rilascio di ricevuta da parte del De GR, e la restante somma versata in varie rate, tutte saldate, nelle mani del di lui amministratore Carlo Verna, con il quale furono tenuti i rapporti sino al 1982; che nonostante i ripetuti solleciti, il De GR non aveva aderito all'invito di stipulare il definitivo;
ciò deducendo, convenivano in giudizio costui davanti al tribunale di Napoli, chiedendo il trasferimento della proprietà dei suddetti immobili ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre ai danni e alle spese.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva la prescrizione del relativo diritto e, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali e fiscali scaduti, oltre interessi e spese.
L'adito tribunale con sentenza 6.3.94 accoglieva la domanda degli attori, e rigettava la riconvenzionale, ponendo a carico del convenuto le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello il De GR, ribadendo la già proposta eccezione di prescrizione e la riconvenzionale per i canoni ed altro.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza 2065/98 dell'1.10.98, accoglieva per quanto di ragione l'appello e per l'effetto dichiarava prescritta l'azione ex art. 2932 c.c. proposta dagli attori;
rigettava la riconvenzionale del convenuto, per competenza funzionale del pretore;
compensava tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della sentenza ricorrono i coniugi SA e HI, esponendo due motivi.
Resiste con controricorso il De GR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2937 co 2^ c.c. e difetto di motivazione, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che la lettera raccomandata 3.12.90 a firma dell'avv. Berardinone non conteneva alcuna volontà di rinuncia alla prescrizione, bensì aveva la funzione di transigere il rapporto fra le parti, e si sostiene, invece, che dalla medesima lettera non si evince la volontà del De GR di dar vita ad un nuovo rapporto con i ricorrenti, bensì si fa riferimento all'originaria obbligazione, gravandola di ulteriori adempimenti, alcuni dei quali non dovuti.
Il motivo è infondato. Ed invero, la decisione adottata è conforme all'indirizzo ormai consolidatosi in giurisprudenza circa la validità ed efficacia delle proposte transattive in riferimento al diritto di far valere la prescrizione estintiva dell'altrui diritto ed è sorretta da motivazione che non incontra alcuna censura sul piano logico giuridico.
Ed invero è indirizzo consolidatosi in sede di legittimità che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale loro precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione ne' possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta, senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione, con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, co 3^ c.c. (per tutte: Cass. civ. 13.1.75 n. 133).
Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha sottoposto ad attenta analisi il contenuto della menzionata lettera, riportandolo integralmente in motivazione, ed è pervenuta alla conclusione che la medesima non esprime affatto la volontà di volere rinunciare, espressamente o tacitamente, alla prescrizione dell'altrui diritto di chiedere l'adempimento della promessa di vendita, bensì la volontà opposta di non volere adempiere a quel preliminare di vendita senza il riconoscimento da parte dei promissari acquirenti di una serie di nuovi e onerosi elementi, che ha reso inattuale sul piano economico la precedente intesa tra le parti.
Chiaramente inammissibile, per carenza di interesse, è il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia l'error in iudicando e il difetto di motivazione sulla dichiarata inammissibilità della riconvenzionale, in considerazione del fatto che la Corte di merito avrebbe individuato una questione di competenza non richiesta ne' sollevata dalle parti ed avrebbe ritenuto la violazione di norme processuali rettamente applicate dal primo giudice.
In effetti, la pronuncia della Corte di merito su tale punto contiene un rigetto, allo stato, della domanda avanzata dal De GR nei confronti degli attuali ricorrenti ed un invito all'attore in riconvenzionale a riproporre la stessa domanda di pagamento dei canoni di locazione al giudice competente per materia. Si è, quindi, in presenza di una decisione favorevole agli attuali ricorrenti e che torna a svantaggio degli interessi che il contraddittore di costoro intendeva fare valere già in questo giudizio.
Per le considerazioni suesposte il ricorso va rigettato e le spese di questo grado di giudizio sono compensate fra le parti ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002