Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/01/2002, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
0.06 4 1/02 FF REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto olanus de ritardato SEZIONI UNITE CIVILI assunzione al pubblico Aufiego, frunisolizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente f.f. Dott. Francesco AMIRANTE -- R.G.N. 13173/97 Cron.1653 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione Rep. 199 -Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Antonio VELLA Consigliere- Ud. 27/09/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Ernesto LUPO Consigliere- Richiesta copia studio Dott. Roberto PREDEN Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 155 Dott. Michele VARRONE Consigliere - # 23 GEN 2002 IL CANCELLIERE - Rel. Consigliere 52 Dott. Federico ROSELLI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP NI, elettivamente domiciliato in CLOTILDE 2, presso lo studio ROMA, VIA PRINCIPESSA dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE BARONE, PIETRO PATERNITI LA VIA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2001
contro
ASSESSORATO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE 442 -1- SICILIANA, in persona del legale rappresentante domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI pro-tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
• controricorrente avverso la sentenza n. 137/97 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 03/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato Giuseppe BARONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 11 ° luglio 1986 Antonino Tribunale diconveniva davanti al PA Catania l'Assessorato agli enti locali della Regione Siciliana nonché la locale Commissione provinciale di controllo ed esponeva che con deliberazione dell'8 marzo 1982, il Consiglio di amministrazione dell'ente "Ospedali riuniti di Santa Marta e Villermosa" aveva approvato gli atti della commissione giudicatrice di un concorso per la copertura di un posto di farmacista-collabo- ratore e lo aveva nominato vincitore. La suddetta Commissione provinciale di controllo aveva però annullato la deliberazione con decisione del 4 maggio successivo, a sua volta annullata dal Tribunale amministrativo regionale con sentenza del 9 giugno 1984, passata in giudicato. L'Unità sanitaria locale n. 35, succeduta allo Ente ospedaliero, aveva deciso conseguentemente di immettere in servizio il PA e la decisione era stata attuata con decorrenza dal gennaio 1985. L'attore sosteneva di aver sopportato un danno ingiusto a causa della ritardata immissione in servizio, quanto all'anzianità ed alla conseguente 3 maturazione dei titoli professionali, onde chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del solo Assessorato e la rigettava nei confronti della Commissione provinciale di controllo con sentenze non definitiva del 26 luglio 1989 e definitiva del 22 dicembre 1994, entrambe riformate con decisione del 3 marzo 1997 dalla Corte d'appello, la quale declinava la giurisdizione, ritenendo che nel periodo compreso tra la nomina del vincitore del pubblico concorso e l'immissione in servizio non si Teduico fosse costituito il rapporto di pubblico impiego e Sor non fosse perciò nota in capo allo stesso vincitore alcuna posizione di diritto soggettivo. Al contrario, la Corte riteneva che, di fronte all'atto discrezionale di controllo, il soggetto privato fosse titolare di un mero interesse legittimo e perciò privo di tutela risarcitoria, col conseguente "difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda". Contro questa sentenza ricorre per cassazione il PA mentre l'Assessorato regionale per gli enti locali resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Nell'udienza del 18 febbraio 1999 queste dell'istanza Sezioni unite, in accoglimento dall'Avvocatura generale dello Stato, formulata del controricorrente, rinviava a rappresentante nuovo ruolo la trattazione della causa, in attesa dell'imminente decisione in materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Nell'udienza attuale il ricorrente ha presen- tato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni 379, del Pubblico ministero ai sensi dell'art. quarto comma, cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la eviolazione delle norme sulla giurisdizione l'errore della relativa declinatoria, contenuta nell'impugnata sentenza della Corte di merito, sostenendo che, una volta nominato il vincitore di un concorso per pubblico impiego ed anche in pendenza del procedimento di controllo, la persona nominata è titolare di un diritto soggettivo allo impiego, e non di un interesse legittimo, con la conseguente titolarità dell'azione davanti al giudice ordinario per il risarcimento del danno da ritardata immissione in servizio. Il motivo è fondato. 5 In materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha raggiunto con la sentenza 22 luglio 1999 n. 500 i seguenti punti fermi, dai quali non è ora motivo di discostarsi: a) l'azione di risarcimento del danno rivolta contro la pubblica amministrazione, per esercizio illegittimo della funzione pubblica, va proposta davanti al giudice ordinario, al quale spetta di regola la competenza giurisdizionale a conoscere le questioni di diritto soggettivo, tale dovendosi qualificare il diritto al risarcimento del danno, distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (e che può avere indifferentemente natura di diritto sogget- tivo о di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni correlate alle diverse forme di protezione, O di interesse comunque rilevante per l'ordinamento); b) - stabilire la concreta sussistenza della responsabilità civile della pubblica amministra- zione è questione di merito;
c) una questione di giurisdizione è configu- soltanto se sussista, in relazione alla rabile controversa, una giurisdizione esclusiva materia 6 ! del giudice amministrativo, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali e consequenziali, e quindi alle questioni relative al risarcimento dei danni. Occorre aggiungere che nel caso ora in esame deve farsi riferimento al regime di riparto della giurisdizione anteriore a quello stabilito nel d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, poiché l'attuale processo è iniziato nel 1986 (cfr. art. 45, comma 17, d.lgs. cit., riprodotto nell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165). In tale regime la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite era orientata nel senso che non dellepotessero riportarsi sotto il genere controversie del pubblico impiego, devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva dell'art. 7 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, quelle con cui lo impiegato facesse valere pretese contro la pubblica datrice di lavoro, maamministrazione con riferimento ad un periodo anteriore all'assunzione. Ciò valeva anche con riguardo alle azioni di risarcimento del danno da ritardata assunzione, salvo il caso di costituzione del rapporto di impiego ritardata bensì, ma con efficacia retroattiva, e di ammontare del danno commisurato alle retribuzioni non percepite;
questa fattispecie 7 L veniva ricondotta al pubblico impiego e perciò alla giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. un. 10 maggio 1996 n. 4396 e numerose altre ivi citate). Più in particolare, questa Corte escludeva la costituzione del pubblico impiego prima dell'atto di nomina da parte dell'amministrazione autrice del bando di concorso (Cass. 26 giugno 1965 n. 1348, 29 maggio 1969 1892, 11 luglio 1974 n. 2047, 27 n. giugno 1977 n. 2750, 26 maggio 1979 n. 3070); atto di nomina successivo alla formazione della graduatoria degli idonei da parte della Commissione di concorso (Cass. 7 novembre 1978 n. 5066), questa titolare di una funzione solo ausiliaria rispetto all'amministrazione suddetta. Residuavano contrasti in ordine alla giurisdi- zione sulla domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione, giacchè non si concordava circa la configurazione della posizione soggettiva del privato, vincitore del concorso in attesa di nomina oppure già nominato con atto poi annullato in sede di controllo, onde talvolta si parlava di mero interesse di fatto e perciò di difetto assoluto di giurisdizione (Cass. n. 5066 del 1978 cit., 4 maggio 1991 n. 4944), talvolta di diritto soggettivo e perciò di giurisdizione ordinaria 8 (Cass. 12 novembre 1988 n. 6118, 11 aprile 1991 n. 3866) e talvolta ancora di interesse legittimo e perciò di giurisdizione amministrativa generale di legittimità (Cass. 4 gennaio 1995 n. 92). Contrasti poi risolti con la citata sentenza delle Sezioni unite n. 500 del 1999 nel senso della appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria;
sentenza dalla quale ripetesi - non 109T 129,11 4567 30sussiste alcuna ragione di discostarsi. 'TOT. 160,10 cassata la sentenza di Deve pertanto essere appello negativa della giurisdizione, mentre la causa va rinviata alla medesima Corte d'appello di provenienza per il giudizio di merito ed il regolamento delle spese, anche per questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania, anche per le spese. G2 0 - - 0 Così deciso in Roma il 27 settembre 2001 R T DELLE N E po ussente Il Presidente Il Relatore Federico Roselli IL CANCELLIERE нни Depositato in Cancelleria 21 GEN. 2002. oggi 9 IL CANCELLIERE