Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2001, n. 10011
CASS
Sentenza 23 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.

Ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., la continenza ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi". (Nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la continenza in riferimento a due cause, con identità di soggetti e concernenti lo stesso rapporto negoziale, una delle quali avente ad oggetto la risoluzione del contratto, l'altra l'esecuzione del medesimo contratto).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 5340 del 18
    https://www.laleggepertutti.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2001, n. 10011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10011
Data del deposito : 23 luglio 2001

Testo completo