Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2016, n. 51735
CASS
Sentenza 12 ottobre 2016

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, in assenza di condotte dissociative, aveva escluso che lo stato di detenzione per sei anni e il corretto comportamento in carcere fossero idonei a superare la presunzione di appartenenza al sodalizio).

Commentari2

  • 1La pericolosità dell'aggregato mafioso
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2021

  • 2Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2016, n. 51735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51735
Data del deposito : 12 ottobre 2016

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