Sentenza 13 febbraio 2003
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- 2. Corte d'Appello Napoli: diritto all'assegno divorzile anche dopo nullità del matrimonioAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 settembre 2009
Corte d'Appello Napoli,11-05-2007 (decr.) - M.B. c. P. Una volta formatosi il giudicato sulla sentenza del Tribunale civile che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno de quo. Il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
DI DALL'IMPOSTA BBLICA ITALIANA E BOLLO, DI REG AS. OGNI ALTRA ESENTE 1987 h. & marzo DA (Art. 19 Legge OME EL PO OLO LIA O UPREMA DI CASSAZIONELA CORTE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario -DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 13493/00 Cron. 4843 Dott. Ogo VITRONE Consigliere Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI L Rep. - Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 23/09/02 Consigliere Dott. Renato RORDORF ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NI NF, elettivamente domiciliato in Rown- OSTIA, F. ORLANDO 111, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELLO BATTAGLIESE MASSIMILIANO giusta procura speciale per Notaio Todisco GIANDOTTI, Sergio di Milano rep. 149420 del 5 giugno 2000; - ricorrente
contro
NI DA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso l'avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta ė difende unitamente all'avvocato 2002 ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, giusta delega a margine 1671 del controricorso;
-1- controricorrente avversO il provvedimento della Corte d'Appello di TRIESTE depositato il 25/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per i] ricorrente l'Avvocato Giandotti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per la resistente l'Avvocato Bernardini De Pace che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 3 25 marzo 2000 la Corte di Appello di Trieste rigettava il reclamo proposto da LI ON avverso il -provvedimento del 20 ottobre 3 novembre 1999 del Tribunale di Udine che, pronunciando sul ricorso dello stesso ON per la revisione delle condizioni patrimoniali statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla riconvenzionale della ex moglie NA NI diretta ad ottenere una modifica a lei più favorevole di dette condizioni, aveva determinato in L.
2.500.000 complessive l'assegno per il mantenimento della medesima e dei due figli. In detto decreto la Corte territoriale osservava che andava ribadita la assenza di un quid novi rilevante ai fini dell' invocata esclusione dell' assegno divorzile, avendo la NI intrapreso un' attività lavorativa ben tre anni prima della pronuncia di divorzio e non avendo il ON dimostrato, come era suo onere. di avere ignorato detta circostanza al momento della presentazione della domanda congiunta di risoluzione del vincolo. Rilevava inoltre che il ricorrente non aveva neppure provato che i figli, entrambi maggiorenni, avessero raggiunto l' indipendenza economica o versassero in colpa per non aver profittato di concrete possibilità di divenire autosufficienti, e che d' altro canto andava riconosciuta la legittimazione della madre a richiedere al padre il contributo per il mantenimento dei prodotti con lei conviventi. Osservava ancora che nei dieci anni trascorsi dalla pronunzia di divorzio le esigenze della NI e dei figli erano sicuramente aumentate, tenuto conto dell' incremento del costo della vita con riferimento alle primarie necessita di vitto, alloggio, vestiario e studio;
che la retribuzione della resistente di L. 2.000.000 - 2.200.000, destinata a diminuire con l' imminente pensionamento, ега chiaramente insufficiente ad assicurare alla medesima ed ai figli un decente tenore di vita, considerato anche che il figlio NI, tuttora studente universitario, soffriva di gravi disagi psicologici, secondo le emergenze di copiosa documentazione medica, e che la figlia NA aveva recentemente dato alla luce un bambino fuori del matrimonio, che per converso la posizione del ON appariva decisamente migliorata, atteso che il medesimo era divenuto azionista del 99% delle quote della s.r.l. Hemdeco, società solida con un fatturato annuale superiore a 1.. 2.000.000.000, e che conduceva un tenore di vita decisamente elevato. Avverso dello decreto ha proposto ricorso per cassazione il ON deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il prime motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.. si deduce che il ON si era indotto ad assumere l'onere della corresponsione dell' assegno divorzile di 1.. 400,000 mensili in sede di domanda congiunta di scioglimento del vincolo nella convinzione che la moglie non svolgesse alcuna attività lavorativa, secondo quanto verbalizzato a suo tempo in sede di separazione e non più posto in discussione, e che la Corte di Appello, nel rilevare che egli aveva mancato di dimostrare di non aver avuto conoscenza di detta attività, ha violato i principi regolatori dell' onere della prova, spettando alla NI provare l' 2 ipotizzata circostanza positiva della conoscenza, e comunque non ha considerato che i fatti negativi, non dimostrabili direttamente, vanno provati con presunzioni. Il motivo è infondato. Ed invero la Corte di Appello, imputando al ON la mancata prova della propria ignoranza, all' atto della presentazione della domanda congiunta di divorzio, dello svolgimento di una attività lavorativa da parte della moglie, non ha affatto violato i principi regolatori dell'onere della prova, tenuto conto che il predetto, attore nella proposizione della domanda di revisione delle condizioni di divorzio, era tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa di eliminazione dell' assegno. e specificamente la circostanza della successiva conoscenza assunta come elemento sopravvenuto rispetto all impegno contenuto nella domanda congiunta di divorzio © giustificativa, in tesi, della soppressione dell' assegno stesso della titolarità di un reddito da lavoro da parte della moglie. E' peraltro appena il caso di ricordare che con la domanda di cui all' art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall' art. 13 della legge n. 74 del 1987, il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell' assegno sulla base dei criteri indicati dall' art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei "giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, ] dedotte dalla parte istante (v. per tutte Cass. 1998 n. 12010; 1995 n. 6974). Il secondo profilo di censura contenuto nel motivo in esame, con il quale si lamenta l' omesso ricorso a presunzioni ai fini dell' accertamento del fatto negativo della mancata conoscenza all' epoca del divorzio della circostanza in discorso, è chiaramente inammissibile, non potendo essere denunciata in cassazione l' omessa utilizzazione da parte del giudice di merito di presunzioni semplici (v. per tutte sul punto Cass. 2002 n. 3974; 2001 n. 2948; 2000 n. 12422 ). Con il secondo motivo. denunziando violazione e falsa interpretazione e applicazione dell art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall' an. 10 della legge n. 74 del 1987, si deduce che la Corte di Appello ha mancato di rilevare che la percezione da parte della Rizzam di un reddito sufficiente al suo mantenimento escludeva l' obbligo di corresponsione dell' assegno divorzile, così da rendere irrilevante ogni ulteriore accertamento circa il miglioramento delle condizioni economiche del reclamante. Si prospetta altresi l' erroneità del riferimento all' incremento del costo della vita, svolto nel provvedimento impugnato per giustificare l'aumento dell' assegno invocato in via riconvenzionale, atteso che il riconosciuto adeguamento [STAT costituiva misura di per sè idonea a fronteggiare il fenomeno inflattivo. Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili prospettati. Quanto al primo rilievo, le deduzioni innanzi svolte circa il difetto di prova di fatti sopravvenuti idonei a giustificare la soppressione dell' assegno valgono a contrastare ogni pretesa diretta a rimettere in discussione la sua spettanza. In ordine al secondo profilo di censura va osservato che il giudice di merito ha accertato, con apprezzamento insindacabile in questa sede, in quanto adeguatamente motivato, che le esigenze economiche della NI e dei figli erano sicuramente aumentate, a seguito di vicende personali specificamente indicate, e che la somma liquidata in sede di divorzio, pur considerati gli effetti della concessa rivalutazione monetaria, non era più adeguata a fronteggiare i loro accresciuti bisogni. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 c.c. e dell' art. 100 c.p.c., si sostiene che è stato erroneamente ritenuto il diritto della madre di percepire l'assegno in favore dei figli maggiorenni, così disattendendo la richiesta del deducente di regolare direttamente il rapporto con la prole. Anche tale motivo è infondato. Ed invero secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte il genitore già affidatario il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti resta legittimato non solo ad ottenere iure proprio, e non già er capite filiorum, il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall' altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi (v., tra le altre, Cass. 2002 n. 4765, in motiv.; 2001 n. 2289; 1999 n. 1353; 1998 n. 8868; 1998 n. 6950; 1996 n. 9238; 1994 3 n. 6215; 1994 n. 3049; 1992 n. 3019, 1990 n. 1506; 1984 n. 3115; 1982 n. 5271; 1981 n. 5874; 1981 n. 3416). Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificamente restano identiche le modalità di adempimento all' obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest' ultimo di ricevere dall' altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell' interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull' altro, ma anche e soprattutto nel muus a lui spettante di provvedcre direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all istruzione del figlio. Correttamente pertanto il provvedimento impugnato, disattendendo il corrispondente motivo. di gravame diretto £1 contestare la legittimazione della NI, ha ritenuto che la predetta avesse titolo a pretendere dal coniuge il contributo per il mantenimento dei figli con lei conviventi, in relazione alla persistente mancanza di autosufficienza economica dei medesimi. Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 c.c. e dell' art. 100 c.p.c., si deduce l' errore della Corte di Appello per aver afferinato che le esigenze economiche dei figli erano aumentate in conseguenza (anche ) della nascita di un figlio naturale della figlia NA, non riconosciuto dal padre, non considerando che il dovere di mantenimento dei nipoti ha carattere di sussidiarietà e sorge pertanto solo ove sia accertata l' impossibilità dei genitori a provvedervi ed unicamente in presenza di una domanda di questi. Si deduce pertanto il difetto di legittimazione della NI ad ottenere un maggiore contributo diretto al mantenimento del nipote. Il motivo è infondato. Ed invero la doglianza si fonda su una lettura non corretta del provvedimento impugnato, che non ha affatto posto a carico del ricorrente un onere di mantenimento del bambino generato dalla figlia, ma si è limitato a rilevare che la recente nascita di un bambino fuori del matrimonio costituiva evento sicuramente condizionante le possibilità di indipendenza cconomica della predetta ed incidente sulla natura e sull' entità delle esigenze di vita della stessa e del nucleo familiare residuo. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ON al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in C. 3.100,00, di cui € 3.000,00 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 23 settembre 2002. Jahilla bound. IL PRESIDENT IL CONSIGLIERE ESTENSORE Movie Qu o 28EN ***POSTA DI CORTE SUPRE EG E O (Arti§ Leggs 6 marzo 1987 n.74) B Prima S tone Civie RA AS Depositato in Cancelleria ZRE ag et 13 FEB. 2003 f Silve ме IL CANCELLIERE