Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Il principio dell'invariabilità del collegio giudicante, sancito dall'art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell'art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, di cancellazione dall'albo degli avvocati per incompatibilità (o per le altre ipotesi previste dall'art. 37 del R.D. n. 1578 del 1933), considerata la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell'Ordine, nonché la funzione amministrativa (non disciplinare) dell'attività svolta e del provvedimento adottato. È, invece, indispensabile che il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni dell'art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.Lgs. Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all'audizione dell'interessato (nella specie, è stata considerata legittima la cancellazione dall'albo degli avvocati pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, nel caso di incompatibilità, all'esito del relativo procedimento amministrativo snodatosi attraverso tre adunanze tenute con collegi diversamente composti; laddove, in particolare, il collegio della seduta d'adozione del provvedimento era diversamente composto rispetto a quello dell'audizione dell'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8748 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di Sez. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 22397/1999 del R.C. AA.CC. proposto da
D'ALESSIO AVV. PASQUALE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 28, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Izzo, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Enrico Bonelli come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI.
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- intimati -
avverso la decisione n. 165/1999 del Consiglio Nazionale Forense depositata il 12.10.1999 e notificata l'11.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.01.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Enrico Bonelli.
Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito ad esposto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli contestava all'Avv. Pasquale D'Alessio la sua incompatibilità con l'esercizio della professione forense in quanto dipendente retribuito della Italtet Sistemi s.p.a..
Dopo aver udito l'interessato, il predetto Consiglio, con delibera del 15.10.1996, ne disponeva la cancellazione dall'albo. Il ricorso dell'Avv. D'Alessio veniva rigettato dal Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 165/1999 del 12.3/ 12.10.1999, il quale riteneva:
a) che era infondata l'eccezione preliminare relativa alla mancata sottoscrizione della delibera impugnata da parte del presidente e del segretario, perché tale delibera faceva parte di un verbale, debitamente sottoscritto, inerente anche ad altre sedute e contenente pure altri provvedimenti;
b) che era del pari infondata l'ulteriore eccezione relativa alla mancata identità tra i tre diversi collegi che, attraverso altrettante sedute, avevano deliberato il provvedimento di cancellazione, non essendo richiesta la suddetta identità nel caso (come quello di specie) di cancellazione per incompatibilità, ovvero di procedimento amministrativo e non disciplinare;
c) che la posizione dell'Avv. D'Alessio risultava effettivamente incompatibile con l'iscrizione all'albo, essendo l'interessato dipendente di una società dalla quale percepiva un corrispettivo e restando irrilevante la circostanza che lo stesso svolgesse o non una prestazione lavorativa.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Pasquale D'Alessio in base a tre motivi, chiedendone in via cautelare la sospensione dell'esecuzione, che è stata accolta. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non si sono costituiti. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 63 R.D. 22.11.1934 n. 37, in relazione al principio dell'identità e continuità della formazione del collegio giudicante;
violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
Afferma il ricorrente che la questione dell'incompatibilità dell'esercizio della professione da parte dell'Avv. D'Alessio è stata deliberata in tre diverse sedute (cioè quelle del 9.7.96, 24.9.96 e 15.10.96) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, senza che possa riscontrarsi alcuna identità di composizione tra i diversi collegi giudicanti.
In effetti, nella seduta del 15.10.96, in cui fu disposta la cancellazione dall'albo, erano presenti quattro consiglieri che non erano intervenuti nella seduta del 9.7.96, quando si procedette all'audizione dell'interessato.
La decisione del C.N.R., laddove ha ritenuto infondata la relativa censura del ricorrente sul presupposto che la norma non richiede, per il procedimento di cancellazione amministrativa, che sia il medesimo collegio a pronunciarsi, se può essere riferita al principio di identità, non contiene parola alcuna circa il principio di continuità, pure sancito dalla disposizione dell'art. 63 cit., mediante il richiamo all'art. 473 del c.p.p. già vigente. Ora l'art. 43 del R.D. n. 37 del 1934 prevede che, per la validità delle deliberazioni, è necessario l'intervento di almeno nove membri, il che significa, alla luce del principio di continuità del collegio di cui al citato art. 63, che è richiesta la partecipazione di almeno nove membri che abbiano partecipato alle sedute precedenti. Nella specie, alla deliberazione del 15.10.1996 hanno partecipato undici consiglieri, di cui quattro non computabili perché non avevano partecipato alle precedenti sedute, in cui pure si era ascoltato l'interessato, onde il quorum di nove componenti non era raggiunto e non si poteva procedere al alcuna deliberazione di cancellazione.
In relazione a tale circostanza, sostiene il ricorrente, la decisione del C.N.F. si appalesa, da un lato, carente di qualsiasi motivazione che sia logicamente congruente con le censure proposte dall'interessato, mentre, dall'altro, risulta adottata in palese violazione dell'art. 112 c.p.c.. Il motivo è infondato.
In tema di ordinamento professionale, che è un ordinamento giuridico particolare, le funzioni prevalenti svolte dagli organi forensi sono:
a) la funzione amministrativa e certificativa di tenuta degli albi;
b) la funzione amministrativa e giurisdizionale in materia disciplinare;
c) la funzione regolamentare in materia di contribuzione e determinazione delle tariffe.
Limitando il discorso alle prime due funzioni va rilevato che la prima (tenuta degli albi ai fini delle iscrizioni e cancellazioni) è esclusivamente amministrativa, mentre la seconda è essenzialmente disciplinare (sanzionatoria), ancorché entrambe le funzioni siano svolte in primo grado dai singoli Consigli dell'Ordine locali e in secondo grado dal Consiglio Nazionale Forense.
Inoltre sia per la funzione amministrativa della tenuta degli albi sia per la funzione disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, debbono essere tenuti distinti il procedimento, posto in essere, in primo grado, dal Consiglio dell'Ordine locale a cui il professionista appartiene, che ha carattere amministrativo conforme alla natura e alle esclusive funzioni del procedente organo dell'amministrazione attiva, e il procedimento giurisdizionale che, in secondo grado (e per la funzione disciplinare in un unico grado di merito), si svolge innanzi al Consiglio Nazionale Forense, in via di impugnazione del provvedimento (amministrativo) del Consiglio dell'Ordine circondariale e si conclude con la decisione, avente natura di sentenza e, proprio perché tale, ricorribile innanzi a queste sezioni unite.
La duplice distinzione (sostanziale e procedimentale) assume spiccato rilievo ai fini della formazione del collegio giudicante e, in particolare, della composizione del Consiglio dell'Ordine in tema di tenuta degli albi ai fini delle iscrizioni e cancellazioni. In tal caso, attesa la funzione (sostanziale) amministrativa (e non disciplinare) esercitata dal Consiglio dell'Ordine (organo amministrativo) mediante attività procedimentale amministrativa, il principio dell'invariabilità del collegio giudicante (inteso come identità e continuità dei suoi membri) non può trovare applicazione e non è utilmente invocabile.
Invero, conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale di queste Sezioni Unite (cfr. ex plurimis: Sez. Un.
6.11.1991 n. 11857;
6.8.1990 n. 7945), il suddetto principio dell'invariabilità del collegio giudicante, sancito dall'art. 473 c.p.c. già vigente, è applicabile, in base al richiamo di cui all'art. 63, 3^ comma, R.D. 22.1.1934 n. 37, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al
Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di una norma specifica, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine di cancellazione dall'albo degli avvocati per incompatibilità (o per le altre ipotesi previste dall'art. 37 R.D. 27.11.1933 n. 1578), considerata la natura amministrativa (e non giurisdizionale) del Consiglio dell'Ordine, nonché la funzione amministrativa (e non disciplinare) dell'attività svolta e del provvedimento adottato. Ciò che è, invece, indispensabile è che il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni dall'art. 43 del R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D. Lgv. Lgt.
23.11.1944 n. 382) sia rispettato, ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all'audizione dell'interessato; e di siffatto requisito la decisione denunziata - cui a torto si addebita, sul punto, un difetto di motivazione, che del resto sarebbe irrilevante, vertendo su un preteso vizio in procedendo - ha puntualmente riscontrato l'osservanza.
Pertanto non può considerarsi illegittima la cancellazione dall'albo degli avvocati pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, ex art. 37 R.D. 27.11.33 n. 1578, nel caso di incompatibilità, all'esito del relativo procedimento amministrativo che si sia snodato attraverso tre adunanze tenutesi con collegi diversamente composti, per essere in particolare il collegio della seduta di adozione del provvedimento diversamente composto rispetto a quello dell'audizione dell'interessato.
2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 43, ultimo comma, del R.D. n. 37 del 1934, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ed incongruenza della stessa.
Deduce il ricorrente che con il terzo motivo di ricorso davanti al C.N.F. l'Avv. D'Alessio aveva prospettato la violazione della norma in epigrafe, in quanto dalla deliberazione di cancellazione dall'albo adottata dal Consiglio dell'Ordine di Napoli non emergeva se: a) vi fosse stata una relazione;
b) vi fosse stata una discussione;
c) vi fosse stata una proposta messa a votazione dal Presidente;
d) vi fossero stati voti favorevoli o contrari ed in che misura si fosse formato l'eventuale quorum di maggioranza (comprese le astensioni). Sul punto non è rinvenibile alcuna menzione nella decisione impugnata. Ne consegue che si versa in una situazione di macroscopica omissione di pronuncia.
In ogni caso nessuna motivazione è dato riscontrare in ordine alla questione, con conseguente illegittimità della decisione medesima anche sotto tale profilo.
La Corte dissente dal motivo di doglianza.
Osserva che non vi è stata omessa pronuncia da parte del C.N.F. ma rigetto implicito della censura, allorché esaminando congiuntamente il terzo, quarto e quinto mezzo, ne ha ritenuto l'infondatezza. Al riguardo è sufficiente rilevare come il ricorrente denunzi rate solo forme e modalità sommarie con le quali il contenuto della delibera è stato portato a sua conoscenza. Il ricorrente assumendo che non vi sarebbe stata una relazione, una discussione, una votazione e l'indicazione con quale quorum di maggioranza la delibera sarebbe stata adottata, non deduce però di aver esibito (specificando la relativa allegazione) nel corso delle precedenti fasi del giudizio, l'originale dell'atto e del verbale della seduta in cui il provvedimento fu adottato al fine di un diretto riscontro delle doglianze, che sono rimaste delle mere asserzioni. Il sollevare delle ipotesi, ancorché deducendo che la motivazione della decisione impugnata ad esse non ha dato risposta, non equivale a ritualmente denunciare in questa sede vizi i cui presupposti di fatto sono dedotti solo assertivamente.
Da ciò consegue l'inammissibilità della censura.
3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al quinto motivo di ricorso dinanzi al C.N.F.;
violazione e falsa applicazione dell'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933 e dell'art. 1, comma 56 bis, della legge n. 662/1996; in subordine illegittimità costituzionale delle norme richiamate da ultimo;
violazione delle direttive CEE nn. 77/249/CEE e 89/48/CEE; nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ed incongruenza della stessa.
Afferma il ricorrente che con il quinto motivo del ricorso, l'Avv. D'Alessio aveva contestato nel merito l'esistenza della situazione di incompatibilità, non potendo egli essere considerato dipendente dell'Italtel Sistemi s.p.a..
Successivamente, specificando la censura in questione, venivano richiamati fondamentali principi comunitari in materia di libertà di esercizio dell'attività professionale.
Ancora, si operava espresso riferimento all'art. 1, comma 56 bis, della legge n. 662/1996, come norma dalla quale è senz'altro desumibile il venir meno del principio dell'esclusività della prestazione del libero professionista, onde l'insussistenza di incompatibilità alcuna con l'esercizio dell'attività professionale in un caso, come quello di specie, in cui l'attività del dipendente non viene affatto svolta.
Assume il ricorrente che, a fronte di tali argomentazioni, il C.N.F.:
a) afferma cosa non rispondente al vero, laddove sostiene che l'Avv. D'Alessio non avrebbe mai negato di essere dipendente retribuito dall'Italtel; b) tralascia di considerare l'incidenza delle normative comunitarie in materia di libertà di esercizio dell'attività professionale, nonché dell'art. 1, comma 56 bis, della legge n. 662/96, rispetto al quale lo stesso C.N.F. ha rimesso alla Corte
Costituzionale la relativa questione di costituzionalità e che, quindi, pur essendosi il giudice delle leggi pronunciato con una sentenza meramente interlocutoria, il non può che essere interpretato nel senso che ormai è venuto meno il principio di incompatibilità tra esercizio della professione forense e rapporto di impiego pubblico o privato.
Tale conclusione viene confortata da un'interpretazione secundum costitutionem dell'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 (come sostituito dall'art. 1, comma 56 bis, già citato), interpretazione che si rende necessaria al fine di evitare discriminazioni tra dipendenti pubblici e privati in ordine alla possibilità di iscrizione agli albi professionali e all'esercizio della professione forense.
Diversamente, non ritenendo cioè la norma applicabile anche ai dipendenti privati (nel senso della eliminazione del principio dell'esclusività della prestazione professionista), non potrebbe non sollevarsi nuovamente in questa sede la questione di incostituzionalità delle medesime disposizioni.
Pertanto, laddove vogliano interpretarsi queste ultime nel senso della vigenza del principio dell'incompatibilità per i soli dipendenti privati, il ricorrente solleva formalmente eccezione di incostituzionalità del suddetto art. 3 per contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione e chiede che gli atti del giudizio vengano rimessi alla Corte Costituzionale per il relativo sindacato, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Neppure tali doglianze del ricorrente appaiono suscettibili di accoglimento.
Va innanzitutto osservato che ai fini dell'incompatibilità dell'iscrizione nell'albo professionale è sufficiente lo status di dipendente privato, di società o ente non pubblico, a prescindere dallo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa, per cui non rileva la circostanza che il D'Alessio, a seguito della reintegrazione nel posto, abbia conseguito dalla Italtel Sistemi s.p.a. soltanto la corresponsione della retribuzione economica, ma non anche l'esercizio dell'attività lavorativa.
Va poi osservato che le ulteriori ragioni in base alle quali il ricorrente argomenta l'asserita illegittimità del provvedimento in questione trovano esplicita o implicita confutazione nelle considerazioni contenute in numerose decisioni rese da questa Corte a Sezioni Unite (cfr. fra le tante: Sez. Un.
9.12.1992 n. 13005;
6.8.1992 n. 9324; 11.11.1991 n. 12017) in casi simili riguardanti la cancellazione di dipendenti privati di società o enti non pubblici che si pretendeva rientrare fra quelli che, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 27.11.1933 n. 1578, possono ottenere l'iscrizione nell'albo, sia pure nell'elenco speciale annesso.
In dette decisioni si è evidenziato come il cit. art. 3 sull'ordinamento della professione di avvocato, il quale, in deroga al principio dell'incompatibilità dell'attività professionale con la qualità di impiegato, consente l'iscrizione nell'albo speciale ai dipendenti inseriti in uffici legali, si riferisce solo ai dipendenti di enti pubblici e non anche ai dipendenti di enti privati, quali le società per azioni (come, nel caso specifico, la Italtel Sistemi), senza che per ciò sia configurabile disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost. o violazione dell'art. 4, primo comma, Cost., stante la diversità delle situazioni ed attesa, in particolare, la necessità di assicurare, in relazione ad interessi di carattere generale, la piena autonomia ed efficienza della professione forense.
Siffatta interpretazione della normativa, che rende incompatibile l'iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti di enti privati, si intende qui ribadire, non costituendo argomenti sufficienti per un diverso orientamento il riferimento (peraltro generico) alle direttive CEE e l'invocato art. 1, comma 56 bis della legge n. 662/1996, come integrato dall'art. 6 n. 2 della legge 28.3.1997 n. 79, che consente l'iscrizione agli albi e l'esercizio di attività
professionali ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'obiettiva diversità della situazione in cui versano i dipendenti privati che non si trovano in quella condizione di autonomia che costituisce il presupposto della libera professione forense.
Sotto tale profilo risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del cit. art. 3 dell'ordinamento professionale in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., posto che non costituisce violazione del principio di uguaglianza il disciplinare in maniera differente situazioni diverse ed atteso che il contemporaneo svolgimento della professione forense e del rapporto di pubblico impiego non comporta alcun conflitto fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico, i quali restano su piani diversi;
conflitto che, invece, può verificarsi in caso di dipendente privato.
Alle stregua delle considerazioni innanzi esposte, il ricorso va rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non si sono costituiti, ne' hanno partecipato alla discussione orale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma ,nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001