Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10723 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S ZION01 LA CORTE SUPRE072 Oggetto SEZION SECONDA CIVILE CONTRATTO PRELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 11376/99Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Cron.23341.... Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Rep. 3654 Dott. CA CIOFFI Rel. Consigliere Ud. 13/06/01 Dott. Giovanna SCHERILLO -Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: * 0 3 AGO 2001 ET AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BAFILE 2, presso lo studio dell'avvocato SIRGIOVANNI GIUSEPPE, giusta CANCELLERIA G., difeso dall'avvocato COLELLA delega in atti;
- ricorrente
contro
RN BE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati TOMMASO PALUMBO, ARMANDO ZOTTOLA, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 789/98 della Corte d'Appello di 999 -1- NAPOLI, depositata il 03/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/01 dal Consigliere Dott. CA CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16 gennaio 1991 CA Di ED affermò che il 30 gennaio 1986 aveva stipulato con UM RN aveva un contratto preliminare con cui promesso di vendere, e quest'ultimo di acquistare, un suo immobile sito in Giugliano, al prezzo di 90 milioni di lire;
e che il promissario acquirente, il quale aveva versato un acconto di 30 milioni di lire ed era stato immesso nel possesso del bene, non aveva versato il saldo alle scadenze stabilite, e non si era preoccupato di stipulare il contratto definitivo. Lo convenne pertanto innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare al rilascio del bene e al risarcimento dei danni che aveva subito, da liquidarsi in 10 milioni per ogni anno di detenzione. UM RN si costituì e sostenne di aver pagato quasi per intero il prezzo convenuto, e di aver invitato più volte CA Di ED alla stipulazione del contratto definitivo, ma quest'ultimo non se nera dato per inteso;
chiese quindi il rigetto della sua domanda, ed in via riconvenzionale l'esecuzione specifica Ballo di ED dell'obbligo assunto da UM RN di stipulare la vendita promessa. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 settembre 1994 rigettò la domanda di CA Di ED, ed accolse la riconvenzionale di UM RN. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 3 aprile 1998, ha rigettato il gravame di CA Di ED, in primo luogo perché i motivi da lui formulati non erano stati adeguatamente specificati, ed in secondo luogo perché ha ritenuto provato il suo inadempimento allegato da UM RN, non anche quello di quest'ultimo, denunziato dall'appellante. CA Di ED ha chiesto la cassazione di tale sentenza. UM RN ha resistito con controricorso, ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel suo ricorso CA Di ED gratifica il giudice d'appello di una serie di colorite contumelie;
afferma poi che "la causa andava svolta con l'osservanza delle regole istruttorie”, ma non denunzia alcuna specifica violazione delle stesse;
ed inoltre che la sentenza impugnata "tace sull'inadempimento delle obbligazioni ma da parte del RN", non sa dire se il suo appello era inammissibile o infondato, e che la sua motivazione è insufficiente e contraddittoria, ma non specifica quali sono, nel dettaglio, gli inadempimenti di controparte da lui denunziati che il giudice di merito non ha esaminato;
non si avvede del fatto che il giudice d'appello ha considerato il suo gravame sia inammissibile che infondato, e non indica quali sono le carenze e le contraddizioni della motivazione della sentenza impugnata che ha inteso denunziare. Le censure proposte sono affatto generiche, e quindi inammissibili. Le spese seguono la soccombenza. 2
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna CA di ED a rifondere ad UM RN le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 169.300 oltre lire 4.000.000 per onorari. Roma, 13 giugno 2001 Il presidente (Vincenzo Calfapietra) L'estensore (CA Cioffi), صمت IL CANCEL IZRE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA AGO. 2001 1001 250.00 IL CANCELLIERE C1 Roma 2 20000 Francesco 270000 UFFICIO DELLE ENTRATE MOMA Registrato in ad 5 GEN. 2002 an. 1524 E 133,44 ( CENTOTRENTANQUE /44 Servia! (Dr. M PACCHING 3