Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Rep. Comp. EVARIT DE CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. HC IN NOM DEL POPOLO TARTANO0 4 0 1 1 per diritti L. 1500 il 22-03-1 LA CORTE SUPR I AS AZIONE IL CANCELLIERE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.05466/00 Dott. Mario CORDA Presidente CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Cron. 8566 Rep. 1340 Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Dott. Sergio Consigliere DI AMATO C.C. 02/02/01 Consigliere OGGETTO:regolamento di Dott. Paolo GIULIANI competenza ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. 1500 prof. LA ON UCCELLA, elettivamente per diritti MAR. 2001 il domiciliato in Roma, piazza Bologna 2, presso l'avv. IL CANCELLIERE Maurizio Gargiulo, che lo rappresenta e difende LIRE 1500 CANCELLE unitamente agli avv.ti Giovanni Chiappetta Caterini ed Enrico Caterini giusta delega in atti;
ricorrente 0177703
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del Presidente del UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Consiglio, legale rappresentante p.t. dr. Giorgio dal Sig.#1 per diritti L. 1500 Ferrari, elettivamente domiciliato in Roma, via il 22.030 Paoletti, IL CANCELLIERE Barnaba Tortolini 34, presso l'avv. Marco 6/309 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Richiesta copia studio dal Sig. PA LETT Reggiani del foro di Reggio Emilia, giusta Roberto per diritti ✓500 delega in atti;
20 GIU, 2001- IL CANCELLIERE resistente avverso il provvedimento in data 28/29.01.00 con cui LIRE 1500 CANCELLERIA il g.i. del Tribunale di Reggio Emilia autorizzava la p.e. del d.i. opposto nella causa n. 2301/98 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella camera di 0096898 consiglio del 02/02/01 dal Relatore Cons. G.Cappuccio; Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni delGiacalone, che ha concluso per l'inammissibilità ricorso;
Svolgimento del processo Con ordinanza 28/29.01.00 il G.I. del tribunale di Reggio Emilia concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso su richiesta del Credito Emiliano s.p.a. ed opposto da ON LA UC. Nel motivare il provvedimento, il G.I. rilevava che, “anche accedendo alla tesi dell'attore, secondo la quale le clausole derogative della competenza per territorio... avrebbero natura vessatoria" questi era comunque tenuto a contestare tutti gli altri criteri (legali) di determinazione della competenza territoriale, e non lo aveva fatto, mentre in punto di merito le questioni sollevate, esclusivamente di diritto, non apparivano “almeno ad una prima e sommaria delibazione" fondate. 2 Caf L'ordinanza veniva notificata il 9.2.00 e, con atto notificato il 7.3.00 l'opponente ON LA UC proponeva ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, in quanto emesso da organo fornito, in quanto giudice unico, della potestas decidendi ed in quanto risolve la questione della competenza insorta e dibattuta tra le parti ha natura decisoria ed è pertanto impugnabile con regolamento. Il provvedimento viene quindi impugnato per violazione dell'art. 1469bis comma 3 n.19 cc e dell'art. 1469quinquies comma 3 cc. in quanto tali norme stabiliscono il foro esclusivo del consumatore, inderogabile rilevabile d'ufficio, chiedendo declaratoria di incompetenza del tribunale di Reggio Emilia e la competenza del Tribunale di Cosenza. Motivi della decisione Il ricorso, come esattamente rileva il P.M. è inammissibile. Questa Corte ha ormai ripetutamente (oltre a Cass. 2862/98 ed ivi richiami ai precedenti conformi, si ricorda Cass. 10254/98; 13255/99; 1974/00) precisato che il provvedimento con cui il giudice del tribunale funzionalmente competente a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo concede la provvisoria esecuzione del decreto, ha natura ordinatoria e non decisoria e le ragioni espresse nella motivazione dell'ordinanza concessiva costituiscono una sommaria e provvisoria delibazione che non anticipa né vincola la futura decisione della lite. La natura monocratica del giudice investito della causa - la Corte non ignora, ma qui non rileva, l' incertezza dottrinale in ordine al coordinamento tra il nuovo tenore dell'art. 38.1 e l'art. 187.3 cpc- non 3 Caf. implica che ogni provvedimento assunto costituisca espressione della potestas decidendi, dal momento che nello stesso giudice si concentrano anche le funzioni ordinatorie ed istruttorie del processo e dal momento che il potere previsto dall'art. 648 cpc ha, nella previsione del legislatore, carattere provvisorio e strumentale. L'obbligo di motivare che discende dall'art. 134 PPO) cpc ed il coordinamento con l'art. 649 cpc comporta poi che nel concedere la Giudiziari provvisoria esecuzione il giudice debba esprimere una sommaria valutazione delle questioni pregiudiziali sollevate dalle parti, ma tale motivazione, resa in funzione della provvisoria esecuzione, non pregiudica la decisione della P. causa, ad istruttoria ultimata. Il regolamento è, perciò, inammissibile ed il ricorrente va condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
E T A ASLLE R dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare le spese T N I 2.161.600 di cui lire alla controparte che liquida in complessive lire 2.000.000 per onorari. Roma, 2 febbraio 2001 Il Presidente H Cons. est. DEPOSITATA IN GANAR, 2001 CELLERIA IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Oggi, Maria Di Nuzzo™ а 20000 4 Caf 270000