Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, è preclusa, in tutti i casi in cui non sia espressamente consentita dalle norme processuali, l'applicazione congiunta di misure coercitive che pure siano tra loro astrattamente compatibili, quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto o l'obbligo di dimora, di cui agli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitiveFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2005, n. 32944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32944 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 23/02/2005
Dott. BATTISTI Mariano - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 436
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 046135/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL TE N. IL 03/03/1967;
avverso ORDINANZA del 22/11/2004 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Salzano che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il G.I.P. del tribunale di Pescara, con ordinanza del 13 ottobre 2004, applicava a NO AR le misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte la settimana, in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta perché il AR, colto nella flagranza del reato di detenzione e cessione di eroina, era, per questi reati, gravemente indiziato.
2 - Il difensore proponeva appello eccependo la illegittimità dell'applicazione congiunta di due misure cautelari e il tribunale, con ordinanza del 22 novembre 2004, nel ritenerla, invece, legittima, poneva in evidenza che, "sebbene la sola disposizione che preveda il cumulo tra più misure cautelari sia quella di cui all'art. 276 c.p.p., relativa all'ipotesi della trasgressione delle prescrizioni,
non può, tuttavia, escludersi che la necessità di un'applicazione congiunta delle due misure possa prospettarsi sin dall'inizio al fina di una più efficace tutela delle esigenze alle quali è preposta altra meno grave misura".
3 - Il difensore ricorre par Cassazione denunciando "violazione degli artt. 125, 272, 282, 282 e 299 c.p.p., nonché difetto di motivazione", deducendo che "il principio della possibilità di applicare simultaneamente due misure cautelari non può essere condiviso, che le misure dovrebbero essere applicate esclusivamente nell'ambito di figure tassativamente definite e ciò in ossequio al principio di legalità, mentre la contestuale applicazione dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sembra contraddire vistosamente il suddetto principio, giacché si è in presenza di un mixtum compositum di due diverse misure, tipicamente previste dalla legge, che finisce con il costituire uno strumento di limitazione della libertà del cittadino non conforme al modello normativo".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è fondato.
Ritiene la corte che debba essere seguito, sul punto, il più recente Indirizzo della giurisprudenza, secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, è preclusa, in tutti i casi in cui non sia espressamente consentita dalle norme processuali, l'applicazione congiunta di misure coercitive che pur siano tra loro astrattamente compatibili, quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed il divieto od obbligo di soggiorno, di cui agli artt. 281, 232 e 283 c.p.p." (Cass., 9 gennaio 2002, n. 641, rv. 221151; contra, Cass., 27 giugno 2000, n. 2361, rv. 216543). È, invero, da sottolineare - come sottolinea, nella motivazione, Cass., n. 641 del 2002 - che l'art. 2, comma 6, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2000, n. 341, attraverso l'introduzione dell'art. 307, comma 1 bis, c.p.p.,
ha affiancato all'unica previsione autorizzativa preesistente l'art. 276 c.p.p. in materia di violazione delle prescrizioni concernenti una misura cautelare - il caso delle misura non detentive applicate dopo la decorrenza del termine massimo di custodia per la sola eventualità che si proceda con riguardo ai gravi delitti elencati all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e come proprio tale specifica delimitazione dei casi di applicazione congiunta escluda che possa prospettarsi una regola generale di possibile coesistenza delle misure cautelari non detentive".
Il tribunale ha citato Cass., 27 giugno 2000, n. 2361, rv. 216543 a conforto della tesi dalla possibilità dell'"applicazione congiunta di misure cautelari non detentive".
Detta sentenza, però, è stata pronunciata anteriormente al citato D.L. 24 novembre, n. 341, donde la inevitabile determinazione cui è pervenuta la sentenza n. 641 del 2002.
2 - L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, dovendo il giudice di merito applicare una sola misura e spettando alla discrezionalità dello stesso la relativa scelta.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2005