Sentenza 23 luglio 2001
Massime • 2
Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
Ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., la continenza ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi". (Nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la continenza in riferimento a due cause, con identità di soggetti e concernenti lo stesso rapporto negoziale, una delle quali avente ad oggetto la risoluzione del contratto, l'altra l'esecuzione del medesimo contratto).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5340 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2001, n. 10011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10011 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Andrea VELA - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente e Relatore -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
LIVE IMAGE S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONCETTA VITALE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TELEVIDEO CLUB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GUARDASCIONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALISTO FORNERO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1146/98 del Pretore di MILANO, depositata il 02/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Pretore di Milano in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 25 giugno 1997 la Televideo Club s.r.l. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emanato dal Pretore di Milano l'8 aprile 1997 e notificatole il 7 giugno 1997, ad istanza della Live Image s.a.s. L'opponente deduceva che il credito azionato dall'ingiungente, per il quale aveva emesso un assegno bancario rimasto insoluto e relativo alla fattura n. 69/95, costituiva la prima rata del corrispettivo dovuto in base al contratto del 10 novembre 1995, rispetto al quale pendeva presso il Tribunale di Modena giudizio di risoluzione per inadempimento, da lei stessa promosso con atto di citazione notificato il 26 novembre 1996.
Chiedeva, pertanto, in ragione del rapporto di continenza fra le due cause, la declaratoria di incompetenza del Pretore di Milano, che aveva emesso il decreto, la conseguente nullità di tale provvedimento e, nel merito, che il contratto del 10 novembre 1995 fosse risolto per inadempimento della Live Image, con condanna di costei alla restituzione degli importi, degli assegni e di quanto ricevuto, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria. La Live Image chiedeva il rigetto dell'eccezione di incompetenza e di tutte le domanda svolte dall'opponente. Rispetto alla domanda riconvenzionale, inoltre, eccepiva l'incompetenza del Pretore adito, sia in ragione del superamento del limite di competenza per valore di tale giudice e sia la sussistenza della litispendenza rispetto al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Modena. In subordine chiedeva che, ove fosse stato ravvisato un rapporto di continenza fra i due giudizi, quello di opposizione fosse sospeso ex art. 295 c.p.c.. Il Pretore di Milano, con sentenza 2 aprile 1998, ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di continenza, in favore del Tribunale di Modena, nonché la nullità dell'opposto decreto. Avverso questa pronuncia la Live Image s.a.s. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo che questa Corte dichiari la competenza del Pretore di Milano. Resiste con controricorso la Televideo Club s.r.l. La causa, inizialmente assegnata alla I^ sezione civile è stata rimessa dal Primo Presidente alle S.U. per la composizione del contrasto di giurisprudenza sulla questione dei poteri del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora quest'ultimo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - È pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi (Cass. 21 aprile 2000 n. 5267; Cass. 30 marzo 2000 n. 3924; Cass. 24 febbraio 2000 n. 2109; Cass. 10 marzo 1999 n. 2077). Nella fattispecie in esame deve, quindi, sulla base della richiamata giurisprudenza, ritenersi la sussistenza di un rapporto di continenza fra la domanda di risoluzione di un contratto esistente fra le stesse parti, proposta con atto di citazione del 26 febbraio 1996 innanzi al Tribunale di Modena, e la domanda monitoria accolta dal Pretore di Milano con decreto dell'8 aprile 1997 con il quale era stato ingiunto il pagamento della prima rata del corrispettivo dello stesso contratto.
2. - Ciò premesso, si tratta di risolvere la questione - oggetto del contrasto di giurisprudenza - in ordine ai poteri del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo qualora innanzi a lui sia eccepita la continenza fra la domanda proposta in sede monitoria e quella precedentemente formulata innanzi ad altro giudice. Un primo indirizzo ha ritenuto che, nel caso in cui la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione deve dichiarare, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto e la nullità dello stesso (in questo senso, ex plurimis, Cass. 17 dicembre 1999 n. 14225; Cass. 4 dicembre 1999 n. 13547; Cass. 6 ottobre 1999 n. 11119; Cass. 16 marzo 1999 n. 2352; Cass. 14 febbraio 1998 n. 1571; Cass. 1° aprile 1997 n. 2837;
Cass. 27 marzo 1996 n. 2709; Cass. 11 ottobre 1995 n. 10594). Un secondo indirizzo, invece, sostiene che, ove sussista rapporto di continenza con altra causa pendente davanti a giudice diverso, il giudice dell'opposizione non può rimetterla a detto giudice, ma deve deciderla, salvo la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c., se ne ricorrano i presupposti (così, ex plurimis, Cass. 13 dicembre 1999, n. 13950; Cass. 10 luglio 1996 n. 6300; Cass. 19 aprile 1996 n. 3745; Cass. 16 maggio 1995 n. 5385; Cass. 19 giugno 1993 n. 6838). A sostegno di quest'ultima soluzione si è osservato che poichè l'opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza sia come comparsa di risposta dell'ingiunto, che come impugnazione del decreto, la relativa litispendenza concerne, in modo inscindibile ed unitario, tanto la fase della pronuncia del decreto stesso, che quella successiva all'opposizione, con la conseguenza che, qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso in una situazione nella quale anteriormente era già pendente una causa legata da nesso di continenza con quella inerente il credito oggetto del decreto, l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 39, comma 2, c.p.c. e l'impossibilità della trasmissione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al giudice della causa anteriormente pendente, discendenti dal carattere funzionale e, pertanto, inderogabile della competenza su detta opposizione, non comportano la declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo (nel presupposto che il procedimento di emanazione del decreto sia da considerare un procedimento ormai concluso), ma comportano che il giudice dell'opposizione, qualora la causa anteriormente proposta abbia carattere pregiudiziale, sospenda ex art. 295 c.p.c. il giudizio avanti di sé, in attesa della definizione dell'altro, onde evitare il possibile contrasto di giudicati (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13950). Ritiene il Collegio che il contrasto vada composto privilegiando la prima delle opzioni interpretative richiamate.
La tesi dell'inapplicabilità dell'art. 39, comma 2, c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in pendenza di un giudizio ordinario in rapporto di continenza con il primo, non ha alcun supporto normativo.
La continenza di cause non è idonea a spostare la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, ma è rilevante per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice nel senso che, qualora la causa, per la quale sia stata emanata ingiunzione, sia in rapporto di continenza con altra - pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunziato il decreto e, conseguentemente, la nullità dello stesso (Cass. 8 ottobre 1993 n. 9988), atteso che, nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente - come nella specie - anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara, con sentenza, la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice (art. 39, comma 2, c.p.c.), il che si traduce, ove la causa proposta successivamente sia stata introdotta con ricorso per ingiunzione a norma dell'art. 638 c.p.c., nella nullità di tale decreto ingiuntivo, perché emesso da giudice incompetente (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10594). Il giudice dell'opposizione, a seguito della declaratoria d'incompetenza, deve contestualmente dichiarare la competenza del giudice preventivamente adito con una pronuncia che permetterà la translatio judicii al giudice competente attraverso la tempestiva riassunzione ex art. 50 c.p.c.. Conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso è la pronuncia di invalidità del decreto.
La pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza per continenza con altra causa precedentemente proposta costituisce esercizio della competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione a conoscere della stessa.
Quanto precede rende inaccoglibili le premesse da cui parte Cass. 13 dicembre 1999 n. 13950, per la quale "la litispendenza concerne, in modo inscindibile ed unitario, tanto la fase della pronuncia del decreto stesso, che quella successiva all'opposizione", da ciò facendo derivare "l'impossibilità della trasmissione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al giudice della causa anteriormente pendente" ed il divieto di "declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo (nel presupposto che il procedimento di emanazione del decreto sia da considerare un procedimento ormai concluso)".
Quello che si trasferisce al giudice preventivamente adito non è la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che più non esiste a seguito della pronuncia di incompetenza, ma una causa che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, c.p.c. (Cass. 16 marzo 1999 n. 2352). Né queste conclusioni contrastano con la giurisprudenza - nel corso dell'odierna udienza confermata - secondo cui la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione quale quella derivante dalla proposizione, ad opera dell'opponente, di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del giudice adito, con la conseguenza che in una siffatta ipotesi tale giudice deve separare le cause, trattenere quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore. In quest'ultima ipotesi, infatti, si è in presenza di un giudizio in cui il problema della competenza per connessione sorge successivamente all'emanazione del decreto ingiuntivo, laddove, invece, nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo nasce viziato, per l'incompetenza per continenza della domanda proposta al giudice del monitorio con quella preventivamente proposta innanzi ad altro giudice in sede di giudizio ordinario.
In entrambe le ipotesi opera il principio della competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione solo che, nel primo caso, tale competenza impone di decidere nel merito la causa di opposizione, senza alcuna possibilità di rimetterla al giudice competente sulla domanda riconvenzionale, nel secondo caso la declaratoria di incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo, per essere la relativa domanda avanzata in una situazione di incompetenza per continenza, costituisce esercizio della competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione.
Concludendo si deve quindi ritenere che nel caso in cui la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
A tali principi si è attenuto il Pretore di Milano con la sentenza impugnata onde la relativa pronuncia non merita censura. Va, pertanto, rigettato il proposto regolamento di competenza e va dichiarata la competenza del Tribunale di Modena a conoscere della controversia.
L'esistenza del contrasto di giurisprudenza ora composto giustifica la compensazione fra le parti delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Modena e compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 LUGLIO 2001