Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 5322
CASS
Sentenza 12 settembre 2017

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Massime1

In tema di revoca del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., qualora il detenuto abbia proposto reclamo giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla relativa richiesta, la successiva emissione di un formale provvedimento di rigetto da parte del Ministro della Giustizia non comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul reclamo, né rende necessaria l'impugnazione di tale provvedimento, in quanto l'effetto devolutivo correlato all'impugnazione trasferisce al Tribunale di Sorveglianza il potere di decidere sulla domanda e di valutare gli argomenti addotti dal reclamante ai fini dell'ottenimento della revoca.

Commentario1

  • 1Art. 537 - Pronuncia sulla falsità di documenti
    https://www.filodiritto.com/

    1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo. 2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. 3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 5322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5322
Data del deposito : 12 settembre 2017

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