Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
In sede di convalida dell'arresto in flagranza il giudice non può valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, salvo il caso in cui tale elemento difetti "ictu oculi", in quanto il giudizio di colpevolezza è demandato alle fasi processuali successive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2004, n. 9107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9107 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/12/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MIARINI Lionello - Consigliere - N. 2171
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 015908/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di BIELLA;
nei confronti di:
1) GA RG NG, N. IL 11/12/1964;
avverso ORDINANZA del 25/02/2004 GIP TRIBUNALE di BIELLA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza datata 25 febbraio 2004 del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, con la quale il suddetto giudice non ha convalidato l'arresto di RA IO GE, colto in possesso di grammi 0,028 di cocaina, avendo ritenuto che dagli atti non emergessero elementi di sorta dai quali inferire la finalità di cessione della sostanza detenuta.
Il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di indizi di detenzione al fine di cessione a terzi, assumendo che la sostanza sequestrata era parte di una maggiore quantità nella disponibilità dell'arrestato, come era dato di evincere dalla custodia della sostanza all'interno di un sacchetto di dimensioni idoneo a contenerne altra, dalla dichiarazione dell'arrestato di averne già consumata una parte, e dal possesso a notte inoltrata, all'interno di un locale frequentato da giovani, nonché dal l'avvenuto rinvenimento nella disponibilità del RA della somma di 200 euro costituita da quattro banconote, ciascuna da 50 euro, in perfetta analogia con la valutazione di mercato di una dose di cocaina;
ne' - secondo il ricorrente - era credibile la tesi dell'arrestato di essersi recato da Milano a Brusnengo per approvvigionarsi di sostanza stupefacente da consumare, atteso anche che egli non risultava essere assuntore di stupefacenti di alcun tipo.
Il ricorrente ha aggiunto che il vaglio del giudice avrebbe dovuto arrestarsi al momento - anche spazio temporale - nel quale le forze di polizia si erano trovate ad operare ed ha sottolineato che non vi è spazio- in sede di vantazione ai fini del giudizio di convalida - per l'indagine sull'elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti dell'arrestato.
Il Procuratore Generale presso questa corte ha, nella propria requisitoria scritta, chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso perché le deduzioni del P.M. ricorrente, in quanto attinenti al merito, si presentano incompatibili con il sindacato di legittimità affidato alla Suprema Corte.
Osserva la Corte che - se è pur vero che il ricorrente ha fatto riferimento a situazioni di fatto non apprezzabili dal giudice di legittimità - peraltro la motivazione della ordinanza impugnata, escludente la sussistenza di elementi indicativi del finalismo di cessione a terzi del pur modico quantitativo di eroina del quale l'arrestato è stato trovato in possesso, è, da un lato, meramente assertiva in quanto non sorretta da alcuna argomentazione, e, dall'altro, come affermato dal ricorrente, concerne la valutazione dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato, che (vedansi Cass. Sez. 4^ 20-2-1997 n. 493, La Fiandra;
Cass. Sez. 1^ 24-2-1997 n. 1596, P.M. in proc. Puerto;
Cass. Sez. 6^ 7-12-1991 n. 3350, Lanciano) non è consentita al giudice in sede di decisione sulla convalida dell'arresto salvo il caso di difetto ictu oculi di tale elemento il quale è oggetto specifico del giudizio di colpevolezza sicché la valutazione della sua sussistenza o meno è demandata al giudice delle fasi processuali successive (incluso il giudice investito di richiesta di applicazione di misura cautelare), dovendo in sede di convalida dell'arresto, il giudice limitarsi a verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, e cioè se la privazione della libertà del soggetto è stata eseguita nei casi previsti dalla legge (sussistenza dello stato di flagranza, ipotizzabilità di uno dei reati previsti negli artt. 380 e 381 c.p.p., rispetto dei termini della relativa procedura).
Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Biella per nuovo esame da compiere alla luce del sopra indicato principio di diritto con valutazione ex ante, riferita cioè alla situazione concreta presente all'atto dell'arresto, onde accertare, dando congrua motivazione sul risultato della indagine, la sussistenza o meno, nel caso di specie, dei presupposti per la convalida dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Biella. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2005