Sentenza 31 ottobre 2007
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti, nel caso in cui sia stata accertata la detenzione per la vendita, nei locali di una farmacia, di medicinali aventi validità scaduta, non è necessario provare anche la effettiva somministrazione degli stessi.
Commentario • 1
- 1. Somministrazione di medicinali guasti: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2007, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 31/10/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1336
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026927/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE NZ, N. IL 01/09/1959;
avverso SENTENZA del 17/04/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17/4/2007 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza 20/1/2004 del Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, che aveva condannato BA CI, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi due di reclusione ed Euro 40,00 di multa quale responsabile del reato di cui all'art. 443 c.p., per avere, nella sua qualità di titolare della farmacia sita in Montemiletto (AV), detenuto per la vendita n. 38 specialità medicinali scadute, oltre a vaccini anch'essi scaduti, conservati unitamente ad altre specialità medicinali in corso di validità;
reato accertato in data 12/1/2000.
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per erronea declaratoria di contumacia e per irregolare tenuta dell'udienza, rilevando che all'udienza del 18/9/2001 era stato dato regolare avviso del differimento del processo all'udienza dell'8/1/2002 e che in tale data si era tenuta regolarmente l'udienza nella contumacia dell'imputata. Quanto al merito la Corte ha rilevato che l'imputata era venuta meno all'obbligo di conservare in appositi e distinti contenitori i medicinali imperfetti, quali devono considerarsi quelli scaduti, e che ciò non poteva essere addebitato a mera dimenticanza o trascuratezza, considerata la quantità non minima di medicinali e vaccini scaduti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata avv. Marco Alfieri con atto del 7/6/2007 invocando l'assoluzione dell'imputata per insussistenza del fatto o, in subordine, per carenza di prova della sua commissione e chiedendo, comunque, dichiararsi estinto il reato per la intervenuta prescrizione. Con distinto successivo ricorso la BA, assistita dall'avv. Italo Benigni, ha chiesto l'annullamento della sentenza deducendone la nullità sposto che sarebbe emerso che l'appello era stato proposto dalla BA stessa con un atto nel quale veniva contestualmente nominato come difensore l'avv. Benigni e revocata la nomina del precedente difensore, sicché indebitamente era stato proposto gravame dal revocato avv. Marco Alfieri ed illegittimamente il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di Napoli era stato comunicato a detto difensore revocato e non già al difensore sostituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità per tardività del secondo ricorso, proposto personalmente dalla BA, posto che esso è stato presentato dopo trascorso il termine di legge per l'impugnativa decorrente dalla avvenuta regolare notifica della sentenza contumaciale al domicilio eletto, mai revocato e la cui efficacia è perdurata nel tempo nonostante la sottolineata revoca del primo difensore.
Delle censure in esso formulate - e diverse da quelle contenute nel primo ricorso - non può dunque tenersi alcun conto.
Quanto al ricorso proposto dal difensore avv. Marco Alfieri, in esso viene prospettato che la Corte non avrebbe argomentato sui motivi di diritto posti a base del gravame e non avrebbe congruamente valutato i dati obiettivi della vicenda: ad avviso del ricorrente difensore la semplice detenzione per la somministrazione di medicinali scaduti non poteva essere assimilata alla detenzione per il commercio degli stessi, sicché, essendo stata nella specie accertata solo la semplice detenzione di medicinali scaduti ma non la loro somministrazione, non sarebbe sussistito il reato contestato, reato oltre tutto escluso dal fatto che, comunque, i medicinali erano collocati provvisoriamente in cassettiere diverse dagli armadi espositori (ai quali hanno accesso anche gli ausiliari del farmacista), così da consentire un esame preventivo del farmaco prima della sua somministrazione al pubblico. In subordine, considerate le indicate modalità di conservazione di tali medicinali nonché il periodo in cui era stata effettuata la verifica (e cioè quando solitamente si procede alla divisione dei medicinali ed alla eliminazione di quelli scaduti o difettosi), si sarebbe quanto meno dovuto concludere per assenza di dolo e per la sussistenza di mera colpa con conseguente riduzione della pena.
Le censure non hanno fondamento.
Va rammentato che alla BA era stata contestata (e poi ritenuta), in coerenza con la previsione di cui all'art. 443 c.p. la detenzione per la vendita, nei locali della propria farmacia, di 38 specialità medicinali e di numerosi vaccini aventi la validità scaduta, detenzione che sarebbe occorsa unitamente a quella dei medicinali in corso di validità. Non ha dunque consistenza la pretesa della ricorrente di escludere la ricorrenza del reato per essere mancato l'accertamento della effettiva somministrazione dei medicinali scaduti in discorso, posto che la sola detenzione per la loro commercializzazione è dalla norma sanzionata espressamente (e che, di contro, rimane fuori dalla previsione legislativa la detenzione non finalizzata alla vendita, e quindi "per il commercio", ma alla diretta somministrazione del prodotto, propria - ad esempio - di una amministrazione ospedaliera).
Nè coglie nel segno la subordinata invocazione, formulata a censura della diversa opinione dei Giudici del merito, della ipotesi colposa di cui all'art. 452 c.p., avendo la Corte di merito accertato che la collocazione dei medicinali scaduti era stata effettuata "...negli stessi cassetti contenenti gli altri medicinali in vendita...", senza alcuna specifica indicazione che potesse scongiurare errori, sì da far escludere la mera colpevole dimenticanza della titolare della farmacia (cfr. Cass. sentenze nn. 29661/04 e 27923/04) e da far legittimamente propendere, di contro, per la volontarietà della condotta (presumibilmente assunta nella opinione della non pericolosità dei medicinali scaduti).
Neanche, da ultimo, appare condivisibile la invocazione della avverata prescrizione, certamente non maturata nel caso sottoposto, atteso che al termine ordinario va, nella specie, aggiunto l'ulteriore periodo di tempo conseguito al disposto rinvio della trattazione del processo su istanza della difesa e motivato dalla adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente CI BA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008