Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
Il reato di contrabbando si perfeziona con la detenzione di beni introdotti nello Stato in frode ai diritti di confine, a nulla rilevando che la merce sia destinata ad un altro paese comunitario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2009, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/10/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1258
Dott. SENSINI Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26437/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OA A. OU;
avverso l'ordinanza n. 73/2009 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 28/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Passacantando Guglielmo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Fogliata Renzo e Mucci Fernando. FATTO E DIRITTO
1- Con ordinanza in data 28/4/2009, il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame avanzata da AN OU, legale rappresentante della società "THD. Georgiades S.A. Cigarettes Industry Hellas", avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 14/4/2009 dal Procuratore della Repubblica di Venezia. Con tale provvedimento, era stato disposto il sequestro, in relazione ai reati di cui alla L. n. 92 del 2001, artt. 291 bis e 291 ter, di un rimorchio telonato caricato con quattrocentocinquanta cartoni contenenti ciascuno cinquanta stecche di sigarette, trattandosi di "profitto del reato" per cui si procedeva, ragion per cui la sua apprensione appariva necessaria, anche al fine di costituire la prova del reato e, comunque, trattandosi di beni passibili di confisca. In udienza, i difensori depositavano documentazione relativa alla regolarità del documento amministrativo di accompagnamento della merce, ceduta alla ditta "Cat Trading Handelsbolag" di Stoccolma ed in transito per l'Italia, e contestavano la sussistenza del reato ipotizzato, affermando che la merce circolava lecitamente in ambito comunitario.
2- Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagata, deducendo:
2.1) nullità assoluta del procedimento in quanto l'avviso di udienza non era stato notificato direttamente alla Fandopulou, sebbene dagli atti di causa emergessero tutti i dati per adempiere a tale formalità: gli avvisi, per contro, erano stati notificati solo ai difensori ed all'interessata presso i difensori;
2.2) inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 92 del 2001, artt. 291 bis e 291 ter nonché degli artt. 7 e 10 c.p..
Le sigarette sequestrate mentre transitavano in Italia erano state vendute dalla ricorrente greca ad una società svedese, che ne appariva documentalmente destinataria. Anche a voler ammettere che i soci dell'acquirente svedese avessero realizzato attività di contrabbando, la fattispecie non rientrerebbe tra quelle per cui vi è la potestà punitiva dell'Italia in caso di delitto commesso all'estero da cittadino straniero e comunque sarebbe in danno di reato estero. Al contrario, gli artt. 7 e 10 c.p. presuppongono la realizzazione di una fattispecie penalmente rilevante nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano;
2.3) difetto di motivazione laddove il Tribunale di Venezia aveva ritenuto l'esistenza di un reato astrattamente configurabile e le conseguenti finalità probatorie del sequestro, senza neppure indicare quali fossero le modalità della evasione ipotizzata. Si chiedeva l'annullamento del provvedimento.
3- Il ricorso va rigettato perché infondato.
3.1) La prima censura (cfr. 2.1) è priva di valenza.
Ormai costante è, infatti, l'indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di notificazione all'imputato e/o indagato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa ovvero quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. Non ricorre, per contro, la suddetta nullità nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. 27/10/2004 n. 119, Palumbo;
Sez. 2, 18/12/2008 n. 13337, Panebianco ed altro). Pertanto, l'avviso di udienza notificato ai difensori ed all'interessato presso i difensori non da di per sè luogo ad un caso di omessa citazione, con conseguente nullità insanabile, dovendo il soggetto, che voglia far valere detta nullità, rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto, adducendo elementi che suffraghino la sua affermazione. Nel caso di specie, non solo la pretesa irregolarità non è stata eccepita nei termini di legge da alcuno dei difensori presenti all'udienza, con il che deve ritenersi ormai sanata, ma il rapporto fiduciario intercorrente tra l'indagata ed i suoi difensori depone proprio per la piena conoscenza, da parte della OU, della data di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame.
3.2) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso (cfr. 2.2). Il reato di contrabbando si perfeziona con la detenzione di beni introdotti nello Stato in frode ai diritti di confine, a nulla rilevando che la merce sia destinata ad un altro paese comunitario. Invero, l'interesse alla percezione dell' imposta di confine ed alla potestà tributaria dello Stato risulta già leso dall'indebita introduzione in Italia di merce che non ha pagato il diritto di confine, detenuta nel territorio, senza che assuma valore la sua successiva destinazione comunitaria, in quanto, in virtù dei Regolamenti CEE n. 2913 del 1992 e n. 2454 del 1993 e successive modifiche, della direttiva n. 92/12 e della stessa L. n. 724 del 1975, sussiste l'esenzione doganale per le merci "comunitarie" solo qualora il loro transito sia legittimo ed attestato da tutta una serie di documentazioni, nella fattispecie inesistenti (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 6/11/1996 n. 3214, Warnar;
Sez. 3, 4/12/2000 n. 3552, Morganti ed altro). Pertanto, nell'ipotesi in cui la merce, pur proveniente da un paese "comunitario", venga introdotta nel territorio nazionale in violazione della disciplina stabilita per il semplice transito, deve ritenersi perfezionato il reato di contrabbando. È, dunque, inconferente il richiamo fatto dalla ricorrente agli artt. 7 e 10 c.p., dovendosi, per contro, aver riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 6 c.p. e, segnatamente, al fatto che, per l'applicabilità del principio di territorialità, è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte, anche minima, dell'azione, purché preordinata - secondo una valutazione "ex post" - al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso.
Nella specie, in Italia non solo è stata accertata l'avvenuta alterazione dei documenti di trasporto doganali, ma, con congrua motivazione, il Tribunale ha dato atto, sulla base degli accertamenti svolti da un ufficiale di collegamento svedese in servizio in Germania, che la società svedese, apparente acquirente del carico, in realtà, era inesistente, per cui la destinazione reale della merce era verosimilmente un canale illecito di smistamento, pur ignorandosi se in Italia o all'estero. In ogni caso, si era realizzata in Italia una parte della condotta criminosa. 3.3) Va disatteso anche il terzo motivo di gravame (cfr. 2.3), con il quale la ricorrente lamenta difetto di motivazione sulle finalità probatorie del sequestro, disposto senza che neppure fossero state esplicitate le modalità ed i termini dell'evasione. L'assunto è infondato. Va richiamato in questa sede il principio di diritto in tema di riesame di provvedimenti di natura ablatoria, secondo cui "il ricorso per violazione di legge, ai sensi dell'art.325 c.p.p., è ritualmente proponibile solo per denunciare la mancanza assoluta di motivazione dell'ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato, in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti". Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, non può certo parlarsi di motivazione inesistente o soltanto apparente. Il Tribunale ha congruamente motivato sulla esistenza di una relazione di immediatezza tra i reati ipotizzati (contrabbando e falsificazione dei documenti doganali) e le cose sequestrate, delle quali, in ogni caso, non poteva essere disposta la restituzione alla società ricorrente, in quanto passibili di confisca. Quanto alle ulteriori censure, va ribadito che, in materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli ed imprevedibili modalità con le quali può realizzarsi il contrabbando, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta idonea a realizzare l'evento previsto, cioè la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine (cfr. Cass. Sez. 3, 27/11/2002 n. 4032; Sez. 5, 30/11/2006 n. 4950, Prudenziati). Rileva, pertanto, il Collegio che la motivazione del Tribunale appare esaustiva ed immune da censure rilevabili in questa sede.
4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010