Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato richiesto tardivamente non può essere dedotta dall'imputato che vi ha dato causa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2008, n. 45144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45144 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 1640
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 026135/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT VA, n. il 6.12.62;
avverso l'ordinanza 24.6.08 del Tribunale di Potenza, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1- Con ordinanza del 24.6.08 il Tribunale di Potenza, sezione riesame, rigettava l'appello proposto da VA TI contro il provvedimento del 4.4.08 del GUP presso lo stesso Tribunale che aveva respinto l'istanza dell'imputato di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), istanza presentata sul presupposto che, applicatagli la misura della custodia intramuraria in data 19.2.2007 per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, era ancora in corso l'udienza preliminare senza che fosse stato disposto il giudizio ne' fosse stata emessa sentenza ex art. 444 c.p.p. ne' fosse stata emessa formale ordinanza di ammissione al rito abbreviato. Riteneva invece il Tribunale del riesame che all'udienza preliminare del 13.2.08 il GUP aveva effettivamente ammesso l'imputato al rito abbreviato, provvedimento di cui il TI non aveva neppure interesse a dolersi, sicché i termini di fase non erano scaduti. Contro detta ordinanza ricorre per cassazione l'imputato - per il tramite del proprio difensore - per i motivi qui di seguito riassunti:
a) contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del riesame, l'udienza del 13.2.08 si era conclusa senza ammissione al rito abbreviato (oltre che senza decreto che disponesse il giudizio o sentenza ex art. 444 c.p.p.) non solo perché il GUP non si era pronunciato a riguardo, ma anche perché la richiesta di rito abbreviato era stata formulata dall'imputato dopo che il suo difensore aveva chiesto il patteggiamento - relativamente a tutti i capi di cui alla richiesta di rinvio a giudizio ad esclusione dei capi 1) e 3) rispetto ai quali aveva chiesto sentenza di non luogo a procedere - e subito prima che il GUP leggesse il dispositivo;
il GUP, preso atto della sopravvenuta richiesta di rito abbreviato, aveva ritenuto superata quella di patteggiamento ed aveva rinviato l'udienza al 21.5.08 per la discussione del giudizio abbreviato;
ritiene quindi il ricorrente che il GUP non avesse accolto la richiesta di abbreviato sia perché non vi era stato un apposito provvedimento in tal senso, sia perché tale richiesta doveva considerarsi tardiva rispetto al termine ultimo dell'art. 438 c.p.p. e comunque preclusa dalla precedente istanza ex art. 444 c.p.p.;
b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza nella parte in cui aveva desunto l'avvenuta ammissione al rito abbreviato dal fatto che il difensore del TI si fosse avvalso delle facoltà connesse alla scelta del rito abbreviato tanto da concordare con il GUP la data della relativa discussione, senza però considerare che fino alla discussione il difensore avrebbe potuto sollecitare la revoca dell'ordinanza ammissiva dell'abbreviato per violazione del termine di cui all'art. 438 c.p.p.; in altra contraddizione e/o illogicità era incorso il Tribunale del riesame nel ritenere che l'imputato non poteva ritenersi danneggiato dall'ammissione al rito abbreviato quando, invece, il danno era insito nel mancato decorso del termine di fase.
2- Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato sotto ogni profilo.
Si premetta che compulsando gli atti - il che è ovviamente consentito a questa Corte trattandosi di mero accertamento del fatto processuale - emerge che all'udienza del 13.2.2008 il GUP, nel momento in cui, vista la sopravvenuta richiesta di rito abbreviato formulata personalmente dall'imputato, ha dichiarato superata quella di patteggiamento, ha implicitamente ammesso la richiesta di rito abbreviato, come altresì si desume dal prosieguo.
Dunque, atteso che le norme processuali non sanciscono formule sacramentali per l'ammissione al rito abbreviato, deve confermarsi che effettivamente in data 13.2.08 il GUP ha accolto tale richiesta dell'imputato, di guisa che il termine annuale di fase a quel momento non era decorso.
È pur vero che vi è incompatibilità tra il patteggiamento ed il rito abbreviato, nel senso che, una volta che il P.M. - come avvenuto nel caso di specie - abbia già prestato il proprio consenso sul primo, non può l'imputato avvalersi del secondo, neppure formulandone richiesta in subordine rispetto a quella ex art. 444 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 1, n. 7390 del 26.1.2006, dep. 1.3.2006;
Cass. Sez. 1, n. 28942 del 7.6.2001, dep. 16.7.2001). Del pari è indubbio che ex art. 438 c.p.p., comma 2 una richiesta di rito abbreviato formulata dopo che sono state formulate le conclusioni di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p. (sempre come avvenuto nel caso di specie) è inammissibile perché tardiva.
Nondimeno, una volta che neppure il PM abbia eccepito tali cause di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato e che l'udienza preliminare sia quindi proseguita dando spazio al rito di cui all'art. 438 c.p.p., non può ora l'imputato eccepire la nullità del provvedimento ammissivo perché, trattandosi di nullità relativa, ex art. 182 c.p.p. la stessa non può essere eccepita dalla parte che vi abbia dato causa (l'imputato, nel caso in esame) e comunque essa andava eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento dell'atto (il che - invece - non è avvenuto). Non solo: essendosi il TI avvalso del rito abbreviato, ogni nullità del relativo provvedimento ammissivo è comunque rimasta sanata ex art. 183 c.p.p., lett. b). Ex art. 616 c.p.p. l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008