Sentenza 12 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, in assenza di condotte dissociative, aveva escluso che lo stato di detenzione per sei anni e il corretto comportamento in carcere fossero idonei a superare la presunzione di appartenenza al sodalizio).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2016, n. 51735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51735 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2016 |
Testo completo
5 1 7 35 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1295/2016 - Presidente - GERARDO SABEONE REGISTRO GENERALE N.14658/2016 ROSSELLA CATENA ANDREA FIDANZIA -Rel. Consigliere - FERDINANDO LIGNOLA ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO LO ZI nato il [...] a [...] avverso il decreto del 21/05/2015 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.- Con decreto del 27 novembre 2014, il Tribunale di Enna disponeva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, a carico di IP OL UR. Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Caltanissetta, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato l'impugnato decreto.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore del prevenuto, avv. Luigi Ticino, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen., per l'inesistente e/o omessa valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, perché fondata esclusivamente su di una sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nemmeno हि definitiva, per fatti risalenti a sei anni prima, senza considerare in alcun modo i fatti successivi.
3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi B l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. il ricorso è inammissibile.
1.1 Come si è detto ST IM UR deduce un unico motivo, rubricato come inosservanza о erronea applicazione di legge penale, con riferimento alla omessa valutazione dell'attualità della pericolosità sociale;
in realtà il ricorso contiene censure relative alla ricostruzione dei fatti operati dalla Corte d'appello ed alla motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente ripropone, peraltro, le stesse censure già oggetto di disamina da parte del provvedimento del Tribunale, prima, e della Corte di appello, poi.
1.2 Ed invero, ritiene questa Corte che tale censura sia inammissibile in questa sede, ove la parte può prospettare unicamente la violazione di legge, poiché le 2 -ragioni di censura sollevate dal ricorrente peraltro in maniera del tutto generica hanno in realtà ad oggetto la motivazione del provvedimento e sollecitano dunque una ripetizione dell'esperienza cognitiva del giudice di merito, non consentita in questa sede di legittimità, tanto meno in materia di misure di prevenzione, ove il vizio denunciabile davanti alla Corte di cassazione è limitato alla violazione di legge;
anche laddove si ritenesse praticabile un sindacato sulla motivazione, sarebbero insuperabili i confini dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) in ordine alla illogicità della motivazione, censurabile solo se "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato risulta dotato dei necessari passaggi motivazionali, idonei a far emergere il ragionamento seguito dal giudice, con gli opportuni riferimenti agli elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione: le emergenze fattuali rinvenienti dal procedimento penale a carico del preposto, conclusosi con la sentenza del 27.9.2012 con la condanna ad anni 3 e mesi 8, attestano i collegamenti con esponenti di spicco della criminalità organizzata, collegamenti che non risultano rescissi dai fatti successivi presi in considerazione: l'accettazione della condanna, la parziale ammissione dei fatti e l'avere scontato la pena senza incorrere in rilievi disciplinari, la costituzione di parte civile in un processo per l'omicidio di un congiunto non dimostrano - secondo la decisione impugnata - la cessazione del vincolo associativo, per la quale sarebbe stata necessaria una collaborazione ben più significativa, sia rispetto all'attività prestata in favore dell'associazione, sia in ordine alle responsabilità dei sodali appartenenti al gruppo al quale aderiva.
1.3 Il collegio in materia di prova della pericolosità sociale condivide l'orientamento prevalente, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone appartenenti o contigue alle associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale 3 pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Cass. sez. 2, n. 24782 del 09/03/2015, Rv. 264367; Cass., sez. 5 n. 43490 del 18/03/2015, Rv. 264927). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la verifica della attualità della pericolosità nel caso in cui la misura sia diretta ad una persona indiziata dei reati indicati dall'art. 4 del d.lvo n. 159 del 2011, piuttosto che sull'esame degli indicatori della stessa, in "positivo", richiede il superamento degli eventuali elementi "negativi", emersi od allegati, dai quali risulti che il proposto sia non più pericoloso. La ragione di tale modifica del metodo giudiziario di accertamento della responsabilità, cui consegue la attenuazione degli oneri probatori, che restano circoscritti all'obbligo di analisi delle eventuali emergenze che indicano non tanto la "assenza", quanto piuttosto la "cessazione" della pericolosità, si fonda sulla elevata e perdurante capacità dimostrativa dell'attributo della pericolosità, che scaturisce in via diretta dalla partecipazione alle attività riconducibili alle organizzazioni mafiose. Quando emerga il collegamento del proposto alla criminalità organizzata, si ritiene dimostrata la specifica e perdurante pericolosità sociale dello stesso, che P discende dalla nota stabile e pervasiva capacità criminale delle organizzazioni mafiose;
tale prova della pericolosità può essere vinta solo dalla emersione (o allegazione) di elementi concretamente indicativi della rescissione di ogni legame del proposto con il sodalizio. In coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte territoriale, anche tenendo conto della posizione del proposto nelle dinamiche della associazione mafiosa di riferimento, ha ritenuto che lo stato di detenzione per circa sei anni e la corretta condotta in carcere non è, in assenza di condotte denotanti dissociazione, sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza. Il collegio territoriale ha dunque analizzato e superato gli elementi proposti dalla difesa per vincere la presunzione di pericolosità con giudizio di merito che si sottrae ad ogni rivalutazione in sede di legittimità, dove il sindacato sulle misure di prevenzione è limitato al controllo della violazione di legge. 4 2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €2000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Lignola Gerardo Sabeone Soline DIYOMTATA IN CANCELLEN add 5 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 5